L’ARAN SI PRONUNCIA IN MERITO ALLO SCIOPERO DELLE MANSIONI
(a cura di Alberto Gardina)

 

ILLEGGITIMA OGNI FORMA DI SCIOPERO CHE NON SI TRADUCA  NELL’ASTENSIONE DAL LAVORO E NELLA CONSEGUENTE DIMINUZIONE DEL SALARIO 

 

 

In data 19/01/2004 l’ Aran si è  espressa in relazione alla liceità del comportamento del responsabile e degli addetti del servizio di polizia municipale di un ente locale, che  da qualche tempo si rifiutano di svolgere alcune incombenze, dichiarando di essere in 'sciopero delle mansioni'.

 

Riprendendo l’ art.1175 del codice civile, l’agenzia per il pubblico impiego,  ha sottolineato come nell'esecuzione del contratto di lavoro le parti sono tenute a comportarsi secondo correttezza e buona fede


Lo stesso  diritto di sciopero, previsto e tutelato dal nostro ordinamento (art.40 della Costituzione), si esercita attraverso una astensione dalla prestazione lavorativa a fronte della quale il lavoratore sa di dover rinunciare alla retribuzione.

Gli effetti civilistici dello sciopero si possono sostanziare soltanto  nella sospensione delle due obbligazioni fondamentali del rapporto di lavoro: la prestazione di lavoro e la conseguente retribuzione .

 
Eventuali altre forme di lotta autoqualificantisi come sciopero  che non si traducano in una astensione dalla prestazione e nella conseguente perdita della retribuzione ma nel pretestuoso rifiuto di svolgere tutti o alcuni dei compiti propri del profilo rivestito senza alcuna conseguenza sulla retribuzione non possono  trovare tutela nell'art.40 della Costituzione

Per tale ragione l’Aran ritiene che le stesse siano contrarie ai richiamati principi di correttezza e buona fede e configurino  una violazione dei doveri d'ufficio.

A tale proposito viene richiamata la sentenza della Corte di Cassazione – Sez. Lavoro,  .2214 del 28.3.1986: con la quale si è stabilito che “
per sciopero deve intendersi unicamente la sospensione temporanea, ma totale, dell'attività dei prestatori d'opera e non già l'astensione da taluni soltanto degli adempimenti compresi nella prestazione lavorativa.

La ribadisce che un tale o comportamento non trova tutela nell'art.40 della Costituzione bensì può configurare responsabilità contrattuale e disciplinare del lavoratore.”

L’Aran conclude rammentando  che anche l'art. 6 dell'Accordo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 19.9.2002, non solo stabilisce espressamente qual è la durata massima degli scioperi (propriamente detti) ma esclude altrettanto espressamente ogni forma surrettizia di sciopero, si deve concludere che se, effettivamente, il comportamento del responsabile e degli addetti al servizio di polizia municipale del comune è quello descritto nel quesito, esso integra senz'altro gli estremi
della infrazione disciplinare.