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Telelaser: legittima la
misurazione effettuata anche in assenza di fotografia
Cassazione , sez. I civile, sentenza 09.11.2004 n° 21360
La Cassazione torna sulla vessata questione dell'utilizzo
del telelaser in assenza di fotografia e sembra aver messo una pietra definitiva
sul discusso utilizzo di questo tipo di misuratore di velocità a puntamento,
stabilendo che ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative per eccesso
di velocità è legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser
omologato, secondo il disposto dell'art. 142, comma 6, del c.d.s., anche se
privo di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica
dell'accertamento dell'infrazione (ricordiamo per altro che alcuni recenti
modelli sono in fase di aggiornamento anche sotto questo aspetto).
Così si è pronunciata la Cassazione, con la sentenza n. 21360 del 9 novembre
2004, che ha ricordato e ribadito il principio in base al quale i risultati di
apparecchiature debitamente omologati costituiscono fonti di prova per la
determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità e l'art. 345 secondo cui
le apparecchiature elettroniche, ai fini dell'omologazione, devono in via
prioritaria essere tali da fissare la velocità del veicolo in un determinato
momento in modo chiaro ed accertabile, e che, inoltre, devono essere gestite
direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del c.d.s.
Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 9 novembre 2004, n. 21360
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Marzio V. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Foligno avvero
l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Perugia in data 5 novembre 2000 con la
quale gli era stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa di lire
1.221.600 per violazione dei limiti di velocità, come da verbale della polizia
stradale di Perugia dell'1 settembre 2000, deducendo l'insussistenza del fatto
contestato e l'inadeguatezza dell'apparecchio misuratore telelaser utilizzato.
Con sentenza del 15-19 giugno 2001 il Giudice di pace rigettava l'opposizione,
osservando che le deduzioni del ricorrente circa l'inaffidabilità
dell'apparecchio misuratore non apparivano sorrette da alcun elemento di
riscontro e che il puntamento a mezzo di tale strumento della vettura da lui
condotta risultava fino a querela di falso dal verbale di contestazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il V. deducendo due
motivi. Resiste con controricorso il Prefetto di Perugia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione
dell'art. 142, comma 6, del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 345, comma 1, del d.P.R.
495/1992, si deduce che il tipo di apparecchio utilizzato, telelaser Lti 20-20,
è assolutamente inadeguato a fornire la prova certa del fatto contestato, in
quanto stabilisce la velocità di marcia del veicolo investito dal suo raggio, ma
non è in grado di identificare, per l'assenza di rilevatori fotografici,
l'autovettura della quale misura la velocità, e pertanto è da ritenere non
conforme alla disposizione regolamentare richiamata, che postula che la velocità
di un determinato veicolo sia fissata in modo chiaro ed accertabile. Si
prospetta quindi l'illegittimità del decreto ministeriale di omologazione di
tale strumento e se ne sollecita la disapplicazione.
Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà
di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di prendere in
esame il motivo di opposizione con il quale si era dedotto che la velocità
contestata non era compatibile con le capacità tecniche del mezzo condotto dal
V. ed ha fornito una motivazione del tutto carente nel disattendere le
argomentazioni dirette a dimostrare l'errore commesso nel riferire quella
velocità a detto veicolo.
I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione
logica, sono infondati.
Questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare nella recente sentenza
5873/2004 (in relazione a violazione commessa, come quella di specie,
precedentemente all'entrata in vigore della l. 168/2002, di conversione del d.l.
121/2002) che ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative per eccesso
di velocità deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante
apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell'art. 142, comma 6, del
c.d.s.
Come si è rilevato in detta decisione, la norma primaria fissa il principio che
le risultanze di apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonti di
prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, mentre la
disposizione regolamentare di cui all'art. 345, cui la prima fa rinvio
(conformemente alla norma generale di rinvio di cui all'art. 45, n. 6), richiede
che le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità, per poter
essere omologate, siano tali da fissare la velocità del veicolo in un
determinato momento in modo chiaro ed accertabile, siano inoltre gestite
direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del c.d.s. e
siano nella disponibilità di detti organi. Né l'una né l'altra di tali
disposizioni richiede pertanto che esse siano munite di dispositivi che
forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento dell'infrazione,
così da identificare in via automatica e senza l'intervento dell'uomo il veicolo
cui l'accertamento stesso si riferisce.
Il tenore della norma regolamentare, che rapporta direttamente l'esigenza di
modalità chiare ed accertabili al dato della velocità, rende invece evidente che
i requisiti necessari per l'omologazione dell'apparecchiatura attengono alla sua
capacità di rilevazione, in termini di certezza e verificabilità, della velocità
del veicolo sottoposto a controllo, mentre resta affidato alla diretta
percezione degli agenti, così come generalmente avviene nell'accertamento delle
violazioni del c.d.s., il compito di riferire la velocità apparsa sul display e
successivamente riprodotta nell'apposito tagliando ad un determinato mezzo.
Né potrebbe in contrario ritenersi che detto art. 345, nel prescrivere che
l'accertamento avvenga tutelando la riservatezza dell'utente, postuli
l'indispensabilità della documentazione fotografica: ed invero dalla
prescrizione posta a garanzia della privacy, certamente riferibile alle
situazioni in cui la violazione abbia un riscontro fotografico, non appare
consentito desumere, nel quadro normativo di riferimento sopra delineato, che
l'unica modalità di rilevazione consentita sia quella fornita dalla
documentazione visiva dell'infrazione.
È infine appena il caso di ricordare che nel giudizio di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela
di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua
presenza, descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti, nonché
della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale, in forza
dell'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, ai sensi dell'art.
2700 c.c., mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive
del verbalizzante. Ne consegue che l'accertamento della violazione delle norme
relative alla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione
dei rilievi delle apparecchiatura omologate, facendo peraltro prova il verbale
sino a querela di falso dell'effettuazione dei rilievi stessi, mentre le
risultanze di questi costituiscono fonti di prova suscettibile di prova
contraria, che può essere fornita dall'opponente con la dimostrazione del
difetto di funzionamento del dispositivo, sulla base di concrete circostanze di
fatto (v. sul punto Cass., 12324/1999; 8469/1998; 7667/1997).
In applicazione di tali principi appare evidente l'infondatezza dei motivi di
censura sopra sintetizzati, in quanto diretti a prospettare la radicale
inidoneità dello strumento utilizzato ovvero, sotto altro profilo, a contrastare
l'efficacia probatoria delle attestazioni contenute nel verbale degli agenti
operanti.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali, liquidate in euro 400 per onorario, oltre le spese
prenotate a debito, nonché le spese generali e gli accessori come per legge.