fonte www.asaps.it
Stranieri, traduzione della patente di guida non conforme a trattati e guida senza patente
di Giovanni Fontana *

L’ART. 135 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Prima di
andare oltre, vediamo che cosa prescrive l’art. 135, comma 2, del nuovo codice
della strada, sebbene dapprima accennato:
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero
non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui
l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione
ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto
stabilito in particolari convenzioni internazionali.
Nel nostro precedente scritto, abbiamo già avuto modo di precisare che per
traduzione ufficiale dovevamo intendere solo quella rilasciata da un soggetto
riconosciuto dall’ordinamento interno (1); per documento
equipollente, invece, si doveva fare necessario riferimento alla dichiarazione
rilasciata da una dei predetti soggetti, conforme al modello indicato nella
circolare.
Peraltro, le vicissitudini amministrative susseguitesi nel tempo e le
modificazioni apportate al codice della strada del ’59, ci hanno portato a
concludere che ad oggi, il regime delle traduzioni e delle equipollenze
documentali, resta lo stesso indicato nella Circolare n. 63/62 e, quindi,
compito dell’organo accertatore, è quello di:
1) verificare se il traduttore ufficiale è da ritenere autorizzato a rilasciare
la traduzione;
2) se il contenuto della traduzione raggiunge lo scopo di fornire informazioni
utili ad appurare l’idoneità alla guida di determinate categorie di veicoli, da
parte del conducente, ostensore della traduzione stessa;
3) che il conducente esibisca unitamente alla predetta traduzione, il documento
originale che si ritiene essere stato tradotto. Se questa triplice condizione è
disattesa, è chiaro che l’ordinamento deve reagire, con adeguate misure, tutte
rapportabili alla tipologia di illecito posto in essere.
La più tenue delle misure, è prevista proprio dall’art. 135, comma 4 del nuovo
codice della strada e consiste, con effetto liberatorio, nel mero pagamento di
una somma di denaro (da 143,00 a 573,00 euro): è chiaro - ma solo al solo ed
unico scopo di vedere garantita l’obbligazione - che in caso di mancato
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, restano applicabili
le misure previste dall’art. 207 dello stesso codice. In buona sostanza, la
predetta sanzione ha natura preventiva, con il solo ed unico scopo di garantire
una più facile lettura dei documenti di guida stranieri, mediante allegazione di
idonea traduzione degli stessi e, laddove quest’ultima manca o risulta inidonea
allo scopo, la predetta sanzione, ha anche natura retributiva, in ragione del
danno prodotto alla P.A., in quanto impegnata a compiere ulteriori e necessari
accertamenti sul documento di guida non tradotto.
Ne consegue, che l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
ultimo citata, scaturisce allorquando:
1) non è stata presentata la traduzione ufficiale della patente di guida
straniera, da ritenere comunque in corso di validità, in quanto riconosciuta
tale dall’organo di polizia stradale (2); 2) sebbene presentata,
la traduzione in lingua italiana della patente di guida originale, non consente
di accertare a quale categoria di veicoli abilita la patente di guida straniera.
In ultima analisi, il possesso della traduzione ufficiale in lingua italiana
della patente di guida non dimostra l’autenticità del documento originale, se
non quanto è contenuto, in forma intelligibile al traduttore, sul documento
medesimo; ancora, la traduzione in lingua italiana della patente straniera non
necessariamente consente di appurare quale categoria di veicoli è abilitato a
guidare il titolare della patente di guida medesima.
LA GUIDA SENZA PATENTE
Da questa
premessa, discende una conseguenza più che ovvia: l’eventuale possesso di una
patente di guida non conforme alle convenzioni cui l’Italia abbia aderito, in
regime di reciprocità, presuppone la verifica dell’autenticità della patente
straniera non conforme e quindi, l’obbligo di ostensione della traduzione
ufficiale in lingua italiana del documento che abilita alla guida di determinata
categoria di veicoli.
L’ulteriore conseguenza, è che l’impossibilità di verificare l’autenticità del
documento presentato dal conducente del veicolo oggetto di accertamento,
determina anche l’impossibilità di dimostrare l’abilitazione alla guida da parte
di quest’ultimo.
