Fonte www.asaps.it
La
sospensione della patente può essere procrastinata
all'esito del procedimento amministrativo
(Cassazione
, sez. I civile, sentenza 05.10.2004 n° 19919)
Con
la pronuncia che segue, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito il principio
secondo il quale, la sospensione della patente di guida, quando essa è prevista
quale sanzione accessoria della violazione, può essere adottata anche al termine
del procedimento amministrativo, ove per la violazione principale sia stato
presentato ricorso ai sensi dell’art. 203
E' quanto emerge dalla sentenza n. 19919 del 5 ottobre scorso, con cui la Corte
ha rigettato il ricorso proposto da un automobilista col quale è stato sollevata
la tardività nell’adozione del provvedimento rispetto al termine fissato
dall'art. 218 c.d.s.
Cassazione
Sezione I civile
Sentenza 5 ottobre 2004, n. 19919A
Svolgimento del processo
B. Paolo propose dinanzi al Tribunale di Venezia, con due distinti ricorsi del
15.5 e del 23.10.1999, opposizione alla ordinanza - ingiunzione con cui il
Prefetto di Venezia gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di L.
1.212.000, per violazione dell'art. 142 c.d.s. - deducendo la carenza di
motivazione e la incostituzionalità dell'art. 204 c.d.s. - e all'ordinanza con
cui era stata disposta la sospensione della patente di guida per un mese, a
riguardo lamentando, oltre alla illegittimità derivata dai vizi relativi alla
violazione principale, il mancato rispetto dei termini imposti dall'art. 218
c.d.s. per l'applicazione della sanzione.
Le due opposizioni sono state riunite e il tribunale le ha respinte, con
sentenza 28.3.2000.
Ha rilevato, quanto al vizio motivazionale, riferito al fatto che il prefetto
non aveva dato alcuna giustificazione, allorchè aveva respinto le deduzioni
formulate avverso il verbale di contestazione, che l'obbligo della motivazione
può considerarsi osservato con la semplice indicazione del titolo astratto della
pretesa azionata dalla autorità amministrativa e dei dati personali di
riferimento - come nella specie, in cui si era fatta menzione del verbale di
accertamento - sicchè solo una ordinanza priva del minimum realizza il vizio
formale.
Nel merito ha ritenuto fondato l'accertamento degli agenti rilevatori, avuto
riguardo alla fede privilegiata del verbale di contestazione, che fa prova
piena, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale - e
confermati da altro componente della pattuglia della polstrada - che aveva dato
atto di avere verificato preventivamente la efficienza dell'apparecchio
autovelox, contro il quale nessuna prova era stata offerta dal contravvenzionato,
e di avere apportato nella individuazione della velocità contestata il margine
di tolleranza del 5%, come previsto dalla legge.
Quanto alla dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 204
c.d.s., laddove prevede che l'Amministrazione, nel rigettare il ricorso,
duplichi la sanzione amministrativa, ha osservato che, non essendo la tutela
giurisdizionale condizionata al previo esperimento del ricorso amministrativo,
la irrogazione della sanzione era risultata legittima.
Infine, per ciò che attiene alla sanzione accessoria e alla pretesa tardività
dell'atto rispetto a quanto prescrive l'art. 218 c.d.s., ha osservato che la
patente di guida può essere sospesa contestualmente o successivamente al verbale
di contestazione e che in quest'ultimo caso nessun termine breve la legge
prevede.
Propone ricorso per Cassazione con cinque motivi B. Paolo; non ha svolto difese
scritte la Prefettura, che non ha partecipato alla discussione orale, benchè lo
abbia chiesto.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione
delle norme e dei principi generali in materia di istruzione probatoria e
dell'art. 23 c. 6^ L. 24.11.1981 n. 689; nonchè la carenza di motivazione.
Deduce di avere formulato richieste istruttorie nel giudizio di merito, che non
erano state minimamente considerate.
Con il secondo la denunzia di violazione di legge - oltre al vizio motivazionale
- è riferita alle norme e ai principi generali in materia di motivazione della
sentenza e agli artt. 22 e 18 l. 689/1981.
Lamenta il ricorrente che il provvedimento prefettizio che aveva respinto la
opposizione amministrativa fosse privo di motivazione, senza alcun riferimento
alle risultanze degli accertamenti istruttori in vista dei quali si era ritenuto
di disporre la immediata restituzione della patente di guida.
Con il terzo motivo è denunziata la illegittimità costituzionale dell'art. 204
c.d.s., laddove penalizza colui che, subito un illegittimo accertamento, opti
per la tutela amministrativa.
