Verbale di accertamento redatto da Ausiliario del traffico - valore probatorio - atto pubblico

Ausiliario del traffico - potere di contestazione - sussistenza

Verbale di contestazione - nullità della notificazione - proposizione del ricorso - sanatoria.

La contestata legittimazione degli Ausiliari del traffico a svolgere le funzioni di accertamento e prevenzione dell violazioni indicate nell'art. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997, è invero riconosciuta dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha chiarito il valore precettivo di quella norma, nel senso che agli Ausiliari del traffico devono intendersi attribuiti anche poteri di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con valore di atto pubblico.
Va in ogni caso sottolineato che il potere di accertamento delle infrazioni già riconosciuto al menzionato art. 17, comma 132 della legge 127/97 sarebbe privo di contenuto operativo, risultandone vanificato l'interesse operativo perseguito dal provvedimento sindacale di conferimento della funzione, se ad esso non si accompagnassero i poteri di contestazione immediata ovvero di redazione del verbale di accertamento che costituiscono atti necessari ed introduttivi del procedimento sanzionatorio. L'interpretazione del dettato normativo nel senso di escludere i poteri da ultimo indicati, imporrebbe, infatti la presenza di un organo dotato di quegli stessi poteri al fianco degli ausiliari, in contrasto con la ratio legis che è evidentemente quella di accrescere la disponibilità di mezzi per lo svolgimento delle funzioni dei comuni in materia di disciplina del traffico cittadino Le eccezioni di nullità della notificazione risultano sanate dalla tempestiva proposizione della opposizione.

(Nello stesso senso Tribunale di Roma sez. XIII, sent. n. 20475 del 25/10/1999; nn. 5408 e 5417 del 21/2/2000)