Prima di andare oltre, va qui ricordato, che i principi generali dell’attività
amministrativa - tra cui rientra senz’altro quello inerente il controllo
documentale, soprattutto se finalizzato alla verifica dell’abilitazione al
corretto esercizio di un diritto (che solo ragioni di sicurezza della
circolazione degradano a mero interesse legittimo), quale quello
costituzionalmente garantito della libera circolazione - impongono agli organi
della P.A. di non aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate
esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria (art. 1, u.c., L. 241/90).
È di tutta evidenza, quindi, che anche gli organi della polizia stradale debbono
porre in essere tutte quelle modalità di verifica e di controllo (esperienza
personale e di terzi, accesso a banche dati, controllo e confronto con altri
documenti originali, ecc.) del documento, senza con ciò aggravare eccessivamente
il procedimento amministrativo (di natura sanzionatoria) eventualmente connesso.
A margine di tutta una serie di accertamenti, dunque:
A) il documento è da ritenere originale ed in corso di validità; B) il documento
è da ritenere originale ma non in corso di validità;
C) il documento non è da ritenere valido, dunque, è un non documento.
Varie possono essere le considerazioni da fare, in ordine alle varie fattispecie
che si vengono a configurare in ognuna delle ipotesi suddette: ciò che più
conta, adesso, è l’ipotesi di “guida senza patente”, nella condizione:
- formale, della mancata presentazione del documento; - sostanziale, del mancato
conseguimento del certificato di abilitazione alla guida.
Rileggiamo, allora, che cosa prescrive l’ultimo comma del più volte citato art.
135 c.d.s.:
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale,
rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le
prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai
medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
Tra le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel suddetto codice,
rientra senz’altro quella inerente l’obbligo di cui all’art. 180, comma 1, lett.
b) c.d.s. ovvero della presentazione della patente di guida. Tale fattispecie,
peraltro, non può essere ricondotta alla presentazione di un “non documento”,
giacché in quest’ipotesi, il detentore dello stesso, con coscienza e volontà,
presenta il “non documento” in luogo dell’originale.
Piuttosto, la prima delle due ipotesi, è da ricondurre esclusivamente alla
circostanza in cui il cittadino straniero che viene trovato alla guida di un
veicolo per il quale è prevista l’abilitazione alla guida, rifiuta di mostrare
quest’ultima agli organi di polizia stradale: perché non intende mostrarla o,
più semplicemente, perché l’ha dimenticata.
Come per il cittadino italiano, anche per il cittadino straniero saranno
adottate le misure previste dall’art. 180 citato, in combinato disposto con
quanto previsto all’art. 207 dello stesso codice.
In ipotesi, ma solo per straordinarie e motivate esigenze, sarà possibile
procedere anche con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed
accessoria prevista dall’art. 116, commi 13 e 15 del nuovo codice della strada.
Senz’altro, sarà possibile procedervi, allorquando il documento che non si
ritiene genuino sarà presentato alla polizia stradale in luogo dell’originale;
in tal caso, però, detto documento potrà essere posto sotto sequestro (art. 13
L. 689/81), in quanto ritenuto la cosa con la quale è stata commessa la
violazione. Non da meno, sul documento medesimo potranno essere effettuati
ulteriori controlli al fine di verificarne l’eventuale autenticità e quindi
disporre l’annullamento dei provvedimenti amministrativi adottati (artt.
21-octies e 21-nonies L. 241/90) se ritenuto autentico. Ancora, potranno essere
effettuati accertamenti finalizzati alla verifica di un’eventuale alterazione di
un documento originale (sconosciuto alla polizia stradale, all’atto di
accertamento) o sua contraffazione e quindi, connettere al primigenio
procedimento amministrativo, un procedimento penale, nei termini previsti
dall’art. 24 della L. 689/8
CONCLUSIONI
Non so
quanto potranno risultare condivisibili queste prime conclusioni.
Certamente, l’accertamento di polizia stradale, soprattutto se connesso ad
un’attività meramente esecutiva di una pubblica funzione - quale quella del
rilievo del sinistro stradale - non dovrebbe condizionare l’attività principale
per la quale si opera - che resta quella di polizia stradale - nella direzione
dell’adempimento di funzioni altre - quale quelle di polizia della immigrazione
o di P.S. - che possono anche distogliere l’attenzione dell’operatore dai suoi
obblighi fondamentali: - prestare soccorso agli eventuali feriti;
- rilevare lo stato dei luoghi, delle cose e delle persone coinvolte; - assumere
informazioni ed operare accertamenti;
- identificare le parti coinvolte e verificare il possesso dei documenti
necessari alla guida.
