L'art 14 del d.lgs n.114/98  indica le modalità di adempimento dell' obbligo di pubblicizzare i prezzi, stabilendo che i prodotti esposti per la vendita al dettaglio:nelle vetrine esterne; all'ingresso del locale; nelle immediate vicinanze dell'esercizio; su aree pubbliche, sui banchi di vendita; debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
Si noti che la disposizione contenuta nell'succitato art.14 del d.lvo n.114/98 non prescrive per le merci di largo e generale consumo l'obbligo di un cartello in quanto l'esercente l'attività commerciale può scegliere liberamente altre modalità, diverse dal cartello, per indicare il prezzo di vendita a condizione che:queste modalità siano idonee allo scopo; il prezzo sia indicato in modo chiaro e ben leggibile.

L'art.14 poi stabilisce che:
quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico (quindi anche nelle scaffalature interne degli esercizi); per i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, l'obbligo di pubblicizzare il prezzo si intende assolto.
Va osservato inoltre che l'obbligo di pubblicizzare il prezzo di vendita al pubblico delle merci deve essere osservato dall'esercente anche durante l'orario di chiusura dell'esercizio, sempre che le merci siano esposte e visibili al consumatore, poiché anche durante la chiusura dell'esercizio il consumatore deve essere posto in grado di raffrontare le politiche dei prezzi attuate dai diversi commercianti.


Per le merci  offerte al consumatore attraverso vendite straordinarie (saldi), il legislatore nell'art.15 del d.lgs n.114/98, ha disposto ulteriori adempimenti per la pubblicizzazione dei prezzi, fatto salvo comunque il rispetto degli obblighi previsti dall'art.14.


Nelle vendite straordinarie lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto .
Sul cartellino del prezzo (o su altra modalità idonea allo scopo), quindi potrà eventualmente essere riportato il prezzo scontato purchè, comunque, siano indicati sia il prezzo praticato prima della vendita straordinaria sia lo sconto o il ribasso in percentuale che viene effettuato sul prezzo originario
.


ILLECITO:
quale esercente l’attività di vendita al dettaglio indicava il prezzo di vendita al pubblico con altra modalità
(specificare)_______________ ;diversa dal cartello; non idonea in quanto (specificare)____________ (vedi note operative)

NORMA VIOLATA:
art.14, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114

SANZIONE PECUNIARIA:
da € 516,46 a 3098,74  - prevista dall’art.22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA:
€ 1032,91  entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione - previsto dall’art. 16
della l. n.689/81

SANZIONE ACCESSORIA:
nessuna

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI:
al Comune

AUTORITA’ COMPETENTE (art.17 l. n.689/81):
Sindaco

ATTI DA REDIGERE:
verbale di ispezione di esercizio commerciale
verbale di accertata violazione amministrativa (d.lvo n.114/98)

NOTE OPERATIVE:
Se sono esposti  prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall’obbligo del cartello.
L' indicazione del prezzo di vendita al dettaglio deve essere per unità di misura.
Il prezzo di vendita deve essere indicato in modo ben leggibile.
Anche nella vendita sulle aree pubbliche il commerciante ha l’obbligo di indicare il prezzo di vendita per tutti prodotti esposti .