Servizio di taxi e di noleggio con conducente
Fonte: www.asaps.it (da “il centauro” n° 88)
di Franco Medri*
Gli autoservizi pubblici
non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio
con conducente effettuati con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a
trazione animale, disposti al fine di provvedere al trasporto collettivo o
individuale di persone, svolgendo una particolare funzione complementare ed
integrativa ai servizi pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi
lacuali ed aerei.
La peculiarità del servizio è che viene effettuato, a richiesta dei trasportati
o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e
secondo orari stabiliti di volta in volta.
A volte possono concorrere per collegamenti integrativi con i servizi di linea,
ovvero quei servizi continuativi o periodici dovuti a particolari esigenze di
carattere territoriale, sociale, ambientale e culturale che la Pubblica
Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un
rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazioni di noleggio con
conducente e di licenza di taxi. La tipologia della prestazione si rivolge
rispettivamente per:
• il servizio di taxi ad una utenza indifferenziata ed ha lo scopo di
soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e lo
stazionamento del veicolo avviene in luogo pubblico.
Si precisa che il prelevamento dell’utente avviene all’interno delle aree
comunali o comprensoriali e la prestazione del servizio è obbligatoria.
• il servizio di noleggio con conducente ad una utenza specifica che
avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata
prestazione a tempo e/o per un determinato viaggio senza limite territoriale;
inoltre durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni
diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite, ma il
presupposto basilare è che l’inizio del servizio deve avvenire all’interno del
territorio comunale, anche se diretto verso qualunque destinazione.
Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili
di attracco per quanto riguarda i natanti.
TITOLO PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI
L’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è subordinato al
rilascio rispettivamente di apposita licenza comunale (taxi) o
autorizzazione comunale (noleggio con conducente) a persona fisica in
possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea, ovvero di altro
Stato se in possesso di regolare permesso di soggiorno;
2. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’articolo 6 della L. 15
gennaio 1992 nr. 21, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della
Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani
il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
(l’iscrizione a ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente
di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di
sostituto del titolare della licenza o dell’autorizzazione per un tempo definito
o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al
servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del
dipendente medesimo).
3. essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in
leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione o la licenza;
4. avere la disponibilità, nell’ambito del territorio comunale, di una idonea
rimessa intesa allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio
con conducente, nonché al suo ricovero fuori servizio;
5. non avere trasferito ad altri l’autorizzazione di noleggio con conducente o
la licenza per il servizio di taxi nel corso degli ultimi cinque anni ed anche
nell’ambito di Comuni diversi;
6. l’iscrizione al Registro Imprese presso la competente Camera di
Commercio.MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE
E DELLE AUTORIZZAZIONI
Le licenze per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate
dall’amministrazione comunale attraverso bando di pubblico concorso.
A tal fine si precisa che:
• la licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante;
• non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per
l’esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio
del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente
• è invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;
• è inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza
per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti;
NOTA: Per potere conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un
pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano o sono a
disposizione dell’utenza (si precisa che molte amministrazioni comunali nei
propri Regolamenti hanno disposto che la disponibilità della rimessa sia
parificata ad un’area idonea perimetrata e delimitata da apposita recinzione).
TRASFERIBILITA’ DELLE LICENZE
E DELLE AUTORIZZAZIONI
La licenza o l’autorizzazione fanno parte della dotazione d’impianto
dell’azienda ed il loro trasferimento è disposto dal Comune su comunicazione del
titolare, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti
prescritti dalla vigente normativa, nonché l’iscrizione al ruolo dei conducenti
di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, che inoltri
apposita domanda.
Si dispone il trasferimento dell’autorizzazione o della licenza, qualora il suo
titolare vi rinunci e lo stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
• sia titolare di licenza o di autorizzazione;
• abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
• sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia,
infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L’inabilità o
l’inidoneità al servizio deve essere provata dal titolare avvalendosi di
apposita certificazione medica rilasciata dalle autorità sanitarie
territorialmente competenti.
Si precisa che ai sensi dell’articolo 9, comma 3° della L. 21/92, per cinque
anni dalla data del predetto trasferimento, il trasferente non può diventare
titolare di altra autorizzazione o licenza rilasciata anche da altro Comune
tramite pubblico concorso o con ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del
titolo autorizzativi acquisito.
