Fonte www.governo.it
DOPO LA PRESENTAZIONE LO SCHEMA DEL DISEGNO DI LEGGE
Presentazione
Uno slogan breve, ma efficace
"Accorcia la notte, allunga la vita",
scelto dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi, e
testimonial d'eccezione - da Michelle Hunziker a Paola Ferrari, da Roberta Capua
a Mario Cipollini - per gli spot che daranno il via ad una campagna informativa
sulla nuova legge per le discoteche presentata in una Conferenza stampa a
Palazzo Chigi il 26 febbraio scorso.
Continua, nel frattempo, l'esame parlamentare del disegno di legge per
fronteggiare il fenomeno delle cosiddette "stragi del sabato sera" approvato dal
Governo, nella riunione del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2003.Il
provvedimento disciplina taluni aspetti dell'esercizio dei locali di
intrattenimento e di svago per arginare il gravissimo fenomeno che colpisce
principalmente i giovani e giovanissimi che escono dalle discoteche. Vittime di
abuso di bevande alcoliche distribuite senza limiti di orario, di inquinamento
acustico e visivo con riflessi alterati ed eccessiva stanchezza, i giovani
causano e subiscono quasi la metà degli incidenti stradali notturni in special
modo nei giorni prefestivi.
Tutto questo ha indotto il Governo ad intervenire con misure di vario tipo:
- iscrizione ad apposito registro presso le Camere di commercio per chi gestisce in forma d'impresa locali di intrattenimento;
- misure per stroncare il commercio di stupefacenti nei locali;
- previsione di limiti massimi riguardanti illuminazione e microclima interno dei locali unitamente alla diminuzione delle emissioni acustiche ed al divieto di luci ad intermittenza nell'ora precedente la chiusura,
- divieto di impiegare fasci di luci laser superiori a determinata potenza.
L'orario di chiusura dei locali di intrattenimento è fissato entro le tre del mattino, con divieto di riapertura nelle otto ore successive e con divieto di distribuzione degli alcolici nell'ora precedente la chiusura (alle due), mentre in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico (bar, ristoranti, circoli) sarà vietata la vendita ed il consumo di alcolici e superalcolici fra le tre e le cinque del mattino.
Il Ministro della salute, infine, disporrà per i necessari monitoraggi, mentre il Ministro dell'istruzione ed il Ministro del lavoro vareranno gli opportuni piani di sensibilizzazione per i giovani.
Schema di disegno di legge
recante "Modifiche alla disciplina dell'esercizio di locali di intrattenimento e
svago ai fini della sicurezza stradale"
Art.1 (Esercizio di discoteche e sale da ballo)
1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773,
di seguito denominato: "testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773,"sono inseriti i seguenti:
"Art 68-bis
1. La licenza prevista dall'articolo 68, per la gestione dei pubblici esercizi
organi7.zati in forma dì impresa e dei circoli gestiti da singoli, da enti e da
associazioni che offrono ai consumatori attività permanenti o temporanee di
intrattenimento e svago, in sale attrezzate per l'esecuzione di musica o di
attività danzanti, ovvero in spazi aperti attrezzati, anche unitamente alla
somministrazione di alimenti o bevande, può essere richiesta solo previa
iscrizione del titolare o dell'ente, dell'associazione e del loro responsabile
nel registro tenuto presso la camera dì commercio, industria, artigianato e
agricoltura, territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 1, della legge
11 giugno 1971, n.426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle
associazioni culturali, per i quali:
a) sia previsto il pagamento del biglietto di ingresso o il rilascio, a semplice
richiesta, di tessere associative;
b) sia prevista la pubblicità degli spettacoli o delle attivata mediante
giornali, manifesti, volantini od altro materiale di propaganda.
3. Per i locali di cui ai compii 1 e 2 l'orario di chiusura è fissato dalle
autorità competenti entro le ore tre antimeridiane. Nelle otto ore successive
all'orario limite di chiusura fissato dalle autorità competenti, è vietata
l'apertura al pubblico dei suddetti locali.
4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita ed il
consumo di alcolici e superalcolici tra le ore tre e le ore cinque, salvo che
non sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari
esigenze di sicurezza. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la
chiusura, sono vietati il consumo e la vendita di alcolici e superalcolici.
5. Per la violazione del comma 4 si applica la sanzione amministrativa da mille
curo a duemilacinquecento euro.
