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VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI

AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

 

I VEICOLI ED I TRASPORTI ECCEZIONALI PER POTER CIRCOLARE NECESSITANO DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA.

DEFINIZIONI:

VEICOLI ECCEZIONALI = VEICOLI CHE PER SPECIFICHE ESIGENZE FUNZIONALI SONO DESTINATI AD ASSUMERE IN ESERCIZIO CONFIGURAZIONI ED ASSETTI DI MARCIA NEI QUALI POSSONO VENIRE SUPERATI I LIMITI INDICATI NEGLI ARTT. 61 E 62 DEL CDS.

TRASPORTI ECCEZIONALI = SONO ECCEZIONALI I TRASPORTI INDICATI NEL 2° E 3° COMMA DELL'ART. 10 CDS.

Perché si verifichi la compatibilità della circolazione del veicolo o del trasporto con le esigenze di sicurezza degli   altri utenti e di conservazione della strada.

L'autorizzazione deve essere richiesta dall'interessato almeno 15 giorni prima della data fissata per il viaggio.

La richiesta di autorizzazione deve contenere:

1.      Dati costruttivi del veicolo;

2.      Schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico del veicolo/complesso e del suo carico;

3.      L'elenco delle strade interessate;

4.      Fotocopia autentica della carta di circolazione;

5.      Polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni;

6.      Numero viaggi, presunta data di effettuazione e periodo tempo per cui si richiede autorizzazione;

7.      Indicazione dei veicoli di riserva;

 

Tipologia e durata dell'autorizzazione:

 

AUTORIZZAZIONE

SINGOLA------------------PERIODICA----------------MULTIPLA

 

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

·         Può essere sospesa tutte le volte che le esigenze della circolazione o della sicurezza del traffico lo richiedano.

·         Può essere revocata quando risulti incompatibile con:

          la conservazione delle strutture;

          la stabilità dei manufatti;

          la sicurezza della circolazione;

 

Decadenza e restituzione del documento

Il documento decade e deve essere restituito quando:

·         manca l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio del viaggio quando trattasi di autorizzazione singola o multipla;

·         si usa un veicolo di riserva senza tenere allegata all'autorizzazione la relativa comunicazione all'ente autorizzante;

·         vi è manomissione o deterioramento del documento di autorizzazione;

·         si riscontrano violazioni delle norme del Codice della Strada che comportano la sospensione della patente.

 

Rinnovo e proroga dell'autorizzazione

·         Le autorizzazioni sono rinnovabili al massimo per tre volte e, comunque, per un periodo di validità complessivo non superiore a due anni.

·         Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono essere prorogate per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente concesso.

 

Contenuto minimo delle prescrizioni

·         i percorsi da seguire e quelli da evitare;

·         i limiti di velocità da rispettare durante il tragitto;

·         la necessità o meno della scorta tecnica o della Polizia Stradale;

·         i periodi di non validità dell'autorizzazione;

·         le modalità inerenti alla marcia, alla sosta e al ricovero del veicolo;

·         divieto assoluto di circolare in caso di nebbia o di scarsa visibilità;

·         obbligo di predisporre un senso unico alternato o a vista.......;

·         obbligo di predisporre un senso unico alternato a vista nelle curve.......;

·         divieto assoluto di circolazione contemporanea di due o più veicoli eccezionali per massa su ponti, opere d'arti e simili.

 

La scorta

·         La scorta non è normalmente necessaria per i veicoli eccezionali solo in massa, salvo quando siano costretti a marciare a velocità molto ridotta e quando eccedono i limiti  dimensionali dell'art. 61 CdS. e non ricorre alcuna condizione sotto indicata.

·         E' sempre necessaria per i veicoli che eccedono i limiti dell'art. 61 CdS., quando si verifichi una sola delle seguenti condizioni:

               - Larghezza di corsia inf. a 3 mt. quando il veicolo o il trasporto è eccezionale solo per lunghezza o altezza

               - Larghezza di corsia inf. a 3,5 mt. se il trasporto è eccezionale anche in larghezza;

               - Veicolo o trasporto con larghezza superiore a 3 mt.;

               - Veicolo o trasporto di lunghezza superiore a 25 mt.;

               - Fascia di ingombro del trasporto superiore alla larghezza della corsia decurtata di 20 cm.;

               - Carico sporgente ant. più di 2,5 mt., o post. per più di 4 decimi della lunghezza del veicolo;

               - Velocità prescritta di 30 kmh. (40 kmh. su autostrade o strade extraurbane principali).

·         La scorta se prescritta può essere di due tipi:

               - TECNICA, cioè a cura di personale e mezzi d'impresa;

               - POLIZIA, quando è realizzata da personale che svolge servizio di Polizia Stradale.

 

La scorta tecnica

La scorta tecnica può essere prevista dall'ente proprietario in sede di rilascio dell'autorizzazione, oppure successivamente dalla Polizia Stradale.

L'utilizzo della scorta è consentito quando non si eccedono le seguenti dimensioni:

 

Tipo di Strada

Larghezza veicolo

Lunghezza veicolo

Per strade A o B (autostrade ed extraurbane principali) a 3 corsie

4,2

35

Per strade A o B a 2 corsie

3,8

30

Per strade C o D (extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento) a più corsie per senso di marcia

3,6

28

Per strade di qualsiasi tipo con una sola corsia per senso di marcia (anche dovuta a lavori o restringimenti transitori)

3,3

27

                                    

             - essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta;

             - usare personale munito di apposita abilitazione e veicoli dotati di dispositivi supplementari.

 

La scorta di Polizia Stradale

·         E' sempre imposta quando, in relazione alle strade percorse, ecceda anche una sola delle dimensioni indicate nella precedente tabella.

·         Il controllo delle caratteristiche dimensionali e ponderali del veicolo o trasporto eccezionale viene effettuato solo dalla prima unità operativa che inizia il servizio.

 

La scorta tecnica in delega

·         In base al disposto del 9° comma dell'art. 10 del CdS., ove le condizioni del traffico e la sicurezza della circolazione lo consentano, la Polizia Stradale potrà autorizzare, l'impresa a servirsi di propri servizi di scorta.

·         La Polizia Stradale può esercitare tale facoltà in qualsiasi momento direttamente nei confronti del titolare dell'autorizzazione senza necessità di comunicarlo all'ente proprietario che ha concesso l'autorizzazione.