REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1408/2000 proposto dal
Comune di Cremona, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Boccalini e Lamberto Ghilardi ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tar, in Brescia, via Malta n.12;
contro
la Regione Lombardia, in persona del vice Presidente della Giunta regionale,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Tamburino e Donatella Mento ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Brescia, via Gramsci n.28;
PER L’ANNULLAMENTO
dell’ordinanza prot. n.2000/16095 dell’Organo regionale di
controllo – Sez. interprovinciale di Milano – assunta nella seduta del 9.10.2000
con cui è stato disposto l’annullamento delle deliberazioni consiliari n. 74 del
29.06.2000 e n.85 del 15.09.2000.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 12.06.2001, la relazione del dr.Oreste
Mario Caputo;
Uditi: l’avv. Edoardo Boccalini per il Comune ricorrente e l’avv. Donatella
Mento per la regione Lombardia;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con deliberazione del 29 giugno 2000 il Consiglio comunale di
Cremona, nell’ambito degli interventi volti alla ristrutturazione dei servizi
connessi al progetto “Cremona Sicura”, ha modificato l’art.4 del regolamento
speciale recante “Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla Polizia
Municipale approvato con deliberazione del 24 luglio 1989, laddove dispone (va)
che “l’arma in dotazione agli addetti di cui all’art.1 è la pistola Beretta
semiautomatica calibro 7,65”.
Il nuovo testo dell’art.4, secondo la deliberazione richiamata, prevede:
a) “L’arma in dotazione agli addetti di cui all’art. 1 è la pistola a rotazione
o la pistola semiautomatica scelta fra i modelli iscritti nel catalogo nazionale
delle armi comuni da sparo di cui all’art.7 della legge 18 aprile 1975 n.110 e
successive modifiche;
b) “Gli addetti di cui all’art. 1 impegnati in particolari servizi, su
disposizione del Comandante, possono essere dotati di presidi tattici difensivi
di limitato impatto visivo (bastoni estensibili) che dovranno essere portati in
condizioni di riposo assicurati rigidamente alla cintura”;
c) “Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono essere dotati di strumenti
difensivi di autosoccorso del tipo spray O.C. Capsicum, non classificati come
arma comune. Il modello utilizzato deve essere previamente approvato dal
Comandante”.
L’Organo regionale di controllo nella seduta del 14.07.2000,
in sede di esame di controllo delle deliberazione, ha invitato il Comune di
Cremona a fornire chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio nella premessa
che l’ente locale in ordine alla scelta delle armi di dotazione della polizia
municipale, in forza del combinato disposto degli art. 4 e 5 1.3 luglio 1986 n.
65, non ha alcun autonomia sia nella scelta del tipo di arma da sparo che in
quella di altri mezzi difensivi o di costrizione.
In risposta alla richiesta di chiarimenti, il Consiglio comunale di Cremona con
deliberazione del 15 settembre 2000 ha confermato il provvedimento assunto con
la precedente deliberazione già censurata dell’Organo di controllo regionale.
Quest’ultimo, ribadendo i vizi di legittimità riscontrati di cui alla richiesta
di chiarimenti, ha annullato entrambe le deliberazioni del Consiglio comunale di
Cremona.
Avverso tale annullamento sono state dedotte le seguenti censure:
Violazione dell’art.4 d.m. 4 marzo 1987 n.145;
Violazione dell’art.1 d.m. 4 marzo 1987 n.145.
L’amministrazione regionale si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 12.06.2001 la causa su richiesta delle parti è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Comune di Cremona ha impugnato l’ordinanza dell’Organo
regionale di controllo-Sezione interprovinciale di Milano- con la quale è stato
disposto l’annullamento delle deliberazioni consiliari n.74 del 29.06.2000 e n.85
del 15.09.2000. Con la prima deliberazione il Consiglio comunale di Cremona ha
modificato il contenuto dell’art. 4 del Regolamento Speciale recante “Norme
concernenti l’armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale adottato, in
attuazione del d.m. 4 marzo 1987 n. 145, con deliberazione del 24 luglio 1989.
