Verbale di accertamento redatto da Ausiliario del traffico - valore
probatorio - atto pubblico
Ausiliario del traffico - potere di contestazione - sussistenza
Verbale di contestazione - nullità della notificazione - proposizione del
ricorso - sanatoria.
La contestata legittimazione degli Ausiliari del traffico a svolgere le funzioni
di accertamento e prevenzione dell violazioni indicate nell'art. 17, comma 132,
legge 15 maggio 1997, è invero riconosciuta dall'art. 68 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, che ha chiarito il valore precettivo di quella norma, nel
senso che agli Ausiliari del traffico devono intendersi attribuiti anche poteri
di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con valore di atto
pubblico.
Va in ogni caso sottolineato che il potere di accertamento delle infrazioni già
riconosciuto al menzionato art. 17, comma 132 della legge 127/97 sarebbe privo
di contenuto operativo, risultandone vanificato l'interesse operativo perseguito
dal provvedimento sindacale di conferimento della funzione, se ad esso non si
accompagnassero i poteri di contestazione immediata ovvero di redazione del
verbale di accertamento che costituiscono atti necessari ed introduttivi del
procedimento sanzionatorio. L'interpretazione del dettato normativo nel senso di
escludere i poteri da ultimo indicati, imporrebbe, infatti la presenza di un
organo dotato di quegli stessi poteri al fianco degli ausiliari, in contrasto
con la ratio legis che è evidentemente quella di accrescere la disponibilità
di mezzi per lo svolgimento delle funzioni dei comuni in materia di disciplina
del traffico cittadino Le eccezioni di nullità della notificazione risultano
sanate dalla tempestiva proposizione della opposizione.
(Nello stesso senso Tribunale di Roma sez. XIII, sent. n. 20475 del 25/10/1999;
nn. 5408 e 5417 del 21/2/2000)