Il tachigrafo digitale
Il cronotachigrafo digitale, che occorre per registrare i tempi di guida dei
conducenti di camion, pullman ed autocarri, nasce dall’esigenza di sostituire il
precedente apparato analogico, nel tempo risultato di facile contraffazione da
parte degli utilizzatori, così da consentire la manomissione delle rilevazioni
degli orari e per questo in grado di creare gravi distorsioni della libera
concorrenza del mercato dell’autotrasporto (su 1 milione di veicoli controllati
nel 2002, sono state riscontrate circa 70.000 frodi o tentativi di frode).
Inoltre, problemi d’utilizzo ed affidabilità, specialmente nella lettura dei
dati sui dischi utilizzati dal tachigrafo analogico hanno reso complessi anche i
controlli da parte delle Autorità competenti.
Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi fondamentali per il suo
utilizzo:
- un’unità veicolo: è un apparecchio simile ad un’autoradio o ad un lettore cd,
che comprende due lettori smart-card, un selettore d’entrata manuale, uno
schermo per la visualizzazione dei dati e una piccola stampante;
- una smart-card.
Il controllo dei dati
Collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo, il cronotachigrafo digitale
registra nella sua memoria i dati relativi all’uso del veicolo per il periodo di
un anno. In particolare, vengono rilevati: l’identità del o dei conducenti, i
tempi di guida e di riposo, le modalità di guida (singolarmente o in équipe).
Le altre funzioni
L’apparecchio registra inoltre:
• i dati identificativi del veicolo (a vita);
• la distanza percorsa;
• le anomalie di funzionamento ed i guasti (per un anno);
• la velocità tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo.
Le quattro smart-cards
Ogni tipo di carta tachigrafica ha una propria funzione ed un utilizzo specifico
a seconda che appartenga al conducente, all’impresa, alle autorità di controllo
o all’officina.
Il contesto
L’utilizzo del tachigrafo, come strumento di misurazione della velocità e dei
tempi di guida nasce dall’applicazione di una normativa europea
sull’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada, avente come obiettivo primario la sicurezza stradale. Il
precedente strumento analogico introdotto nel 1985 si è dimostrato nel tempo
poco affidabile in termini di sicurezza e rilevazione dei dati e
conseguentemente l’Unione Europea ha deciso di procedere alla realizzazione ed
alla diffusione di un nuovo apparecchio di controllo, grazie alla nuova
tecnologia digitale, più efficace nelle prestazioni e nella capacità di
utilizzo.
Di conseguenza con il Reg. (CE) 2135/98 del Consiglio è stato emendato il Reg.
(CEE) 3821/85, che aveva introdotto il tachigrafo analogico, prevedendo
l’obbligo - a partire dal 5 agosto 2004 – di equipaggiare tutti i veicoli di
nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada di merci (veicoli di
portata superiore alle 3,5 tonnellate) e di viaggiatori (veicoli con capienza
superiore ai 9 posti) con il nuovo tachigrafo digitale.
Una successiva moratoria di 12 mesi ha consentito a ciascun paese dell’Unione di
far slittare l’obbligo di equipaggiamento con il nuovo tachigrafo al 5 agosto
2005. Questo nuovo strumento, più competitivo e affidabile del suo predecessore
analogico, dovrà quindi essere adottato in tutti i Paesi dell’Unione europea e
gli utilizzatori dell’apparecchio, siano essi autisti, organi di controllo,
manutentori o aziende dovranno disporre di una smart-card, che ne consente
l’utilizzo. Un sistema informativo, cui sono collegate tutte le Autorità di
rilascio delle carte dei diversi paesi europei, non consentirà che siano
rilasciate più carte allo stesso soggetto. Il nuovo sistema di rilevazione
digitale apporterà dei miglioramenti sensibili per tutti i soggetti operanti nel
settore, in quanto:
• comporterà un controllo più efficace dei tempi di guida e di riposo, che
permetterà da un lato di migliorare la sicurezza stradale e le condizioni di
lavoro degli autisti, dall’altra parte di garantire una concorrenza più equa;
• si tratterà di un apparecchio di semplice utilizzo per il conducente, che
garantirà elevate prestazioni per le imprese nella gestione dei dati relativi al
proprio parco veicolare ed ai propri autisti.
