Ricorso al Giudice di Pace in materia di c.d.s. - Ulteriori disposizioni dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Nota del 31 ottobre 2003
Nota del 31-10-2003
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
A tutti i Signori Presidenti delle Corti di Appello - LORO SEDI
OGGETTO : Versamento della cauzione nell'ipotesi di ricorso ex art. 204 bis
C.d.s. Integrazione della nota di questa Direzione Generale prot. n. 1/10678/7C
Codice stradale (U) del 13 agosto 2003.
Con riferimento alle modalità di versamento della cauzione di cui all'art. 204
bis del nuovo C.d.s., in seguito ad accordi intervenuti con l'Ente Poste s.p.a.,
si rappresenta che, in alternativa allo strumento del deposito giudiziario, può
essere utilizzato anche il cd. libretto nominativo con vincolo cauzionale.
Il libretto in questione è un normale libretto nominativo fruibile in ogni
ufficio postale del territorio, intestato al ricorrente e sul quale, in sede di
apertura, verrà apposta l'annotazione "vincolo per cauzione ai sensi dell'art.
204 bis della legge n. 214 dell'1 agosto 2003", nonché gli estremi (data e
numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre, completi
dell'indicazione dell'Autorità che ha stilato il verbale.
Il libretto, una volta emesso, verrà consegnato al ricorrente per allegarlo al
ricorso.
Le scritture di movimentazione in accredito ed in addebito sul libretto vengono
effettuate direttamente dall'ufficio postale dietro presentazione del libretto
stesso da parte del ricorrente. La cancelleria, pertanto, non dovrà effettuare,
come nei depositi giudiziari, aggiornamenti sul titolo.
Si evidenzia che, poiché il predetto libretto svolge funzioni di deposito
giudiziario, il cancelliere, oltre a registrare su di esso gli estremi del
procedimento cui il ricorso ha dato origine (numero del ruolo generale), dovrà
provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 6 del R.D. 10 marzo 1910 n. 149,
annotando gli estremi dello stesso nel Registro generale dei depositi
giudiziari, Mod. 1.
La somma depositata sarà rimborsata con le seguenti modalità a seconda
dell'accoglimento o meno del ricorso:
a) in caso di accoglimento del ricorso la somma presente sul libretto è
integralmente restituita al ricorrente. La cancelleria dovrà, pertanto,
consegnare al ricorrente il libretto, unitamente a copia autentica del
provvedimento di accoglimento disponente in merito all'assegnazione delle somme,
per la successiva consegna all'ufficio postale presso il quale il ricorrente
intende chiedere il rimborso. Il libretto verrà estinto dall'ufficio postale
dopo la corresponsione del saldo al ricorrente;
b) nell'ipotesi di rigetto del ricorso, la cancelleria deve trasmettere il
libretto all'ufficio postale con la copia autentica del dispositivo della
sentenza affinché la cauzione sia assegnata all'Amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore.
L'assegnazione potrà avvenire mediante consegna della somma in contanti al
legale rappresentante, ovvero, su richiesta della stessa amministrazione,
tramite accreditamento su conto corrente postale o vaglia cambiario. In tale
ultime ipotesi le spese dovranno essere stornate dall'ammontare della somma
depositata sul libretto.
L'eventuale somma residua è restituita al ricorrente secondo le modalità già
precisate sub a). La ricevuta dell'operazione eseguita è consegnata alla
cancelleria ed è allegata al registro modello I (analogamente a quanto avviene
per i depositi giudiziari, vedi artt. 162 D.M. 20/12/1952 e 18 del R.D. n.
149/1910).
Infine, avuto riguardo ai dubbi interpretativi sollevati dagli uffici
giudiziari, si precisa che, con la nota prot. n. 1/10678/7C Codice stradale (U)
del 13 agosto 2003 della Direzione Generale della Giustizia Civile, si è inteso
dettare disposizioni soltanto in merito alle modalità di deposito della somma da
versare a titolo di cauzione, lasciando impregiudicata la valutazione – rimessa,
in ultima analisi, alla esclusiva competenza dell'organo giurisdizionale – delle
ipotesi in cui sia necessario il predetto versamento.
Le cancellerie, pertanto, sono tenute a ricevere i ricorsi in opposizione
sprovvisti di deposito cauzionale essendo esclusivamente riservata alla
valutazione dell'organo giudiziario la declaratoria di inammissibilità del
ricorso per mancato versamento della cauzione.
Si prega di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto
interessati.
31-10-2003
Il Direttore Generale
Francesco Mele