Art.16 Regolamento di es. e di att. del C.d.S. con le modifiche apportate dal d.p.r. 28/7/2004 n. 235
Decreto Presidente
della Repubblica 16/12/1992 n. 495 (S.O. 28/12/1992 n. 303)
Articolo 16
TITOLO I - Disposizioni generali
§3. Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali (Art.10 del
CdS)
(Art. 10 CdS) (Provvedimento di autorizzazione)
1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute
opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della
circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare,
i limiti di velocita' da rispettare, la necessita' o meno della scorta tecnica
da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice
ovvero, qualora ricorrano le condizioni indicate dal comma 5, a cura degli
organi che espletano i servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12,
comma 1, del codice, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di
non validita' delle autorizzazioni, le modalita' inerenti la marcia, la sosta o
il ricovero del veicolo o del complesso. Resta fermo che la sistemazione del
carico deve essere fatta in modo da evitarne la perdita, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 164 del codice. Il provvedimento deve altresì contenere
prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità sia
diurna che notturna, il veicolo debba essere tempestivamente allontanato dalla
sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. (1) (7)
2. Sulle strade anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel
caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella
della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo
ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la
circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata
con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri
interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui
all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice. (2) (7)
3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti
condizioni:
a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti
che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti
che non sono eccezionali in larghezza;
b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore
alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione
all'andamento planimetrico del percorso;
c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20
m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di
trasporto di carri ferroviari (3);
d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;
e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a
30 km/h sulle altre strade (3);
f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza
del veicolo; g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m
rispetto al limite anteriore del veicolo.
Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti
dell'articolo 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono
soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e)
(4).
4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, nel provvedimento di
autorizzazione e' prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di
cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice:
a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B ovvero sulle altre strade extra
urbane ad almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti
eccezionali di larghezza fino a 4,50 m o di lunghezza fino a 35 m;
b) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera
a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4 m o lunghezza
fino a 30 m. (8)
5. Quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori
indicati nel comma 4, nel provvedimento di autorizzazione e' prescritta la
scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1,
del codice. Questi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del codice e secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, se ne ricorrono le condizioni,
autorizzano l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto il
percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a cura di uno dei
soggetti indicati all'articolo 12, comma 3-bis, del codice ovvero impongono che
la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo
articolo 12, comma 3-bis, del codice fissandone il numero e le modalita' di
intervento, secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6.
(5) (8)
6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata ad eseguire la scorta tecnica nel
relativo provvedimento sono indicati: il divieto, per gli incaricati della
scorta, di porre in atto segnalazioni e interventi diretti alla regolazione del
traffico, salvo quelli strettamente indispensabili posti in essere, nei casi
previsti dal comma 2, dal personale abilitato a norma del presente comma;
l'obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa l'uso
dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la condotta di guida
dei veicoli di scorta. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una
delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la
disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi
le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio
di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere
munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti
e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio
di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta
tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi
supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di
scorta tecnica e le modalità di svolgimento della stessa. L'autorizzazione allo
svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e
l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero
dell'interno. [Fino a quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al
presente comma, la scorta tecnica è effettuata sulla base delle disposizioni
previgenti. I concessionari di pubblici servizi di cui all'articolo 28 del
codice possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti di
proprio interesse, utilizzando personale proprio e autoveicoli di cui abbiano la
responsabilità] (9). (6)
6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28 del codice,
possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilita' ed
per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli
di cui abbiano la disponibilita'. Il personale che effettua la scorta deve
essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del
disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere
attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in
ogni caso garantito il rispetto delle modalita' di svolgimento della scorta
dettate dal medesimo disciplinare tecnico. (10)
7. Per le scorte assicurate dalla specialita' Polizia Stradale della Polizia di
Stato, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilita'
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sono a carico del richiedente le
spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. (8)
8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad
accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su
opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte
o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.
9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al
pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni
localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni
localmente in vigore.
10. Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere annotati, prima di
iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e
l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere
restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.
11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva,
conformemente a quanto disposto all'articolo 14, comma 3, prima dell'inizio del
viaggio devono essere comunicati per via telegrafica o telefax all'ente
rilasciante, i numeri delle targhe e gli estremi del documento di circolazione
del veicolo con cui si inizia il viaggio.
12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di
autorizzazione, e se la comunicazione di cui al comma 11 non è allegata al
documento stesso, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato.
Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo
stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione.
Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata la inadempienza,
l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata.
13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato,
devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di
trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la
immediata decadenza.
14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 del codice,
rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte
nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali
consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del
trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di cio' gli enti
proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli
autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti,
restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada
l'autorizzazione. (8)
14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice che
effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attivita'
ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine
della scorta. (10)
15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più
trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che
l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito
documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale della
M.C.T.C..
16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei
limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo,
quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della
M.C.T.C., ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con
unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.
17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138,
comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro dei
lavori pubblici per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli
eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con
l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con
veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in
caso di emergenza.
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(1) Comma modificato dall'art.14, comma 1, lett.a) del DPR 610/96
(2) Comma modificato dall'art.14, comma 1, lett.b) del DPR 610/96
(3) Lettera così modificata dall'art.14, comma 1, lett. c) del DPR. 610/96
(4) Periodo aggiunto dall'art.14, comma 1 lett. c) del DPR. 610/96
(5) Comma modificato dall'art.14, comma 1, lett.d) del DPR 610/96
(6) Comma modificato dall'art.14, comma 1, lett.e) del DPR 610/96
(7) Comma così modificato dall'art. 1 DPR 28/07/04, n. 235.
(8) Comma così sostituito dall'art. 1 DPR 28/07/04, n. 235.
(9) Periodo soppresso dall'art. 1 DPR 28/07/04, n. 235.
(10) Comma inserito dall'art. 1 DPR 28/07/04, n. 235.