I soggetti interessati
La nuova normativa si rivolge a tutti i soggetti che svolgono attività di
trasporto e che rientrino nei seguenti requisiti:
• guidino veicoli che superano le 3,5 tonnellate di PMA (Peso Massimo
Autorizzato) per il trasporto di merci (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista
compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto;
• operino sul territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea;
• effettuino trasporti nazionali o internazionali;
• siano lavoratori dipendenti o artigiani;
• siano italiani o stranieri;
• compiano trasporti per conto proprio o per conto terzi.
I tempi di guida e di riposo previsti dal Reg. (CEE) 3820/85
Tempi di guida
La regola generale prevede un tempo massimo di nove ore di guida giornaliere. I
tempi massimi sono così ripartiti:
• guida continua: massimo 4 ore e 30 senza interruzione, seguite da una pausa di
almeno 45 minuti, per una sola volta. Questa interruzione può essere sostituita
da diverse pause di almeno 15 minuti ciascuna, ripartite per il periodo di guida
continuativa ed il cui totale sia uguale a 45 minuti.
• guida giornaliera: massimo 9 ore, con la possibilità di guidare per 10 ore
consecutive due giorni a settimana.
• guida per periodi di due settimane: massimo 90 ore, per non più di sei giorni
consecutivi al termine dei quali è obbligatorio un riposo compensativo.
Tempi di riposo settimanale
La regola generale prevede 45 ore consecutive di riposo. In ogni caso, sono
ammesse le seguenti eccezioni:
• riduzione a 36 ore consecutive, se preso nel luogo di stazionamento abituale
del veicolo o nella sede del conducente. Le ore di riposo non godute devono in
tal caso essere recuperate nelle tre settimane successive, in un unico blocco
insieme a un altro riposo di almeno 8 ore.
• riduzione a 24 ore consecutive, se preso in luogo diverso dal luogo di
stazionamento abituale del veicolo o dalla sede del conducente. Le ore di riposo
non godute devono in questo caso essere recuperate nelle tre settimane
successive insieme ad un altro riposo di almeno 8 ore.
Un caso particolare riguarda il trasporto occasionale ed internazionale di
viaggiatori. In tale situazione è possibile guidare per 12 giorni consecutivi,
per un limite massimo di 90 ore; il riposo compensativo corrispondente a due
settimane sarà goduto in blocco alla fine dei dodici giorni.
Tempi di riposo giornaliero
La regola generale prevede 11 ore consecutive di riposo. Sono ammesse le
seguenti eccezioni:
• riduzione a 9 ore consecutive, al massimo per tre giorni alla settimana. Le
ore di riposo non prese devono allora essere recuperate prima della fine della
settimana successiva, insieme ad un altro riposo di almeno 8 ore goduto presso
il proprio domicilio.
• frazionamento in diversi periodi (massimo tre) nel corso della giornata, con
riserva di rispettare le tre condizioni seguenti: riposo giornaliero totale
della durata di 12 ore, di cui almeno 8 consecutive e comunque per periodi mai
inferiori ad un’ora.
La normativa
La normativa è europea e si fonda essenzialmente su due regolamenti del
Consiglio del 20 dicembre 1985, e cioè il regolamento (CEE) n. 3820/85, relativo
all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada e il regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all’apparecchio
di controllo nel settore dei trasporti su strada. Il regolamento (CE) n. 2135/98
del 24 settembre 1998 ha poi modificato il regolamento n. 3821/85 sulle
apparecchiature di controllo, introducendo il nuovo dispositivo digitale. Tale
regolamento è completato da un allegato di natura tecnica (allegato 1B) che
definisce le caratteristiche funzionali e tecniche dell’apparecchio, oltre che
gli obblighi in materia di sicurezza e di operatività. La regolamentazione
nazionale ha integrato la legislazione europea per l'implementazione del
Tachigrafo digitale con i seguenti decreti ministeriali: DM 31 ottobre 2003, n.
361, DM 11 marzo 2005, sulle Modalità e condizioni per il rilascio delle
omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché
delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, DM 23
giugno 2005 sulle Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la
tenuta del Registro, DM 29 luglio 2005 sull'omologazione delle carte
tachigrafiche, DM 29 luglio 2005 sull'istituzione del diritto di segreteria per
le attività camerali sul TD e DM 3 agosto 2005 sull'approvazione dei moduli per
la domanda delle carte tachigrafiche.
