Rottamazione veicoli sequestrati
Ministero
della giustizia - DM del 26 settembre 2005 (G.U. 04/10/2005, n. 230)
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina il procedimento di alienazione, anche ai soli
fini della rottamazione, dei veicoli giacenti presso i custodi a seguito
dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorita' giudiziaria,
previsto dall'art. 1, commi da 312 a 320 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
di seguito indicato come art. 1.
Art. 2. Commissione per l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 1
1. Per lo svolgimento delle attivita' connesse al procedimento di cui all'art.
1, e' istituita presso i tribunali, le sezioni distaccate dei tribunali ed i
tribunali per i minorenni la commissione per l'espletamento delle attivita'
indicate all'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il cui funzionamento
si ispira ai principi di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La commissione e' composta dal Presidente del Tribunale, o da un Giudice
dallo stesso delegato, che ne assume la Presidenza, dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale, o da un Magistrato dallo stesso delegato, e da
due Funzionari, in servizio presso il Tribunale e presso la Procura della
Repubblica, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Tribunale e dal
Procuratore della Repubblica.
3. Il presidente della commissione ha facolta' di invitare alle sedute i
rappresentanti degli uffici la cui partecipazione e' ritenuta indispensabile ai
fini dell'adozione del provvedimento.
Art. 3. Predisposizione degli elenchi
1. Sulla base degli atti in possesso dei competenti uffici giudiziari attestanti
la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 312, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, la commissione predispone gli elenchi dei veicoli da
alienare a favore di ogni singolo custode, individuando prioritariamente quelli
destinati alla rottamazione come prevista dal successivo art. 4.
2. A questo fine, il presidente della commissione invita i custodi ad indicare i
veicoli in custodia che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma
312, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. I custodi, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito, comunicano i
dati richiesti indicando, altresi', l'organo di polizia giudiziaria che ha
proceduto all'affidamento in custodia. I veicoli, ove non risultino altri
elementi identificativi, sono individuati secondo il tipo, il modello, il numero
di targa o di telaio.
4. La comunicazione e' effettuata in conformita' delle disposizioni previste
dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, secondo il modello allegato sub-1 al presente decreto.
5. Sulla base della documentazione di ufficio e di quella eventualmente
acquisita, la commissione procede alla verifica dei dati, anche senza
documentazione in ordine allo stato di conservazione, anche avvalendosi degli
organi di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'affidamento in custodia.
Art. 4. Modalita' di alienazione e criteri di valutazione
1. L'alienazione dei veicoli al custode-acquirente viene effettuata in
conformita' delle modalita' e con l'osservanza dei criteri di seguito indicati.
2. I veicoli immatricolati per la prima volta da oltre dieci anni alla data del
30 settembre 2004 che siano privi di interesse storico e collezionistico sono
alienati ai soli fini della rottamazione.
3. Sono, altresi', alienati ai soli fini della rottamazione, indipendentemente
dalla data di prima immatricolazione, quei veicoli il cui stato di conservazione
risulti irrimediabilmente compromesso ai fini della circolazione, come nel caso
di veicoli bruciati, gravemente incidentati ovvero privi di parti rilevanti.
4. Il prezzo di acquisto dei veicoli da rottamare e' stabilito in base alla
quotazione di rottame dei ferri vecchi leggeri elaborata dalla camera di
commercio territorialmente competente, tenendo conto delle categorie e del peso,
forfettariamente stabilito, come indicati nella tabella allegata sub. 2 al
presente decreto.
5. La valutazione dei veicoli che non si trovano nelle condizioni di cui ai
commi 2 e 3 e' determinata dalla media delle quotazioni riportate da almeno due
riviste specializzate e qualificate del settore, ridotta del 30%.
Art. 5. Determinazione del corrispettivo dell'alienazione
1. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato in modo cumulativo per il
totale dei veicoli esistenti presso ogni custode, tenuto conto della valutazione
dei veicoli effettuata secondo i criteri di cui all'art. 4.
2. Da tale importo vanno detratti:
a) il corrispettivo complessivo riconosciuto al depositario-acquirente per la
custodia ed il trasporto di ciascun veicolo, cosi' come stabilito dall'art. 1,
comma 318, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) gli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo
depositario-acquirente.
3. Il corrispettivo verra' versato entro sessanta giorni dalla comunicazione sul
capitolo 3530 dello stato di previsione dell'entrata del Ministero della
giustizia, utilizzando l'apposito modello F23.
4. Nel caso in cui l'importo dovuto per le spese di custodia sia superiore al
valore del veicolo, la differenza verra' corrisposta dagli uffici giudiziari
interessati, secondo il prospetto di calcolo che sara' allegato al provvedimento
di alienazione, con le modalita' previste dall'art. 1, comma 320, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
5. Tutte le necessarie operazioni sono effettuate dalla commissione.
Art. 6. Provvedimento di alienazione
1. Il presidente della commissione adotta il provvedimento di alienazione,
previa approvazione dell'elenco dei veicoli da alienare, predisposto secondo le
modalita' di cui all'art. 3, per il corrispettivo fissato ai sensi dell'art. 5.
2. L'alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al custode
acquirente.
3. Il provvedimento di alienazione e' comunicato all'autorita' giudiziaria che
aveva disposto il sequestro.
4. Del provvedimento, corredato degli estremi della notifica al custode
acquirente, e' data altresi' comunicazione al pubblico registro automobilistico
competente per il conseguente aggiornamento, senza oneri, delle iscrizioni.
Art. 7. Durata del procedimento
1. Il procedimento di alienazione di cui all'art. 1 deve concludersi entro il
termine di sei mesi dalla data di invito ai custodi-acquirenti.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
TABELLA
I veicoli da rottamare sono divisi nelle seguenti categorie:
A. completi;
B. privi di parti rilevanti;
C. gravemente incidentati;
D. bruciati;
E. a due o tre ruote;
F. roulottes ed altri veicoli non riciclabili.
Il peso dei suddetti veicoli viene forfettariamente stabilito in:
a. kg. 700 per i veicoli completi;
b. kg. 500 per i veicoli privi di parti rilevanti;
c. kg. 500 per i veicoli gravemente incidentati;
d. kg. 50 per i veicoli bruciati;
e. kg. 50 per i veicoli a due o tre ruote targati, salvo eventuale migliore
valutazione tecnica;
f. kg. 50 per i veicoli non riciclabili.