fonte www.ilvigileurbano.it

 

Trasporto Merci : Alimenti

                                                                                                              

 PANE:

Il pane vā sempre trasportato in recipienti lavabili e muniti di copertura.

In questo modo risulta al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di inquinamento.

E’vietato il suo trasporto al solo scopo di effettuarne la vendita ambulante .

E’ consentito il trasporto del pane per la consegna a domicilio/rivendita  su richiesta del consumatore finale o commerciante.

 LATTE:

il trasporto di latte dai luoghi di produzione a quelli di raccolta deve essere effettuato con recipienti esclusivamente destinati a tale uso, dotati di chiusura metallica e di copertura a protezione dei raggi solari. Non é necessaria alcuna autorizzazione sanitaria .

Il trasporto di latte confezionato e pastorizzato deve assicurare le condizioni di temperatura previste con il D.M. Febbraio 1984, non č richiesta autorizzazione sanitaria per i veicoli destinati a tali trasporti.

Le cisterne, oltre che essere muniti della autorizzazione sanitaria con validitā 2 anni dal rilascio, devono riportare la scritta "trasporto latte" su entrambi i lati diametralmente opposti a livello equidistante dalla base e dalla parte terminale superiore; la scritta deve essere riprodotta anche sulla parte posteriore al medesimo livello di quella laterale.

I veicoli immatricolati all'estero sono esonerati dall'obbligo di apporre la scritta .

 CARNI:

Se il conducente del veicolo oltre che al trasporto č anche preposto al maneggio delle carni deve essere in possesso del di idoneitā sanitaria

I veicoli destinati al trasporto di carni devono essere furgonati, con porte a chiusura ermetica e munite di serrature - pareti, pavimento e soffitto in lamiere anticorrosive, lavabili, lisce e prive di angoli vivi.

le carni devono essere accompagnate da un certificato sanitario o da un documento commerciale riportante il numero ed il timbro del veterinario ufficiale ed il timbro del mattatoio da cui provengono.

Spetta al conducente del veicolo accertarsi che le carni siano bollate su ogni "quarto" con la sigla "V.S." (visita sanitaria) o "V.S.E." (carni equine ).

 Il titolare dell'impresa di trasporto carni non ha alcuna responsabilitā.

Insieme alle carni macellate si possono trasportare solo carni confezionate poste in appositi contenitori.

Le trippe e le frattaglie devono essere lavate, cotte o semicotte, sempre  riposte in appositi contenitori separati dalle carni.

 SURGELATI:

I veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati devono essere dotati di idonea coibentazione atta a mantenere la temperatura del prodotto al valore di circa "18° ( oscillazione ammessa +/- "3°).

I mezzi destinati al trasporto di alimenti surgelati devono essere muniti, oltre che della autorizzazione sanitaria con validitā 2 anni dal rilascio,devono avere anche il certificato "ATP", valido 6 anni riportato sul documento di circolazione.

 La mancanza di attestato ATP o la sua scaduta validitā comportano la revisione straordinaria del veicolo.

 Tutti i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati o congelati per la distribuzione locale (per distribuzione locale si intende il trasporto degli alimenti surgelati da un deposito ad un punto di vendita o al consumatore effettuato con veicoli aventi una portata utile non superiore a 75 q.li.) devono essere dotati di un termometro facilmente visibile che misuri la temperatura.

I veicoli adibiti  al trasporto di alimenti surgelati per la grande distribuzione, (veicoli aventi una portata utile superiore a 75 q.li.), devono essere dotati di generatori di freddo e strumenti di registrazione che misurino la temperatura ad intervalli regolari non superiori a 20 minuti, e di dispositivi di circolazione dell'aria idonei a rendere uniforme la temperatura interna.