Le Convenzioni per il rilascio delle carte alle Autorità di Controllo
L'art. 7, comma 1 del DM 23 giugno 2005 stabilisce che le Camere di commercio
possono stipulare, con modalià omogenee su tutto il territorio nazionale,
convenzioni con gli Uffici territoriali di governo e con le Amministrazioni
interessate per il rilascio delle carte tachigrafiche di controllo.
Il medesimo decreto dispone all'art. 15, comma 2 che le spese relative alle
carte di controllo sono definite nelle medesime convenzioni.
Due di tali convenzioni sono già state stipulate a livello nazionale e sono
applicabili per il rilascio delle carte alle relative amministrazioni:
Convenzione con le Autorità di Polizia Stradale
Convenzione con l'ANCI per conto delle Polizie Municipali
Le circolari
La normativa è integrata da circolari, emanate dai diversi soggetti che
coordinano le attività sull'implementazione del Tachigrafo Digitale in Italia.
Le circolari hanno lo scopo di divulgare, approfondire e chiarire i contenuti
delle disposizioni normative, nonché di fornire indicazioni su modalità di
applicazione e questioni operative legate all'implementazione del Tachigrafo
Digitale.
Circolari MAP
Circolari Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolari Ministero dell'Interno
Circolari Ministero del Lavoro
Circolari Unioncamere
La rete TACHOnet
Le amministrazioni dei vari Stati che aderiscono all’iniziativa – i 25 Stati
membri dell’UE più Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda – saranno
interconnesse attraverso una rete europea – TESTA II – e potranno quindi
scambiarsi in tempo reale tutte le informazioni relative ai soggetti detentori
di carta tachigrafica.
Una infrastruttura informatica – TACHOnet –, appositamente realizzata da una
società belga su commessa della Commissione Europea, consentirà ad una certa CIA
(Card Issuing Authority), nello specifico dell’Italia le Camere di Commercio,
di:
verificare che un certo conducente che richiede la carta tachigrafica non sia
già possessore di un’altra carta;
informare l’amministrazione di un altro Stato dell’avvenuta emissione di una
carta conducente nei confronti di un cittadino in possesso di una patente di
guida rilasciata da quello Stato;
informare l’amministrazione di un altro Stato di un evento (smarrimento, furto,
sospensione) riguardante una carta tachigrafica emessa da quello Stato.
Il “cuore” di questo complesso sistema di “hub and spoke” risiede in un
laboratorio di Bruxelles ed è presidiato 24 ore su 24.
Tali controlli, che avverranno attraverso un sistema automatizzato di scambio di
informazioni tra i vari Paesi aderenti al sistema, consentiranno di non
rilasciare più di una carta allo stesso soggetto abilitato alla guida di veicoli
muniti di tachigrafo digitale e di limitare l'uso fraudolento del dispositivo
digitale da parte di soggetti che dovessero impropriamente venire in possesso di
carte tachigrafiche regolarmente rilasciate.
Le Competenze delle Camere di Commercio
In Italia le competenze relative all’implementazione del cronotachigrafo
digitale sono state definite dal DM 361 del 31/10/2003, emanato dal Ministero
Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Il citato decreto ha attribuito alle Camere di Commercio specifiche competenze
in tale ambito, individuandole quali:
• Autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche;
e conferendo loro poteri di accertamento per:
• la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte
tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
• la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei
montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio,
riparazione, verifica e controllo.
Da tali poteri di accertamento deriva, inoltre, la competenza attribuita con DM
11 marzo 2005 dell’attività istruttoria preventiva per il rilascio
dell’autorizzazione ai centri tecnici da parte del MAP e del rinnovo annuale di
tale autorizzazione, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti dal
medesimo decreto.