6. In caso di esercizio non autorizzato delle attività di cui al comma 1, si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 666 del codice penale. Tuttavia,
con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la
chiusura a tempo indeterminato dei locali.
7. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 3, la
sanzione di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.114, è sostituita dalla sanzione amministrativa da tremila curo a quindicimila
euro.
Art 68-ter
1.L'iscrizione di cui all'articolo 68-bis, comma 1, è effettuata purché
sussistano i seguenti requisiti;
a) che non ricorrano i casi di cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di
quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;
b) che íl responsabile richiedente l'iscrizione sia stato dichiarato idoneo
dalla commissione di esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in questo caso, con un funzionario
della Polizia di Stato e con un funzionario dell'ufficio territoriale del
Governo competente.".
2. Le persone fisiche e le società, nella
persona del legale rappresentante, che risultino titolari o gestori di locali da
ballo alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto
all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis del testo unico,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, presentando alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente,
entro sei mesi dalla data di entrata W* vigore della legge stessa, una domanda
che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, lettera a).
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i
criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1, al fine di
verificare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1,
lettera a), del testo unico di cui al comma 2. Ove tali requisiti vengano a
mancare, dalla camera di commercio è disposta, con provvedimento motivato ed
immediatamente esecutivo, la cancellazione dal registro di cui al comma 1
dell'impresa, associazione, ente o persona fisica, dandone contestuale
comunicazione all'interessato ed al sindaco competente per territorio.
Art. 2 (Misure per contrastare il commercio di
stupefacenti)
1. Dopo l'articolo 100 del testo unico,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 é inserito il seguente:
"Art. 100-bis
1. Le disposizioni dell'articolo 100 si applicano anche nelle circostanze
previste dall'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n.309, o quando nei locali ivi indicati sia accertata la
presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che il gestore abbia
adottato idonee misure per impedire i fatti e abbia agevolato l'intervento degli
organi di polizia.".
Art. 3 (Livello acustico e condizioni di microclima e
illuminazione)
1. Al fine di garantire adeguate condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, nei locali di cui all'articolo 68-bis del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata Stato-città-Regioni, sono determinati i ritmi di programmazione della musica, le indicazioni sul microclima, i livelli ed i mutamenti di illuminazione, nonché l'autorità competente ad eseguire gli accertamenti, in riferimento alle seguenti materie e con rispetto dei seguenti principi:
a) diminuzione graduale del livello acustico
nell'ora precedente la chiusura del locale;
b) ritmi temporali e pause nella diffusione della musica;
c) uso delle luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, facendo divieto di
luci ad intermittenza nell'ora antecedente la chiusura dei locali;
d) temperatura massima distinguendo i periodi secondo le stagioni dell'anno;
e) ricambi d'aria in base alla cubatura del locale ed al numero massimo delle
persone ospitabili;
f) previsione di un tasso massimo di anidride carbonica;
g) uso di fiunogeni, prevedendo che esso in ogni caso non può comportare
l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;
h) direzionalità e potenza dei fasci di luce, con divieto di impiegare luci
laser con potenza superiore a 100 watt.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1 i gestori provvedono all'adeguamento dei
locali.
Art. 4 (Monitoraggio).
1. Il Ministero della salute, anche
avvalendosi di istituti specializzati, raccoglie i dati forniti dalle aziende
sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro ed
effettua il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate agli
incidenti stradali notturni su tutto il territorio nazionale, al fine di
acquisire elementi sulle cause, l'entità del fenomeno ed il suo collegamento con
gli orari di chiusura degli esercizi di cui all'articolo 68-bis del testo unico,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, nonché con l'abuso di
sostanze stupefacenti, alcoliche e superalcoliche.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle iniziative e dei
progranuni sociali, scolastici e dei corsi universitari, sono previsti piani di
informazione dei giovani sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento
agli effetti derivanti dall'assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché dall'insufficienza di riposo notturno.
Art. 5 (Sanzioni)
1. Per la sola inosservanza delle disposizioni del decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) per la prima violazione accertata, anche di
più ipotesi previste, da mille a duemila euro;
b) per la seconda violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da
tremila a cinquemila euro, nonché la sospensione della licenza del locale per 30
giorni;
c) per la successiva violazione accertata, da diecimila a trentamila euro,
nonché la revoca della licenza.
Ai fini della sospensione o della revoca della licenza del locale, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
2. Per le violazioni di cui al presente
articolo l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni è il prefetto
territorialmente competente.
Art.6 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.