Con il quarto il ricorrente si duole che il giudice di merito abbia ritenuto
ammissibile la sanzione accessoria della sospensione della patente, benchè fosse
decorso il termine previsto dall'art., 218 2^ comma c.d.s.; tanto aveva reso
tardivo oil decreto 24.6.1990, quando quel termine era scaduto, non rilevando ai
fini sospensivi della attività sanzionatoria del Prefetto, la opposizione
proposta ai sensi dell'art. 203 c.d.s..
Peraltro, anche a volere ammettere quell'effetto sospensivo, essendo stato il
ricorso al Prefetto respinto con decreto 11.2.1999, da quella data era iniziato
a decorrere il termine nuovo di 15 giorni, di cui all'art. 218 cpv. citato.
Con il 5^ motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 18 c. 2^ c.d.s.,
il travisamento dei fatti e la illogicità della motivazione.
Rileva che il giudice di merito ha apoditticamente ritenuto congrua la durata
della sanzione comminata, senza considerare la contraddittorietà del dispositivo
del decreto prefettizio, che aveva sospeso la patente per un mese, e la durata
effettiva della sospensione, per la quale erroneo era stato il calcolo riferito
al periodo 9.1 - 19.1.1999, essendosi conteggiati 10 giorni in luogo degli
effettivi undici maturati.
Il ricorso non merita di essere accolto.
Il primo motivo è inammissibile in quanto privo di autosufficienza.
Delle richieste istruttorie che il ricorrente assume di avere formulato nel
grado di merito non risulta fornita alcuna indicazione, essendo mancata la
specificazione dei mezzi di prova dedotti e degli atti del procedimento
amministrativo di cui si era proposta la acquisizione; tanto da impedire la
valutazione della rilevanza e della decisività di tali mezzi.
Infondato è invece il secondo.
Infatti la motivazione del provvedimento prefettizio reso sulla opposizione
proposta in via amministrativa avverso il verbale di accertamento della
violazione stradale può ben essere desunta per relationem (Cass. 7779/1997); e
tanto nella specie è avvenuto, con il richiamo del verbale di contestazione del
fatto, che ha consentitola individuazione dell'illecito e permesso
all'interessato di preparare le proprie difese.
Del pari infondato è il terzo.
In tema di sanzione amministrative deve ritenersi legittimamente proposta una
opposizione che abbia ad oggetto direttamente il verbale di accertamento della
contravvenzione operata dalla Polizia stradale e non anche la successiva
ordinanza - ingiunzione (Corte cost. 255 e 311/1994; 437/1995; Cass. 387/1999;
12777/1995). inammissibile è la censura proposta con il quarto mezzo.
La sentenza impugnata, sulla doglianza circa la tardività del provvedimento di
sospensione della patente di guida, rispetto al termine fissato dall'art. 218
c.d.s., ha osservato che la sospensione, nei casi un cui è prevista quale
sanzione accessoria alla violazione della normativa del codice della strada, può
essere disposta contestualmente alla elevazione del verbale di contestazione od
anche in un momento successivo, all'esito del procedimento amministrativo
instaurato avverso il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria. Solo
nel primo caso l'iter procedimentale è regolato dall'art. 218 c.d.s., che
obbliga la prefettura ad emettere la ordinanza di sospensione nei 15 giorni
dall'invio del verbale; mentre nel secondo, nulla vieta che la sospensione possa
avvenire successivamente alla ordinanza che irroga la sanzione principale
pecuniaria, con la quale si esaurisce il procedimento amministrativo di cui
all'art. 203 c.d.s..
Lamentando la violazione dell'art. 218 2^ comma c.d.s. il ricorrente omette di
considerare tale ratio decidendi e ribadisce la tesi della perentorietà del
termine, trascurando lo specifico riferimento di tale norma alla ipotesi della
contestualità della sospensione rispetto all'accertamento della infrazione.
Detta norma infatti stabilisce che l'organo che ha ritirato la patente di guida
la invii, unitamente a copia del verbale, alla prefettura del luogo della
commessa violazione e il prefetto emani la ordinanza di sospensione, per un
periodo determinato, in relazione alla gravità della violazione, alla entità del
danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
Qualora la ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici
giorni, il titolare la patente potrebbe ottenerne la restituzione.
Tanto nella specie è avvenuto, nel rispetto, dunque, della norma invocata, la
quale è concepita in termini di misura cautelare, senza che però ciò giovi ad
impedire l'applicazione della sospensione, quale sanzione amministrativa
accessoria, ove non sia stato possibile all'agente accertatore il ritiro
immediato della patente di guida.
Infondato è anche il quinto motivo.
L'assunto che dal 9 al 19 gennaio 1999 siano decorsi undici e non dieci giorni
trascura infatti di considerare che il 19, per essere stato il giorno della
restituzione della patente, non può essere compreso nel computo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004..