Patente straniera in Italia
Patente straniera di cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea sono
equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.
Il titolare di una patente di guida di un altro Stato membro della CEE che
acquisisce in Italia la sua residenza ha due possibilità:
1) può convertire la sua patente di guida nell’equipollente patente italiana
entro un anno dall’acquisizione della residenza in Italia
2) può conservare la sua patente originaria facendola però riconoscere, ma solo
entro i 90 giorni dall’acquisizione della residenza in Italia.
In entrambi i casi deve recarsi presso un ufficio provinciale della
Motorizzazione Civile e presentare richiesta su apposito modulo insieme ad
un'autocertificazione della propria residenza e all'attestazione di versamenti
prescritti.
In seguito a tale richiesta l’ufficio della Motorizzazione rilascerà un
tagliando che deve essere apposto sul documento di guida. Il guidatore può
conservare la sua patente originaria, senza procedere ad alcun riconoscimento,
ma si potrebbero avere inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato
per smarrimento, furto o distruzione della patente, essendo necessario
richiedere notizie allo Stato di rilascio per il tramite delle normali vie
diplomatico-consolari.
Patente straniera di cittadini di stati non appartenenti
all'Unione Europea ma con accordi sulla conversione di patenti
I conducenti di uno Stato estero non appartenente all'Unione
Europea, ma che abbia firmato accordi in merito con l'Italia, può guidare in
Italia se provvisto di Patente Internazionale. Nel caso in cui desideri
acquisire la residenza anagrafica in Italia o se risiede in Italia da più di un
anno deve convertire la patente in italiana. La conversione è automatica grazie
agli stessi accordi. Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte
del richiedente dei requisiti psichici, fisici stabiliti dal Codice della
strada, ma senza sostenere alcun esame di guida. Uguale è la procedura in senso
contrario (da patente italiana a patente estera).
Ecco la lista dei paesi firmatari di accordi in merito con l'Italia (aggiornata
al 28 settembre 1999), si suggerisce comunque di accertare eventuali variazioni
intervenute contattando la Motorizzazione.
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Antille Olandesi |
Arabia Saudita |
Bulgaria |
Canada (**) |
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Cile (*) |
Cipro |
Corea del Sud |
Croazia |
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Emir. Arabi Uniti |
Filippine |
Giappone |
Iran |
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Islanda |
Israele |
Libia |
Liechtenstein |
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Macedonia |
Malaysia |
Malta |
Marocco |
|
Mauritius |
Norvegia |
Oman |
Polonia |
|
Princ. di Monaco |
San Marino |
Siria |
Slovenia (fino al 17.7.2002) |
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Sri Lanka |
Sudan |
Svizzera |
Tunisia |
|
Turchia |
Ungheria |
USA (**) |
Vietnam |
|
Zambia (***) |
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Note |
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* solo per diplomatici e loro familiari |
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|
** solo per personale consolare e diplomatico e familiari |
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*** solo per i cittadini in missione governativa e loro familiari |
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Patente straniera di
cittadini di stati non appartenenti alla Unione Europea senza accordi sulla
conversione di patenti
Se si appartiene a quella categoria di cittadini che non abbiano firmato accordi
con l'Italia occorre guidare in Italia provvisti
1) della propria patente
2) della Patente Internazionale (che consiste nella semplice traduzione della
patente originale)
Se si soggiorna in Italia da oltre un anno, occorre chiedere la residenza in
Italia e prendere la patente italiana, vale a dire è necessario sostenere di
nuovo gli esami teorici e pratici per conseguirla (se non si conosce bene
l'italiano si può optare per per l'esame teorico orale).
Questo caso, infatti, è interpretato come se fosse una Revisione della patente
di guida secondo l'art. 128 del Codice della Strada.