Videogiochi a contenuto osceno o violento. Attività di prevenzione e di contrasto a tutela dei minori.
(Ministero
dell'interno - Circolare n. 557/A/223.420.1 del 5 dicembre 2003)
Ministero dell'interno
Ufficio per l'amministrazione generale
Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.
Roma, 5 dicembre 2003
Circ. n. 557/A/223.420.1
Ai Signori prefetti - Loro sedi
Al Commissario del governo di - Trento
Al Commissario del governo di - Bolzano
Al Presidente della giunta reg. della Valle d'Aosta - Aosta
Ai Questori - Loro sedi
e, per conoscenza:
Al Comando generale dell'arma dei carabinieri - Roma
Al Comando generale della guardia di finanza - Roma
Oggetto: Videogiochi a contenuto
osceno o violento. Attività di prevenzione e di contrasto a tutela dei minori.
Negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva diffusione, soprattutto tra
un pubblico di utenti costituito in prevalenza da minorenni, di videogiochi
contenenti immagini offensive del pudore o immagini violente, suscettibili di
arrecare turbamento all'integrità psichica e morale dei minori stessi.
La richiesta formulata di recente dalla Commissione bicamerale per l'Infanzia,
volta ad attivare un sollecito intervento istituzionale al fine di arginare il
fenomeno su evidenziato, nonché l'attenzione riposta sull'argomento da alcune
associazioni di genitori, inducono questo Ministero ad una riflessione circa le
possibili linee di intervento.
Preliminarmente, si evidenzia, per opportuna conoscenza delle SS.LL., che la
problematica sta trovando un'efficace soluzione in sede di Unione Europea.
È infatti recente la notizia che le aziende europee del settore hanno aderito al
PEGI (PAN European Game Information), che costituisce il primo sistema europeo
di classificazione dei videogiochi per fasce di età e per contenuti audiovisivi.
In particolare, il sistema prevede, ai fini della classificazione di ciascun
videogioco, l'utilizzazione di due o più simboli correlati tra loro e stampati
sulla confezione che consentiranno di rendere riconoscibile il contenuto del
gioco e le fasce di età per le quali esso è adatto. Ciascun videogioco sarà
sottoposto al vaglio di un "Advisory board" che vigilerà sulla corretta
applicazione delle regole cui le aziende produttrici hanno aderito.
Nelle more di una applicazione generalizzata del predetto sistema all'interno di
ciascun Stato membro, occorre individuare gli strumenti attivabili nell'ambito
delle specifiche competenze di codeste Autorità di p.s..
Com'è noto, gli artt. 86 e 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773) sottopongono a licenza di p.s. rispettivamente gli
esercizi pubblici, le sale pubbliche da biliardo o da gioco, ed i punti di
raccolta delle scommesse ove possano essere installati apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di
abilità.
L'art. 110, comma 1, del predetto testo unico, inoltre, conferisce al questore
la potestà di stabilire l'elenco dei giochi di azzardo e dei giochi che la
stessa autorità ritenga di vietare nel pubblico interesse, da esporre, in
apposita tabella, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri
esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla installazione di
apparecchi da gioco. La tabella contiene le prescrizioni e i divieti specifici
che il questore ritenga di disporre nel pubblico interesse.
Stante quanto precede, si ritiene che, in tale specifico ambito, il problema
della tutela dei minori possa essere efficacemente affrontato attraverso lo
strumento delle prescrizioni, che i questori potranno imporre, a norma dell'art.
110, comma 1, del TULPS, nella predetta tabella, affinché negli esercizi
interessati non siano resi disponibili apparecchi e congegni suscettibili, per
le immagini riprodotte, di nuocere allo sviluppo psicologico dei minori.
Al riguardo, appare, però, indispensabile individuare obbiettivi parametri di
riferimento ai quali i questori dovranno ancorare il contenuto delle
prescrizioni.
A tal proposito, si ritiene che utili spunti possano essere desunti dai principi
contenuti nel Codice di autoregolamentazione TV e minori (consultabile sul sito
www.comunicazioni.it del Ministero delle Comunicazioni), adottato dalle aziende
televisive pubbliche e private e volto a tutelare i diritti e l'integrità
psichica e morale dei minori dai pericoli derivanti da una indiscriminata
percezione di immagini televisive.
È utile evidenziare che tale Codice è stato approvato nella comune
consapevolezza che:
- il bisogno del minore ad uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto
riconosciuto dall'ordinamento nazionale ed in particolare dall'art. 31 della
Costituzione che impegna la comunità nazionale, in tutte le sue articolazioni, a
proteggere l'infanzia e la gioventù;
- la Convenzione ONU sui diritti dei bambini del 20 novembre 1989, recepita
nell'ordinamento dello Stato per effetto della legge 27 maggio 1991, n. 176,
impone a tutti di collaborare per predisporre le condizioni affinché i minori
non siano sottoposti a interferenze arbitrarie o illegali;
- quando i diritti di ogni cittadino - utente e quelli connessi alla libertà di
impresa, che vanno comunque salvaguardati, risultano contrapposti a quelli dei
minori, deve trovare applicazione l'art. 3 della citata convenzione ONU ai sensi
della quale i maggiori interessi del bambino devono costituire oggetto di
primaria considerazione.
In relazione a quanto precede, si ritiene che, in attesa di una organica
regolamentazione del settore, la superiore salvaguardia dei diritti dei minori
renda certamente legittimo ed opportuno un intervento dei questori -
giustificato da ragioni di pubblico interesse - volto ad imporre, con lo
strumento della tabella dei giochi vietati, che non siano installati apparecchi
e congegni automatici, semiautomatici od elettronici di tipo audiovisivo che,
come espressamente previsto dal menzionato codice di autoregolamentazione,
contengano "sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque,
possano creare turbamento o forme imitative" nel minore che partecipi al gioco o
che ne sia spettatore.
L'ampiezza e la qualità delle prescrizioni, anche con riferimento
all'individuazione dei destinatari, potranno essere diversamente modulate dai
questori in relazione alle effettive esigenze, ferma restando l'inutilità di
disporre impedimenti o divieti che riguardino apparecchi e congegni il cui
utilizzo sia già vietato ai minori di anni 18, in relazione a quanto previsto
dall'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S.
È appena il caso di evidenziare che l'alto contenuto sociale delle iniziative
che saranno adottate al riguardo richiederà un impegno altrettanto elevato e
visibile al fine di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni
eventualmente imposte.
Com'è noto, la soluzione prospettata non può essere estesa all'attività di
vendita al pubblico e comunque alle attività di produzione, duplicazione,
noleggio o cessione a qualsiasi titolo di supporti audiovisivi destinati al
gioco, atteso che tale settore, per quanto disciplinato dall'art. 75 bis del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per consolidato orientamento
giurisprudenziale, a suo tempo comunicato alle SS.LL., risulta sottratto al
sistema delle autorizzazioni di polizia.
Permanendo, peraltro, anche in tale ambito qualificate esigenze di tutela, è
opportuno che siano attivati appositi dispositivi di investigazione e contrasto
volti ad accertare se la commercializzazione e la diffusione di giochi a
contenuto osceno, applicati su software per consolle od elaboratori elettronici
o comunque su specifico supporto audiovisivo, integri, per le particolari
modalità attuative, gli estremi dei delitti sanzionati dall'art. 528 c.p. ovvero
dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, che punisce chiunque
fabbrica, introduce, affigge o espone in luogo pubblico o aperto al pubblico
disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati comunque destinati alla
pubblicità i quali offendono il pudore o la pubblica decenza considerati secondo
la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto.
Al medesimo scopo, andranno accertati od efficacemente perseguiti i casi di
violazione delle fattispecie depenalizzate previste dall'art. 725 c.p., ovvero
dall'art. 1, comma 2 della legge n. 1591 del 1960, che sanziona le ipotesi di
fabbricazione, introduzione, affissione od esposizione in luogo pubblico o
aperto al pubblico di disegni immagini fotografie od oggetti figurati comunque
destinati alla pubblicità che rappresentino scene di violenza atte ad offendere
il senso morale o l'ordine familiare.
Si ritiene di dover, infine, sottolineare come un adeguato potenziamento delle
iniziative di contrasto al fenomeno dell'abusivismo nel commercio ambulante si
ponga in funzione pienamente strumentale rispetto all'esigenza di arginare il
fenomeno della diffusione di videogiochi non adatti a minori, atteso che tali
forme di abusivismo spesso si accompagnano ad altre manifestazioni criminali,
quali la pirateria audiovisiva ed informatica che, frequentemente, ha ad oggetto
l'illegale riproduzione e commercializzazione di giochi per consolle ed
elaboratori elettronici destinati ad essere utilizzati nell'ambito delle
famiglie.
Sul punto si raccomanda, pertanto, la stretta osservanza delle istruzioni
impartite con circolare n. 123/A2/130.A.289 del 18 luglio 2002 e circolare del
23 giugno 2003.
I Sigg. Prefetti sono pregati di voler partecipare il contenuto della presente
direttiva ai Comuni delle rispettive province, affinché, in relazione a quanto
previsto dall'art. 9 del T.U.L.P.S., valutino l'opportunità di estendere il
contenuto delle prescrizioni, di cui si è fatta menzione nella prima parte della
presente direttiva, ai titolari di licenze per lo svolgimento delle attività di
distribuzione o di gestione anche indiretta di apparecchi o congegni automatici,
semiautomatici da gioco, il cui rilascio, a norma dell'art. 86, comma 3, del
TULPS è rimesso alla competenza dei Sindaci.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL.
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro