Segnali senza numero ordinanza sul retro: legittimitā
Ministero Infrastrutture e
Trasporti - Nota nr. 3773 del 9 dicembre 2004
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti terrestri
Direzione generale per la Motorizzazione
Roma, 9 dicembre 2004
Rif. nota 5846/PL/2004 del 19/10/2004
Oggetto: Richiesta informazioni
Con riferimento alla nota a margine si comunica che l'art. 5 del Nuovo Codice
della Strada attribuisce agli Enti proprietari di strade il compito di
provvedere alla regolamentazione della circolazione con ordinanze motivate e
rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
Le ordinanze hanno essenzialmente lo scopo di legittimare la collocazione dei
segnali e per fissare termini di decorrenza del provvedimento connesso, anche in
funzione dell'art. 37 del citato codice che, al comma 3, prevede il ricorso
contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la
collocazione di segnaletica entro un termine che decorre proprio dallo stesso
provvedimento.
L'utente della strada, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del Nuovo Codice della
Strada č tenuto comunque al rispetto delle prescrizioni imposte con la
segnaletica presente su strada, ed č soggetto alle eventuali conseguenze
sanzionatorie, dal momento che i segnali, in quanto installati, esplicano
comunque la loro funzione.
La mancata apposizione degli estremi
dell'ordinanza, nella fattispecie in esame, non costituisce presupposto idoneo a
rendere il divieto inefficace.
Di converso, laddove il legislatore, dalla mancata apposizione sul segnale degli
estremi autorizzativi, ne ha voluto far discernere una vera e propria causa di
inefficacia dello stesso, lo ha espressamente indicato, come per i segnali di
cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione che al comma 1,
lettera e), per i segnali di passo carrabile prevede: " ... la mancata
indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia
del divieto ...".
A sostegno di tale posizione si richiama anche la sentenza della Cassazione
civile n. 6474 del 18.05.2000.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini