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Presentazione
L'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali l'8 aprile 2010 ha
varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati
dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di
videosorveglianza.
L'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve
avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione
dei dati personali e delle altre disposizioni dell'ordinamento
applicabili (quali, ad es., le norme vigenti in materia di
interferenze illecite) nella vita privata).
Il nuovo
provvedimento sostituisce quello emanato nel 2004, ed introduce
importanti novità, in considerazione:
-
dell’aumento massiccio di sistemi di
videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione e
repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della
proprietà privata, ecc.);
-
dei numerosi interventi legislativi
adottati in materia: tra cui quelli più recenti che, per
es., hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche
competenze in materia di sicurezza urbana.
PRINCIPI
GENERALI
-
I cittadini che transitano in aree
sorvegliate devono essere informati con cartelli (visibili
al buio se la videosorveglianza è attiva in orario
notturno);
-
I sistemi di videosorveglianza installati da
soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche,
aziende ecc.) collegati alle forze di polizia
richiedono uno specifico cartello informativo, su
modello elaborato dal Garante.
-
Le telecamere istallate per la tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica non devono essere
segnalate.
CONSERVAZIONE
-
Le immagini registrate possono essere
conservate per un periodo limitato e fino ad un
massimo di 24 ore (fatte salve speciali esigenze
relative a indagini di polizia e giudiziarie);
-
Per attività particolarmente rischiose
è ammesso un periodo più ampio (comunque non oltre la la
settimana).
SETTORI DI
PARTICOLARE INTERESSE
Sicurezza
urbana:
i Comuni hanno l’obbligo di mettere cartelli che che segnalino
la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano
riconducibili a tutela della sicurezza pubblica, prevenzione o
repressione dei reati.
Sistemi
integrati:
per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia
pubblici che privati, sono obbligatorie specifiche misure di
sicurezza (per es. contro accessi abusivi alle immagini).
Sistemi
intelligenti:
per i sistemi dotati di software che permettono l’associazione
di immagini a dati biometrici o in grado, ad esempio, di
riprendere e registrare eventi anomali e segnalarli, è
obbligatoria la verifica preliminare del Garante.
Violazioni
al codice della strada:
sono obbligatori i cartelli che segnalano sistemi elettronici di
rilevamento delle infrazioni; le telecamere possono riprendere
solo la targa del veicolo.
Deposito
rifiuti:
è lecito l’utilizzo di telecamere per controllare discariche di
sostanze pericolose ed “eco piazzole”.
SETTORI
SPECIFICI
Luoghi di
lavoro:
le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle
norme in materia di lavoro: è vietato il controllo a distanza
dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri
luoghi di prestazione del lavoro.
Ospedali e
luoghi di cura:
è vietata la diffusione di immagini di persone malate mediante
monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al
pubblico. E’ ammesso, in casi indispensabili, il monitoraggio
dei pazienti ricoverati in particolari reparti (per es.,
rianimazione), ma l’accesso alle immagini è consentito solo al
personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
Istituti
scolastici:
è ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la
tutela contro gli atti vandalici, solo negli orari di chiusura.
Taxi:
le telecamere non possono riprendere in modo stabile la
postazione di guida.
Trasporto
pubblico:
è lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso
le fermate, rispettando limiti precisi (per es., riprese senza
l’uso di zoom).
Web cam a
scopo turistico:
la ripresa delle immagini deve identificare le persone.
Tutela
delle persone e della proprietà:
contro possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo,
prevenzione incendi, ecc., si possono installare telecamere
senza il consenso dei soggetti ripresi, sulla base delle
prescrizioni del Garante.
Fonte:
Garante per la protezione dei dati personali |