fonte Polizia Municipale Firenze

TABELLA DELLE VIOLAZIONI

 Violazioni penali :

Descrizione

Sanzione

Competenza

Art.648 Codice Penale - Ricettazione: Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito . . . . (omiss)

reclusione da 2 a 8 anni e multa da € 516 a € 10.329

Procura della Repubblica

Art.712 Codice Penale - Acquisto di cose di sospetta provenienza: Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito . . . (omiss)

arresto fino a 6 mesi o ammenda non inferiore a € 10

 Oltre alle sanzioni penali descritte, nei casi sotto previsti, si applica la sanzione pecuniaria:

Descrizione

Minimo

Massimo

Pagamento

Quale acquirente finale acquistava o accettava a qualsiasi titolo senza averne prima accertata la legittima provenienza cose che per la loro qualità e/o per la condizione di chi le offre e/o per l’entità del prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e/o in materia di proprietà intellettuale.

Art.1 c.7°L.14/05/2005 n.80

500,00

10.000,00

1.000,00

Si adoperava per far acquistare o ricevere a qualsiasi titolo senza averne prima accertata la legittima provenienza cose che per la loro qualità e/o per la condizione di chi le offre e/o per l’entità del prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e/o in materia di proprietà intellettuale.

Art.1 c.7°L.14/05/2005 n.80

500,00

10.000,00

1.000,00

Quale operatore commerciale o importatore o altro soggetto diverso dall'acquirente finale, acquistava cose che per la loro qualità e/o per la condizione di chi le offre e/o per l’entità del prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e/o in materia di proprietà intellettuale.

Art.1 c.7°L.14/05/2005 n.80

20.000,00

1.000.000,00

40.000,00

  E' sempre disposto il sequestro dei prodotti posti in vendita, acquistati o accettati, ai fini della confisca obbligatoria.