LA CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza n. 114/2004 del 8 aprile 2004
Ricorso al Giudice di Pace: incostituzionale il versamento della cauzione per ricorsi al c.d.s.
L'automobilista che decide di avanzare un ricorso davanti al giudice di pace
contro una multa ricevuta non ha più l'obbligo di versare la metà della cifra
sanzionata. Lo stabilisce una sentenza della Consulta che dichiara
incostituzionale l'articolo 204-bis del codice della strada che, per consentire
la procedura del ricorso, imponeva il pagamento anticipato del 50% della multa.
L'articolo 204-bis al comma 3 stabilisce a carico del ricorrente l'onere di
"versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità
del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione
inflitta dall'organo accertatore".
Diversi giudici di pace avevano sostenuto che l'obbligo di versare la cifra
creava discriminazione tra le persone prive di adeguati mezzi economici, le
quali si vedono, se non precludere, quantomeno notevolmente ostacolare l'accesso
alla tutela giurisdizionale. E questa linea è stata confermata dalla Corte
costituzionale che ritiene l'articolo 204-bis in contrasto con gli articoli 3 e
24 della Costituzione, quelli che sanciscono l'uguaglianza dei cittadini davanti
alla legge e il diritto di difesa.
Secondo la Consulta il pagamento di metà multa non ha propriamente una funzione
di cauzione ed è distinto dalle spese processuali a carico dell'automobilista
che ricorre contro la sanzione ricevuta.
Fonte. tgcom