L’ARAN
SI PRONUNCIA IN MERITO ALLO SCIOPERO DELLE MANSIONI
(a cura di Alberto Gardina)
ILLEGGITIMA OGNI FORMA DI SCIOPERO CHE NON SI TRADUCA NELL’ASTENSIONE DAL LAVORO E NELLA CONSEGUENTE DIMINUZIONE DEL SALARIO
In data 19/01/2004 l’ Aran si è espressa in relazione alla liceità del comportamento del responsabile e degli addetti del servizio di polizia municipale di un ente locale, che da qualche tempo si rifiutano di svolgere alcune incombenze, dichiarando di essere in 'sciopero delle mansioni'.
Riprendendo l’ art.1175 del codice civile, l’agenzia per il pubblico impiego, ha sottolineato come nell'esecuzione del contratto di lavoro le parti sono tenute a comportarsi secondo correttezza e buona fede
Lo stesso diritto di sciopero, previsto e tutelato dal nostro ordinamento (art.40
della Costituzione), si esercita attraverso una astensione dalla prestazione
lavorativa a fronte della quale il lavoratore sa di dover rinunciare alla
retribuzione.
Gli effetti civilistici dello sciopero si possono sostanziare soltanto nella sospensione delle due obbligazioni fondamentali del rapporto di lavoro: la prestazione di lavoro e la conseguente retribuzione .
Eventuali altre forme di lotta autoqualificantisi come sciopero che non si
traducano in una astensione dalla prestazione e nella conseguente perdita della
retribuzione ma nel pretestuoso rifiuto di svolgere tutti o alcuni dei compiti
propri del profilo rivestito senza alcuna conseguenza sulla retribuzione non
possono trovare tutela nell'art.40 della Costituzione
Per tale ragione
l’Aran ritiene che le stesse siano contrarie ai richiamati principi di
correttezza e buona fede e configurino una violazione dei doveri d'ufficio.
A tale proposito viene richiamata la sentenza della Corte di Cassazione – Sez.
Lavoro, .2214 del 28.3.1986: con la quale si è stabilito che “per
sciopero deve intendersi unicamente la sospensione temporanea, ma totale,
dell'attività dei prestatori d'opera e non già l'astensione da taluni soltanto
degli adempimenti compresi nella prestazione lavorativa.
La ribadisce
che un tale o comportamento non trova tutela nell'art.40 della Costituzione
bensì può configurare responsabilità contrattuale e disciplinare del lavoratore.”
L’Aran conclude rammentando che anche l'art. 6 dell'Accordo in materia di norme
di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del
comparto Regioni ed Autonomie Locali del 19.9.2002, non solo stabilisce
espressamente qual è la durata massima degli scioperi (propriamente detti) ma
esclude altrettanto espressamente ogni forma surrettizia di sciopero, si deve
concludere che se, effettivamente, il comportamento del responsabile e degli
addetti al servizio di polizia municipale del comune è quello descritto nel
quesito, esso integra senz'altro gli estremi
della infrazione disciplinare.