fonte www.poliziaregionale.it
Permesso di soggiorno: non
vale come documento di riconoscimento
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Circ. n.
399/M352 del 7-7-2004
Su richiesta di parere formulato dall'Automobile Club d'Italia,
il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha chiarito
che, in assenza di una espressa previsione normativa, al permesso di soggiorno
non può essere attribuito valore di documento di riconoscimento, trattandosi
esclusivamente di una autorizzazione a risiedere regolarmente nel nostro Paese.
Pertanto, alla luce del predetto chiarimento si dispone l'abrogazione del
paragrafo D, penultimo capoverso, della circolare n. 1254/M352/2001 del 5 luglio
2001, il quale recita: "Dal combinato disposto di cui ai citati artt. 1, comma
1, lett. d) e 35, comma 2, del T.U. si ricava, inoltre, che anche il permesso di
soggiorno rilasciato ai cittadini stranieri può essere trattato alla stregua di
un valido documento di identità se munito di fotografia e di timbro, o altra
segnatura equivalente, apposta dall'autorità di polizia che lo ha rilasciato.".
Gli uffici in indirizzo, pertanto, avranno cura che, ai fini dell'accesso agli
sportelli da parte dei cittadini extracomunitari, gli stessi esibiscano,
unitamente al permesso di soggiorno, anche un valido documento di identità.
Nel caso il cui predetto accesso avvenga per il tramite di soggetti terzi
legittimati (Autoscuole, Studi di consulenza, delegati, ecc.), dovranno essere
acquisite agli atti le fotocopie di entrambi i predetti documenti.
Il Capo dipartimento
Dr. Ing. Amedeo Fumero