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Funzioni di Pubblico Ministero per il personale della Polizia Municipale

da La Gazzetta degli Enti Locali


Il CCNL 22/01/2004 per il personale del Comparto Regioni- Autonomie locali, pur non essendo particolarmente innovativo rispetto ai precedenti contratti e pur lasciando ancora aperte alcune tematiche di generale interesse, ha il pregio di essere intervenuto su alcune questioni specifiche, per porvi finalmente chiarezza.
Una di queste attiene alla disciplina delle particolari assenze dal servizio del personale appartenente al corpo della polizia municipale per l'espletamento di funzioni di pubblico ministero.
In base alle disposizioni recate dall'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 274 del 28/08/2000, anche gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, infatti, essere delegati per le funzioni di pubblico ministero dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, nei procedimenti penali innanzi al giudice di pace.
Posto che anche il personale di polizia municipale, nel rispetto della normativa di cui alla legge n. 65/1986 , puņ rivestire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, si poneva sino ad oggi il problema di valutare l'incidenza delle assenze dal servizio dovute all'espletamento delle funzioni in parola.
Risulta certamente evidente che, per il personale interessato, l'assenza dal servizio per l'espletamento delle funzioni di pubblico ministero č strettamente correlata all'obbligo di adempiere connesso all'incarico ricevuto, al fine di non determinare ostacolo o interruzione dei procedimenti penali che li coinvolgono.
Da ciņ si giustifica la ratio della disposizione contrattuale contenuta nell'art 18 del nuovo contratto, per effetto della quale il personale investito delle funzioni di cui si tratta ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti per il tempo necessario all'espletamento dall'incarico affidato, secondo una previsione speciale e specifica, certamente non suscettibile di applicazione analogica.