Fonte: www.vigilaresullastrada.it
Funzioni di Pubblico Ministero per il personale della Polizia Municipale
da La Gazzetta degli Enti Locali
Il CCNL 22/01/2004
per il personale del Comparto Regioni- Autonomie locali, pur non essendo
particolarmente innovativo rispetto ai precedenti contratti e pur lasciando
ancora aperte alcune tematiche di generale interesse, ha il pregio di essere
intervenuto su alcune questioni specifiche, per porvi finalmente chiarezza.
Una di queste attiene alla disciplina delle particolari assenze dal servizio del
personale appartenente al corpo della polizia municipale per l'espletamento di
funzioni di pubblico ministero.
In base alle disposizioni recate dall'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.
274 del 28/08/2000, anche gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, infatti,
essere delegati per le funzioni di pubblico ministero dal Procuratore della
Repubblica presso il tribunale ordinario, nei procedimenti penali innanzi al
giudice di pace.
Posto che anche il personale di polizia municipale, nel rispetto della normativa
di cui alla legge n. 65/1986 , puņ rivestire la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria, si poneva sino ad oggi il problema di valutare l'incidenza
delle assenze dal servizio dovute all'espletamento delle funzioni in parola.
Risulta certamente evidente che, per il personale interessato, l'assenza dal
servizio per l'espletamento delle funzioni di pubblico ministero č strettamente
correlata all'obbligo di adempiere connesso all'incarico ricevuto, al fine di
non determinare ostacolo o interruzione dei procedimenti penali che li
coinvolgono.
Da ciņ si giustifica la ratio della disposizione contrattuale contenuta nell'art
18 del nuovo contratto, per effetto della quale il personale investito delle
funzioni di cui si tratta ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti per
il tempo necessario all'espletamento dall'incarico affidato, secondo una
previsione speciale e specifica, certamente non suscettibile di applicazione
analogica.