REVISIONE RIMORCHI: pubblicato il decreto ministeriale
DECRETO 17 gennaio 2003
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo codice della strada);
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei
veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408;
Ritenuta la necessita' di procedere alla revisione dei rimorchi di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
Decreta:
Art. 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, e' disposta,
con decorrenza dal 1 gennaio 2003, la revisione dei rimorchi di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t immatricolati per la prima
volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al
1 gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei
requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 2.
1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 debbono essere effettuate nel
corso del 2003:
a) entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell'ultima revisione,
per i veicoli che l'abbiano gia' effettuata;
b) entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per i veicoli
sottoposti alla revisione per la prima volta.
Per i veicoli di cui all'art. 1 e consentita la circolazione anche oltre i
termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di
prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la
presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui
all'art. 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale agevolazione
non e' consentita qualora la carta di
circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora
operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo
la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di
revisione; esse comunque saranno inefficaci al fine del consenso alla
circolazione, permettendo solo che il veicolo sia condotto alla visita di
revisione, con le limitazioni atte a
garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita
stessa risulti prenotata.
Roma, 17 gennaio 2003
Il Ministro: Lunardi