Si prevedono tre diverse disposizioni: in primo luogo, l’arma da sparo in
dotazione della Polizia Municipale, al posto della pistola Beretta
semiautomatica calibro 7,65, è la pistola a rotazione o la pistola
semiautomatica; inoltre, gli agenti di polizia municipale impegnati in
particolari servizi, su disposizione del Comandante, possono essere dotati di
presidi tattici di limitato impatto visivo quali bastoni estensibili; infine,
gli stessi agenti possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso
del tipo spray O.C. Caspicum non classificati come arma comune.
In risposta alle perplessità espresse in sede di controllo della deliberazione
de qua da partedell’organo tutorio con la richiesta di chiarimenti ed
integrazioni, il Consiglio comunale con la seconda deliberazione ne ha
confermato integralmente il contenuto dispositivo.
La risoluzione della controversia presuppone la specifica individuazione del
contenuto prescrittivi della normativa di riferimento.
Si fronteggiano infatti a tale riguardo due antitetici indirizzi ermeneutica.
Secondo l’organo tutorio il combinato disposto desunto degli artt.4 e 5 l.7
marzo 1986 n. 65, recante la legge quadro sull’ordinamento della polizia
municipale, oltre ad imporre che ogni amministrazione comunale adotti il
regolamento per il porto, l’uso e la conservazione delle armi al personale al
quale è conferita la qualifica di pubblica sicurezza, circoscrive le
attribuzioni esercitabili dall’amministrazione locale alla sola possibilità di
consentire il porto d’armi da parte degli agenti di polizia municipale. Le
modalità e i casi della dotazione delle armi sarebbero demandati esclusivamente
al Ministero dell’Interno e disciplinati in via generale con regolamento
ministeriale. Per l’appunto con il d.m. 4 marzo 1987 n.145, sempre ad avviso
dell’amministrazione regionale, si è stabilito all’art. 2 che il Comune
nell’adottare il regolamento speciale deve osservare le disposizioni del
regolamento ministeriale; mentre all’art. 4 si individuano in modo tassativo la
tipologia ed il numero delle armi in dotazione degli agenti della polizia
municipale.
La novella recata dall’art. 17, comma 134 l.n.127/97 al comma 5 dell’art.5, l.n.65/86,
secondo questa prospettazione, si limiterebbe a consentire che il Comune possa
(solo) autonomamente decidere se armare i propri agenti. Una volta deciso di
dotare questi ultimi di armi, la tipologia delle armi esorbita da ogni
valutazione dell’amministrazione comunale,essendo esclusivamente rimessa alla
disciplina “decisa a livello nazionale”. Specularmene opposta è la linea
interpretativa seguita dal Comune di Cremona. L’argomento di fondo è che la
novità della richiamata novella non si limiterebbe alla libertà dei Comuni di
armare i propri agenti, facoltà del resto già in passato riconosciuta ed
esercitata, ma nella espressa affermazione dell’obbligo di conformare la
tipologia delle armi da sparo, e -va sottolineato- solo di esse, a quella
prevista in via generale dal regolamento ministeriale. Aggiungasi che l’art. 5 L.7
marzo 1986 e l’art.4 d.m. 4 marzo 1987 n. 145 avrebbero ad esclusivo riferimento
le armi strictu sensu intese: ad esse non sarebbero riconducibili i presidi
tattici difensivi di limitato impatto visivo quali i bastoni di gomma
estensibili, né tantomeno gli strumenti difensivi di autosoccorso del tipo
spray.
Il ricorso così argomentato è fondato.
Va premesso che la previsione sull’estensione della dotazione di quelli che si
possono definire genericamente come presidi tattici difensivi, diversi dalle
armi da sparo, è stato limitata ai soli agenti della polizia municipale ai quali
è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza.
Il Comune di Cremona, lungi dall’avere omologato indistintamente le funzioni
esercitate dalla polizia locale, ha distinto quelle di polizia giudiziaria dalle
altre di servizio di polizia stradale, ed infine da quelle ausiliarie di
pubblica sicurezza.
Si è pertanto inteso osservare l’art.4 del d.m. 4 marzo 1987 n.145, emanato in
attuazione della L. 7 marzo 1986 n.65, che circoscrive la dotazione delle armi
agli agenti della polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agenti
di pubblica sicurezza.
La precisazione consente di compiere un ulteriore passo.
