fonte Polizia Municipale Firenze
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TABELLA DELLE VIOLAZIONI |
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| Violazioni penali : | |||
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Descrizione |
Sanzione |
Competenza |
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| Art.648 Codice Penale - Ricettazione: Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito . . . . (omiss) |
reclusione da 2 a 8 anni e multa da € 516 a € 10.329 |
Procura della Repubblica |
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| Art.712 Codice Penale - Acquisto di cose di sospetta provenienza: Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito . . . (omiss) |
arresto fino a 6 mesi o ammenda non inferiore a € 10 |
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| Oltre alle sanzioni penali descritte, nei casi sotto previsti, si applica la sanzione pecuniaria: | |||
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Descrizione |
Minimo |
Massimo |
Pagamento |
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Quale acquirente
finale acquistava o accettava a qualsiasi titolo senza averne prima
accertata la legittima provenienza cose che per la loro qualità e/o per la
condizione di chi le offre e/o per l’entità del prezzo inducano a ritenere
che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei
prodotti e/o in materia di proprietà intellettuale. Art.1 c.7°L.14/05/2005 n.80 |
500,00 |
10.000,00 |
1.000,00 |
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Si adoperava per far
acquistare o ricevere a qualsiasi titolo senza averne prima accertata la
legittima provenienza cose che per la loro qualità e/o per la condizione
di chi le offre e/o per l’entità del prezzo inducano a ritenere che siano
state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti
e/o in materia di proprietà intellettuale. Art.1 c.7°L.14/05/2005 n.80 |
500,00 |
10.000,00 |
1.000,00 |
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Quale operatore commerciale o importatore o altro soggetto diverso dall'acquirente finale, acquistava cose che per la loro qualità e/o per la condizione di chi le offre e/o per l’entità del prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e/o in materia di proprietà intellettuale. Art.1 c.7°L.14/05/2005 n.80 |
20.000,00 |
1.000.000,00 |
40.000,00 |
E' sempre disposto il sequestro dei prodotti posti in vendita, acquistati o accettati, ai fini della confisca obbligatoria.