Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
Capo I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell’ambiente.
Capo II
GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza
degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica
delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di
altri sport della neve, nonchè le aree interdette, anche temporaneamente, alla
pratica dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni.
L’individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la
costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo
pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.
4. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da
almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle
giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da
riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree
di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle
altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco
protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
5. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite
da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree
da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark).
Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni
dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle
evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che
le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.
Art. 3.
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresì obbligati
ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in
luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto
soccorso, fornendo annualmente all’ente regionale competente in materia l’elenco
analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove
possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle
regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici
e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui
al primo periodo del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
Art. 4.
(Responsabilità civile dei gestori)
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia
ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è
subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le
autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di
assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)
1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell’esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d’intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle
risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in
materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla
diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica
e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite
convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da
svolgere anche durante il normale orario scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai
gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2 di esporre
documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle
regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un’adeguata
visibilità.
Art. 6.
(Segnaletica)
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell’apporto dell’Ente nazionale italiano di unificazione, determina l’apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.
Art. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 provvedono all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive
condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni
presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli
atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa.
Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa
vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all’inizio della pista, nonchè
presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
l’ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca
dell’autorizzazione.
4. Il gestore ha l’obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non
agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell’obbligo di
cui al presente comma comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi
per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso
condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di
5.000.000 di euro per l’anno 2003. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non
regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul
numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per
l’assegnazione e l’erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l’anno 2003, interviene
a sostegno dell’economia turistica degli sport della neve, mediante la
concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone
colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle
aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti
relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall’anno 2004 si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel
limite del 70 per cento dell’ammontare complessivo dell’intervento ammesso a
contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla
loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri
di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono
determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività
produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Capo III
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)
1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione
delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto
le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina
le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione
e i controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di
tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle
caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono
sottoposti a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal
1º gennaio 2005.
Art. 9.
(Velocità)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
Art. 10.
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
Art. 11.
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
Art. 12.
(Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.
Art. 13.
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non
fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza
visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente
la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
Art. 14.
(Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 15.
(Transito e risalita)
1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci
deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 16,
comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati,
sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è
ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in
mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque
avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza
degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonchè
quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.
Art. 16.
(Mezzi meccanici)
1. È inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al
servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo
fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque,
con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi
meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e
devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.
Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.
Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Le regioni determinano l’ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.
Art. 19.
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20.
(Snowboard)
1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo)
1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonchè i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.
Art. 22.
(Adeguamento alle disposizioni della legge)
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
2. Dalle disposizioni dell’articolo
2, comma 3, nonchè degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono
derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a
società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei
maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i
rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.
Art. 23.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. All’onere derivante
dall’attuazione dell’articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per
l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.