Per gli agenti della polizia municipale che rivestono la qualifica di agenti di
pubblica sicurezza, e che possono essere dotati di armi, trovano applicazione
anche le altre disposizioni di fonte normativa che governano l’uso delle armi e
degli altri mezzi coattivi.
Per quanto concerne la qualifica, l’art.5 della L.n.65 del 1986 espressamente
attribuisce agli operatori della polizia municipale le funzioni di pubblica
sicurezza di cui all’art. 57, commi 2 e 3, c.p.p.. Inoltre l’art.53 del c.p.,
sotto la rubrica “uso legittimo delle armi” individua accanto alle armi i mezzi
di coazione fisica che possono essere legittimamente usati, in determinate
situazioni, solo dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,
nell’adempimento del proprio ufficio. Alla stessa stregua, l’art.4, comma 1 L.18
aprile 1975 n.110 dettato in tema di porto d’armi od oggetti aventi l’attitudine
ad offendere ne escluda la liceità del porto fatta eccezione ai casi di cui
all’art.42 T.U.L.P.S..
Il costrutto giuridico delle norme invocate va nella direzione di consentire che
tutti gli agenti di pubblica sicurezza, a prescindere dal corpo di polizia di
appartenenza,possono essere dotati, oltre che delle armi, di altri mezzi di
coazione fisica che , a determinate condizioni atte a garantirne l’uso
appropriato, si rendano necessari per l’adempimento dei doveri d’ufficio.
Né in contrario può invocarsi che l’art.4 del d.m. citato, sarebbe ostativo di
per sé alla dotazione di altri mezzi di coazione diversi dalle armi, non
espressamente previsti, per gli agenti di polizia municipale.
Va osservato a riguardo che il comma 134 dell’art. 17 L.15 maggio 1987 n.127,
novellando il comma 5 dell’art. 5 L.7 marzo 1986 n.65, accanto all’obbligo che
le armi in dotazione degli agenti di polizia municipale siano conformi a quelle
previste dal regolamento ministeriale, espressamente riconosce in capo
all’amministrazione comunale un ambito di valutazione discrezionale desumibile
dalla previsione della “ previa deliberazione del consiglio comunale”.
In definitiva, in ossequio ai principi di autonomia e di autogoverno a cui è
informata la L.127 del 1997, si riconduce alla potestà consiliare un diverso
margine di valutazione sull’opportunità di dotare gli agenti di polizia
municipale, ai quali è riconosciuta la qualità di agenti di pubblica sicurezza,
di mezzi di coazione diversi dalle armi, che ai sensi dell’art. 1 L.21 febbraio
1990 n. 36 sono tali se non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona.
Ovviamente tale attribuzione è presidiata da rigorose condizioni.
Prime fra tutte, ai sensi dell’art.5, comma 5, come modificato L.n.65 del 1986
l’individuazione del tipo di servizio, i termini e le modalità che ne
giustificano il porto.
A tali criteri il Comune di Cremona si è rigidamente attenuto:
l’adozione del bastone estensibile, non assimilabile per il materiale impiegato
e per le caratteristiche di costruzione né al manganello né allo sfollagente, è
stata deliberata (così si legge nella deliberazione n. 85 del Comune di Cremona)
“ per meri fini difensivi, allo scopo di disarmare aggressori; la perizia
tecnica riportata per stralcio nella deliberazione esclude l’attitudine del
mezzo a recare offesa; la dotazione è circoscritta a determinati servizi
espressamente indicati dal Comandante; tale mezzo (secondo la dettagliata
descrizione contenuta nella perizia tecnica), ha limitato impatto visivo, e deve
essere rigidamente assicurato alla cintura.
Per quanto riguarda invece lo strumento difensivo dello spray O.C. Caspicum, lo
stesso Ministero dell’Interno con la risoluzione 14 aprile 1997 ha espressamente
riconosciuto che lo strumento definito di autosoccorso non ha attitudine a
recare offesa alla persona, e non ha alcun impatto visivo.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-
sezione staccata di Brescia-
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e , per l’effetto,annulla il
provvedimento indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Brescia, il 12 giugno 2001, dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei
Signori:
Francesco MARIUZZO,Presidente- Oreste Mario CAPUTO, Consigliere,
estensore/Giulio BACOSI, Referendario.
F.to Francesco Mariuzzo
Depositato in Segreteria
Il 21 agosto 2001