NOTA: Ad eccezione di quanto prescrive il citato comma 3, il
trasferente può continuare l’esercizio dell’attività fino al rilascio della
nuova autorizzazione o della nuova licenza alla persona designata, la quale può
ritirare il nuovo titolo autorizzativo soltanto contestualmente o
successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente
ufficio comunale.
Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60
giorni dalla restituzione del titolo autorizzativo, il trasferente deve
dimostrare al Comune di avere provveduto all’aggiornamento della carta di
circolazione del suddetto veicolo e in caso contrario provvede a darne
comunicazione alla M.C.T.C. competente per l’eventuale contestazione di cui
all’articolo 94 del Codice della Strada al nuovo titolare.
TRASFERIBILITA’ PER CAUSA
DI MORTE DEL TITOLARE
In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione possono essere
trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare,
qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite
entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco,
ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare,
purché in possesso dei requisiti prescritti ed iscritti al ruolo dei conducenti
di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
Pertanto gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale deputato al
rilascio delle licenze o delle autorizzazioni, il decesso del titolare
(generalmente entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento) ed
alternativamente tale comunicazione deve indicare:
a) la restituzione del titolo autorizzativi del titolare deceduto,
qualora non si intenda trasferire tale titolo;
b) l’eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del
titolare che risulti essere in possesso dei prescritti requisiti per l’effettivo
esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell’autorizzazione o
della licenza;
c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la
licenza o l’autorizzazione designando entro 2 (due) anni dal decesso, un
terzo soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto che
risulti in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio;
d) la volontà degli eredi minori, espressa dal Giudice Tutelare o dal
Tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida,
nell’esercizio del servizio di taxi, da persone iscritte nel ruolo dei
conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti
prescritti (i Regolamenti comunali, generalmente, riportano la dicitura che tale
sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell’erede minore,
del diciottesimo mese successivo all’età richiesta per il conseguimento
del Certificato di Abilitazione Professionale - l’articolo 115 Codice della
Strada prevede gli anni 18).
SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere
sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei
conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Ed
in possesso dei requisiti prescritti: • per motivi di salute, inabilità
temporanea, gravidanza e puerperio;
• per chiamata alle armi;
• per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui; • per sospensione o
ritiro temporaneo della patente di guida; • nel caso di incarichi a tempo pieno
sindacali o pubblici-elettivi.
Si precisa che il titolare della licenza per il servizio di taxi, prima
dell’inizio di sostituzione alla guida, trasmette all’ufficio comunale
competente una apposita comunicazione sulla quale indica: - i motivi della
sostituzione;
- la durata della sostituzione;
- il nominativo del sostituto;
- i requisiti prescritti del sostituto.
NOTA: I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono
avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari,
sempreché iscritti nell’apposito ruolo,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 230 bis del Codice Civile. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza di taxi, ferma restando le responsabilità del sostituto derivanti dalla conduzione del veicolo.
CARATTERISTICHE DELLE
AUTOVETTURE
Le autovetture adibite al servizio di taxi hanno le seguenti
caratteristiche:
a) sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del
quale è deducibile il corrispettivo da pagare sulla base di tariffe determinate
dalle competenti autorità amministrative;
b) l’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a
conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto
dell’autovettura;
c) portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta “TAXI”;
d) ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un
numero d’ordine ed una targa con la scritta in nero “servizio pubblico” del tipo
stabilito dall’ufficio comunale competente.
Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente hanno le
seguenti caratteristiche:
a) portano all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore
un contrassegno con la scritta “noleggio”;
b) sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura “NCC”
inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l’autorizzazione e di un
numero progressivo;
c) il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con
conducente non è determinato da nessun tassametro, ma è concordato tra l’utenza
ed il vettore, tenendo conto che il trasporto può essere effettuato senza limiti
territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Il Decreto ministeriale del 29 marzo 1994 successivamente modificato, ha
concesso l’aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l’azionamento
delle autovetture da piazza (TAXI e NCC), compresi i motoscafi che in talune
località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio
pubblico da banchina per il trasporto di persone.
La predetta agevolazione fiscale viene concessa attraverso un credito
di imposta (rimborso di accisa) commisurato alla differenza tra l’aliquota
di accisa stabilita per quanto riguarda la benzina, il gasolio, il metano, il
GPL e quella ridotta agli stessi prodotti in base ad una apposita tabella di
riferimento.
