fonte www.asaps.it
SINTESI DELLE MODIFICHE APPORTATE AL CDS DAL DECRETO LEGGE 115/2005
Modifiche al Codice della Strada - conversione in legge del DL 30 giugno 2005
n. 115 recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori
della pubblica amministrazione
Il
Senato, nella seduta del 30 luglio 2005, ha convertito in legge il Decreto Legge
115/2005, che ha apportato modifiche al Codice della Strada.
In particolare si segnalano le seguenti modifiche introdotte dagli articoli 5 e
5 Bis.
1. PATENTINO PER CICLOMOTORI
Il
rinvio dell’obbligo per i maggiorenni.
• E’ stato rinviato al 1° ottobre 2005 l’obbligo per i maggiorenni, non titolari
di patente di guida, di conseguire il patentino per la conduzione dei
ciclomotori.
Scatta l’obbligo della frequenza del corso
• Coloro che alla data del 30.09.2005 hanno già compiuto la maggiore età,
possono ottenere il certificato di idoneità alla guida solo dimostrando di aver
frequentato un corso.
Viene richiesto il certificato medico
• Per tutti i conducenti di ciclomotori è stato introdotto l’obbligo di
possedere i requisiti psico-fisici richiesti per la patente A (con un
certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica alla guida).
Scadenza di validità per il patentino come per la patente A
• Anche per il patentino per ciclomotore è prevista una scadenza di validità
(uguale a quella prevista per la patente A - 10 anni) e potrà essere sospeso o
revocato in caso di mancanza di requisiti psico-fisici per la guida.
Viene mantenuto il diritto alla guida del ciclomotore anche nel caso di patente
sospesa per superamento dei limiti di velocità
• coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per
l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida
del ciclomotore. Non si comprende bene la ratio di questa norma la quale sembra
sottendere che nel caso di sospensione della patente per altre cause non si
possa allora guidare più neppure il ciclomotore.
2.
INASPRIMENTO SANZIONI
Confisca del veicolo per passeggeri in numero superiore a quello previsto e
mancato uso del casco sia per i ciclomotoristi che per i motociclisti e per uso
del mezzo sottoposto a fermo o utilizzato per commettere reati.
• Sono state inasprite le sanzioni per le violazioni di cui agli articoli 169/2
e 7, 170 e 171, cioè il trasporto di persone in numero superiore a quello
consentito e mancato uso del casco, commesse da ciclomotoristi o da
motociclisti. In tali casi, infatti, viene ora prevista la confisca del veicolo.
• La confisca del veicolo è stata altresì prevista per chiunque circola con un
veicolo sottoposto a fermo amministrativo che era stato affidato alla sua
custodia.
• E’ stato previsto l’obbligo di sequestro e di confisca di ciclomotori o
motocicli che sono serviti per commettere reati.
Revoca patente per chi causa la morte di altre persone in stato di ubriachezza
(tasso superiore a 3 g/l) o per stupefacenti.
• Per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti,
viene prevista la revoca della patente nei casi in cui il conducente in stato di
ubriachezza (con valore del tasso alcoolemico superiore a 3 g/l) o sotto
l’effetto di stupefacenti, provochi la morte di altre persone.
3.
PROCEDURA SPECIALE PER IL SEQUESTRO E IL FERMO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI
• Quando oggetto delle sanzioni accessorie del sequestro amministrativo o del
fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di
polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo
trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo
214-bis (custode convenzionato).
• Il ciclomotore o il motociclo fermato o sequestrato non può essere mai
affidato in custodia al proprietario o al trasgressore.
• In caso di sequestro, il veicolo è tenuto in custodia presso il
custode-convenzionato per 30 giorni; successivamente, se non è già intervenuta
la confisca, il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario. Se
questi rifiuta di assumerne la custodia, il veicolo è trasferito in proprietà al
custode-convenzionato.
4.
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTATIVE
I proventi delle sanzioni amministrative degli Enti locali devono essere
destinati anche per consentire agli organi di Polizia locale l’effettuazione di
corsi di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.