È chiaro, che dovendo trattare con dei cittadini stranieri ed anche in ragione
del particolarissimo e delicatissimo periodo storico che il mondo intero sta
attraversando - con un’Italia che pare essere la portaerei (forse più mediatica,
che non reale) del terrorismo internazionale - diventa difficile, se non
impossibile, scindere questa funzione.
Certamente, chi scrive non condivide la linea di alcuni Colleghi che abbinano a
certe etnie i risultati statistici del falso documentale, facendo così di “tutta
un’erba un fascio”; non da meno, non ritengo che l’indagine infortunistica, in
primis, e quella di polizia stradale, in generale, debba avvenire secondo una
logica eccessivamente semplicistica, che riduca al minimo gli atti di
accertamento.
Quello che forse è da cambiare, è una mentalità locale, non più idonea alla
storia attuale.
Che ci piaccia o no, stiamo diventando tutti cittadini del mondo.
Che ci piaccia o no, l’informatizzazione ha reso molto più facile la
trasmissione delle informazioni e ciò che non riesce a passare dalle frontiere
degli Stati, passa senz’altro dalla c.d. rete, senza che alcuno ne tenga conto
ed in modo invisibile a molti: soprattutto alle istituzioni.
Non è ripristinando i confini frontieristici tra Stati che possiamo debellare il
terrorismo o comunque arginare l’illegalità. Probabilmente, i terroristi hanno
ormai stabile residenza in ogni Stato del mondo e la loro comunicabilità è più
facile di quanto si possa credere, tanto che su internet si diffonde,
serenamente ed in modo anonimo, ogni tipo di messaggio propagandistico.
Le barricate, possono togliere libertà solo ai cittadini - comunitari e non -
che intendono aderire ad un modello sociale di stampo occidentale; ma questo
modello deve apparire anche, nella sua sostanza, come un modello talmente
giusto, da diventare modello culturale, largamente condiviso.
Un modello occidentale che esalta un regime di polizia, rischia di creare
barricate culturali che difficilmente possono essere abbattute ed anzi, possono
rendere giusta causa ai terroristi.
L’auspicio conclusivo, quindi, è che la polizia stradale ed ogni altro soggetto
che applica il diritto di polizia, non dimentichi mai che la forza della
democrazia è nel rispetto delle regole: solo rispettando - quindi conoscendo,
con rigore morale e scientifico - le regole del diritto e trattando le persone
come tali e non come potenziali delinquenti, anche la polizia stradale potrebbe
partecipare ad un vasto progetto di arginazione dei fenomeni delinquenziali in
genere e terroristici, in particolare.
*Ufficiale della Polizia Municipale, tecnico del segnalamento attestato presso il Politecnico di Milano, iscritto all’albo dei docenti della Scuola di Polizia Locale dell’Emilia Romagna e referente ASAPS per Forte dei Marmi.
(1)
- In quella occasione, abbiamo anche citato l’unica fonte _ sebbene assai
risalente _ amministrativa trovata ovvero la Circolare Ministero dei Trasporti –
Ispettorato Generale M.C.T.C. – Servizio Motorizzazione, n. 63/62 del 19
settembre 1962. Questa individuava quale organo traduttore ufficiale, l’Autorità
diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine o da quelle del Paese
stesso in Italia ovvero, un ufficio dell’A.C.I., del T.C.I., un Ente Provinciale
per il Turismo, l’Ente Nazionale Italiano per il Turismo, l’Azienda Autonoma, di
cura, soggiorno e turismo.
(2) - Evidenti ragioni pratiche, ci fanno concludere che è molto più
facile contraffare o alterare una carta intestata di un traduttore ufficiale,
che non un documento di guida originale. Quindi, l’accertamento della genuinità
della patente di guida è certamente propedeutico all’accertamento della
violazione al comma 2 dell’art. 135 c.d.s., nella forma della mancata
presentazione di traduzione ufficiale della patente di guida ovvero, di
traduzione incompleta di quest’ultima. In buona sostanza, l’organo di polizia
stradale, prioritariamente, è tenuto a verificare l’autenticità della patente di
guida (o per esperienza diretta, o avvalendosi di personale specializzato della
polizia scientifica o avvalendosi anche di supporti specializzati, quali il
portale www.vehicle-documents.it).