Il beneficio compete al titolare della licenza comunale per l’esercizio del
servizio di taxi; al soggetto che esercita, previa autorizzazione comunale, il
servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non è istituito il
servizio di taxi purché autorizzato allo stazionamento su aree pubbliche; al
soggetto autorizzato alla conduzione delle autovetture immatricolate per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente utilizzate per l’esercizio
del servizio di taxi.
MODALITA’ PER USUFRUIRE
DEL BENEFICIO
Il titolare della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente per
usufruire del “CREDITO D’IMPOSTA” deve presentare alla competente circoscrizione
doganale apposita istanza contenente:
• le proprie generalità,
• il domicilio ed il codice fiscale,
• la specie del servizio prestato,
• gli estremi della licenza o dell’autorizzazione,
• i dati identificativi dell’autovettura o del natante, ivi compreso il tipo di
alimentazione del veicolo,
• la dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio.
La predetta istanza deve essere sottoposta al visto della competente autorità
comunale dal quale deve risultare il possesso della licenza o della
autorizzazione, l’inesistenza di provvedimenti di sospensione o di revoca, gli
eventuali periodi di assenza e la convalida di quant’altro dichiarato
nell’istanza.
Se dall’istanza risulta che il servizio è stato effettuato per tutti i mesi
dell’anno e che non sono intervenuti atti di sospensione o di revoca della
licenza o della autorizzazione, ovvero che non vi sono stati periodi di
interruzione del servizio per malattia o altra causa, il beneficio fiscale viene
accordato sulla base massima di 26 (ventisei) giorni lavorativi per ciascun
mese.
La circoscrizione doganale, ricevuta l’istanza debitamente vistata, ne controlla
la regolarità e procede al calcolo del “credito d’imposta” da corrispondere al
titolare della licenza o della autorizzazione tenendo conto:
• dei quantitativi giornalieri di carburante, forfetariamente prefissati dalla
legge a seconda della densità demografica del comune in cui circola
l’autovettura o il natante;
• dei giorni di servizio effettivo prestato;
• dell’aliquota normale e di quella ridotta prevista per ogni singola tipologia
di carburante utilizzato.
NOTA:-In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso
dell’imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni
previste per la sottrazione dei prodotti all’accertamento ed al pagamento
dell’imposta come sancisce l’articolo 40 del Decreto Legislativo 504/95, ovvero
: “è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio
al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso ad Euro 7.746,00”.
CONTROLLI
Per quanto riguarda i controlli si precisa che:
1. la competente autorità comunale deputata al visto dell’istanza presentata dal
titolare di licenza o di autorizzazione per ottenere il credito di imposta dalla
circoscrizione doganale competente dovrà procedere obbligatoriamente al
controllo di quanto dichiarato;
2. l’elemento principale sul quale effettuare l’accertamento è la dichiarazione
relativa ai giorni di effettivo servizio, in base ai quali si determina
l’ammontare del credito d’imposta da erogare;
3. per effettivo servizio si deve intendere i giorni nei quali il veicolo viene
effettivamente utilizzato, su richiesta, nei servizi di trasporto persone e per
quanto riguarda le autorizzazioni da noleggio con conducente, tale numero di
giorni si evince dal registro dei corrispettivi che il titolare deve
giornalmente compilare se ha effettuato tali prestazioni;
4. alla luce di quanto esposto la sola presenza in piazza dell’autovettura
adibita a noleggio con conducente (con particolare riferimento al NCC),
senza che nella giornata si richieda alcuna prestazione, non può essere
computata nel conteggio delle giornate totali di effettivo servizio e perciò
non beneficia del credito d’imposta,
5. premesso che le dichiarazioni infedeli prodotte sull’istanza
comportano la sanzione prevista dall’articolo 40 del D. Lgs. 504/95 a carico
dell’intestatario del titolo autorizzativo, si sottolinea che ha una rilevante
responsabilità di carattere penale quel pubblico ufficiale del comune che vista,
convalidando, l’istanza presentata (in quanto riporta dichiarazioni non
veritiere), senza effettuare gli opportuni accertamenti.
* Ispettore della Polizia Stradale.