Il ruolo di Autorità di rilascio delle carte tachigrafiche darà luogo alle
seguenti fasi di attività, gestite in parte dalle Camere ed in parte da un
centro operativo di Infocamere:
• ACCETTAZIONE ISTANZA
l’istanza per l’ottenimento della carta tachigrafica viene presentata dai
richiedenti presso la Camera di Commercio competente per territorio;
• ISTRUTTORIA
l’istanza viene esaminata e sottoposta a tutti i controlli previsti dai
regolamenti e dalla normativa. I dati dei richiedenti sono immessi
nell’applicazione informatica di rilascio delle carte, ove richiesto anche con
l’acquisizione a mezzo scanner della foto del titolare;
• PRODUZIONE CARTA
I dati immessi sono automaticamente rilevati da un centro operativo di
Infocamere, che provvede alla produzione fisica della carta, alla
personalizzazione ed alla stampa;
• SPEDIZIONE
la carta viene consegnata al soggetto che ha presentato l’istanza in una delle
seguenti modalità a scelta del richiedente: ritiro allo sportello camerale,
inoltro - direttamente a cura del centro operativo di Infocamere - all’indirizzo
di residenza o ad altro indirizzo menzionato nell’istanza.
L’attività istruttoria per le autorizzazioni dei centri tecnici necessiterà le
seguenti attività:
• ACCETTAZIONE ISTANZA
l’istanza per l’ottenimento di richiesta di autorizzazione viene presentata dai
centri tecnici alla Camera di Commercio competente per territorio;
• ISTRUTTORIA PRATICA
l’istanza viene esaminata e sottoposta a tutti i controlli documentali previsti.
Vengono effettuati i sopralluoghi necessari presso il centro tecnico per la
verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 11 marzo 2005;
• ISTRUTTORIA FINALE
Relazione dei sopralluoghi e della verifica dei requisiti ed inoltro della
domanda al MAP;
• ISTRUTTORIA ISPEZIONI ANNUALI SUCCESSIVE
Sopralluoghi per la verifica della permanenza dei requisiti del centro tecnico.
Comunicazione della conferma dell’autorizzazione al titolare richiedente, al MAP
ed all’Unioncamere, che forma e cura l’aggiornamento dell’elenco dei centri
tecnici autorizzati.
Le officine autorizzate
Il sistema del nuovo tachigrafo digitale si fonda su specifiche norme di
sicurezza, che mirano ad assicurare l’impossibilità della manipolazione
dell’apparato digitale allo scopo di garantire la correttezza dei dati sulla
velocità ed i tempi di guida, il cui rispetto è considerato determinante per la
sicurezza stradale. In tale contesto assume estrema rilevanza la serietà e la
capacità tecnica e professionale delle officine abilitate al montaggio ed alla
manutenzione del tachigrafo digitale. Al riguardo la normativa europea e le
conseguenti disposizioni nazionali hanno stabilito i requisiti necessari delle
officine e dei montatori che possono operare con il nuovo apparato ed hanno
individuato i criteri per l’autorizzazione dei centri tecnici.
In Italia l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della Attività Produttive
e le domande sono presentate alle Camere di Commercio, che predispongono
l’istruttoria per l’inoltro al MAP. I requisiti dei soggetti che possono essere
abilitati sono stati fissati dal DM 11 marzo 2005 sulle Modalità e condizioni
per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte
tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di
riparazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del DM 31 ottobre 2003, n. 361. Con
successive Circolari del 5 luglio 2005 e 4 agosto 2005 il MAP ha, inoltre,
chiarito alcuni aspetti inerenti le norme transitorie.
L’Unioncamere riceve dal Ministero delle Attività produttive comunicazione delle
autorizzazioni rilasciate e forma l’elenco dei centri tecnici autorizzati,
contenente i seguenti elementi per ogni centro tecnico autorizzato: nome,
denominazione o ragione sociale, indirizzo completo, codice identificativo
assegnato, recapiti telefonici, fax e di posta elettronica. L’elenco è pubblico
e liberamente consultabile.
In base al DM 11 marzo 2005 è stata introdotta una diversificazione tra i centri
tecnici che operano tutte le attività sul tachigrafo digitale (montaggio,
attivazione, calibratura, riparazione e sostituzione) e quelli che operano
soltanto attività di montaggio e attivazione del TD durante il processo di
fabbricazione dei veicoli. Per questi ultimi soggetti, in base a quanto
precisato dalla circolare MAP n. 3318 del 2/02/2006, la domanda per il rilascio
della relativa autorizzazione è inoltrata direttamente al Ministero delle
Attività Produttive.
L'Elenco dei montatori e delle Officine Autorizzate (Art. 3, comma 5 DM n.
361/2003)
Nell'elenco formato dall'Unioncamere figurano sia i Centri tecnici abilitati
esclusivamente alle attività di montaggio, installazione e attivazione durante
il processo di fabbricazione, sia i Centri tecnici abilitati a tutte le
operazioni necessarie sul Tachigrafo Digitale (montaggio, installazione,
attivazione, calibratura, riparazione e sostituzione).
Nella consultazione dell'elenco è necessario, quindi, prendere visione della
colonna "Annotazioni" per avere l'informazione esatta delle attività, cui ogni
singolo Centro tecnico è abilitato con l'autorizzazione rilasciata dal Ministero
delle Attività Produttive.
Le carte tachigrafiche
La carta tachigrafica è il dispositivo che consente l’utilizzo dell’unità
veicolare (tachigrafo) nelle sue diverse funzioni. Permette, innanzitutto, di
identificare il soggetto che opera con il tachigrafo, sia esso un conducente,
un’autorità di controllo, un’officina di manutenzione o un’azienda proprietaria
del veicolo. Essa stessa contiene un sistema di conservazione di dati,
relativamente alle operazioni che vengono svolte con il tachigrafo digitale.
Esistono quattro diversi tipi di carta, ognuna con una diversa funzione in
relazione al soggetto che la deve utilizzare. Le carte sono rilasciate dalle
Camere di commercio, individuate dalla normativa nazionale, quali Autorità di
rilascio in Italia (DM 361 del 31 ottobre 2003).
Le carte italiane sono state oggetto di omologazione da parte del MAP,
formalizzata con DM 29 luglio 2005.
Fronte Conducente

Retro Conducente

La Carta conducente
è personale e necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dal Regolamento
3820/85. E’ di fondo bianco e deve essere inserita dall’autista del veicolo
prima di iniziare la guida. Permette di registrare i seguenti dati: tempi di
viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari.
È rilasciata, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della
domanda, dalla Camera di commercio, in cui il richiedente ha la propria
residenza.
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
• titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo
da condurre;
• non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente;
• residenza nello stato italiano.
La carta ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati relativi
alla guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni. La sua validità
amministrativa è di cinque anni. Per ottenerne il rinnovo il titolare deve
inoltrare la domanda di rinnovo alla Camera competente, almeno 15 giorni
lavorativi precedenti la scadenza della carta originaria. In caso di furto,
smarrimento o ritiro della carta il conducente deve presentare la richiesta di
una carta sostitutiva al massimo entro 7 giorni di calendario ed il tempo
massimo in cui il conducente può guidare sprovvisto è di 15 giorni di
calendario, mentre in tali casi la Camera di commercio ha un termine di 5 giorni
lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta
sostitutiva.
Il costo della carta (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale)
con ritiro allo sportello camerale è di € 37,00. Una maggiorazione di € 3,00 si
applica nel caso di richiesta di spedizione della carta a mezzo del servizio
postale.
Fronte Officina

Retro Officina

La carta dell’Officina
viene utilizzata per la calibratura e la programmazione del tachigrafo,
identifica un‘officina autorizzata dall‘autorità nazionale come competente per
l‘attivazione, la calibratura e lo scarico dati.
La carta dell’Officina permette, infatti, di rilevare i dati immessi nel
tachigrafo e di scaricarli ed è l’unica che consente di modificare il
funzionamento dell’apparato. È rilasciata dalla Camera di Commercio, in cui
l’officina richiedente ha la propria sede entro 15 giorni lavorativi dalla
ricezione della domanda; unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente
un codice di accesso (PIN) con modalità che consentono di mantenerne la
riservatezza. L’Officina può richiedere più carte, ognuna da attribuire ad un
tecnico specializzato, che potrà operare soltanto se in possesso di uno
specifico attestato di formazione, rilasciato dall’azienda produttrice del
tachigrafo.
La carta dell’officina, in ragione della delicatezza della sua funzione, ha una
validità amministrativa di un anno ed è automaticamente rinnovabile a scadenza,
soltanto dietro richiesta dell’officina alla Camera ed a condizione che siano
rimasti i requisiti previsti per l’autorizzazione e che l’autorizzazione non sia
stata revocata.
In caso di furto, smarrimento o difetto di funzionamento della carta, l’officina
ne può chiedere la sostituzione alla Camera emittente e la carta sostitutiva
avrà la medesima scadenza della carta originaria, salvo che la validità residua
non sia inferiore a tre mesi, nel qual caso sarà attribuita la validità per un
altro anno. La Camera di commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi, dal
momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva.
Il costo della carta (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale)
con ritiro allo sportello camerale è di € 37,00. Una maggiorazione di € 3,00 si
applica nel caso di richiesta di spedizione della carta a mezzo del servizio
postale.
Fronte Azienda

Retro Azienda

La carta dell’Azienda
di fondo giallo, identifica la Società proprietaria dei mezzi, facilita la
gestione della flotta veicolare e consente di ispezionare, scaricare e/o
stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell’azienda muniti di tachigrafo
digitale.
Tali funzioni semplificano le modalità di archiviazione dei dati e agevolano la
gestione ed il controllo dei tempi di attività degli autisti. La carta è
rilasciata dalla Camera di Commercio, ove l’azienda ha la propria sede legale,
dietro presentazione della domanda firmata dal legale rappresentante.
La carta riporta stampati la denominazione e l’indirizzo dell’impresa.
Il rilascio avviene entro 15 giorni lavorativi dal momento della ricezione della
domanda e la sua validità amministrativa è di cinque anni. Alla scadenza il
rinnovo avviene su nuova istanza dell’azienda da presentare alla Camera di
commercio competente. In caso di furto, smarrimento o malfunzionamento, la carta
viene sostituita, su richiesta dell’azienda, e rilasciata entro 5 giorni
lavorativi dalla data della domanda.
Il costo della carta (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale)
con ritiro allo sportello camerale è di € 37,00. Una maggiorazione di € 3,00 si
applica nel caso di richiesta di spedizione della carta a mezzo del servizio
postale.
Fronte Controllo

Retro Controllo

La carta dell’Autorità di controllo
di fondo azzurro, consente di esercitare il controllo rispetto a tempi di guida
e velocità sia attraverso l’ispezione delle informazioni registrate sul
cronotachigrafo, sia attraverso la loro stampa e lo scarico eventuale su altri
supporti informatici. Permette, infatti, l’ispezione dei dati della carta del
conducente archiviati negli ultimi otto giorni e della memoria del tachigrafo,
nonché l’ispezione dei dati archiviati dall’Impresa nell’ultimo anno. Consente
la conservazione di almeno 230 file di controllo, tenendo traccia dei dati delle
attività di controllo (data, ora e tipo di controllo). La carta è rilasciata
dalle Camere di commercio esclusivamente alle Autorità di controllo deputate ai
controlli tecnico-amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro e sul
trasporto stradale, o alle autorità di polizia addette ai controlli su strada,
su richiesta delle medesime Autorità. La carta riporta l’indicazione e
l’indirizzo delle suddette Autorità di controllo, ma rimane anonima.
Il costo della carta di controllo è stabilito a mezzo di apposita Convenzione
tra il sistema camerale e le Amministrazioni di controllo.
La modulistica
Secondo quanto previsto all'art. 3, comma 3 del DM 23 giugno 2005, il Ministero
delle Attività Produttive, con decreto del 3 agosto 2005 del Direttore Generale
della Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori, ha approvato i seguenti modelli per la domanda di rilascio delle
carte tachigrafiche:
Modello per il rilascio della Carta del Conducente
Modello per il rilascio della Carta dell'Officina
Modello per il rilascio della Carta dell'Azienda
Modello per rilascio della Carta di Controllo
I modelli saranno presto in distribuzione presso tutte le Camere di Commercio.
Si precisa che, ai fini delle responsabilità connesse alla richiesta ed
all'utilizzo della carta fanno fede le "Condizioni generali di rilascio e di
utilizzo" riportate nei moduli - distribuiti dalle Camere di commercio - i cui
testi sono stati depositati presso il Ministero delle Attività Produttive e
dallo stesso approvati.
Qualsiasi difformità riscontrata su moduli presentati in forma e contenuti
diversi da quelli approvati e distribuiti dalle Camere non potrà limitare in
alcun caso la responsabilità del dichiarante/richiedente, rispetto a quanto
previsto dai formulari ufficiali.
Tratto da: www.unioncamere.net