DIPARTIMENTO DEI
TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale
della Motorizzazionee della sicurezza del Trasporto Terrestre Circolare Prot. n.
1682/M330 03 maggio 2004
OGGETTO : ingresso di dieci nuovi Stati nell’Unione Europea. Applicazione della
direttiva 91/439/CEE e successive modifiche.
Come è noto, dal 1° maggio 2004, dieci nuovi Stati entreranno a far parte
dell’Unione Europea, ossia Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria. La direttiva
91/439/CEE, e successive modifiche, prevede, tra l’altro, il riconoscimento
delle patenti di guida rilasciate da tutti gli Stati membri dell’Unione.
Ciò comporta la possibilità di convertire il documento, di consentirne la
gestione, anche tramite riconoscimento, o il rilascio di un duplicato, in caso
di smarrimento o furto, nello Stato ove si ha la residenza normale. Inoltre è
consentita la circolazione in uno Stato diverso da quello di rilascio della
patente, senza obbligo di convertirla, anche in caso di acquisizione della
residenza normale. L’applicazione di dette disposizioni comunitarie va riferita
non solo ai documenti di guida compilati su modelli conformi a quelli introdotti
dalle direttive in materia, ma anche a quelli rilasciati secondo stampati
differenti e tuttora in vigore nei singoli Stati membri.
L’osservanza delle direttive, nei termini illustrati, si presenta agevole nei
confronti di quegli Stati (Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
con cui l’Italia ha già concluso delle intese bilaterali per la conversione
delle patenti di guida. Difatti sono noti i fac simile di patente in uso e sono
state già redatte le tabelle di equipollenza fra le categorie italiane e quelle
rilasciate nei suddetti Stati. Si pone invece il problema per Cipro, Estonia,
Lettonia, Lituania, Malta e Repubblica Ceca poichè questo Dipartimento non è in
possesso dei fac simile in vigore in ciascuno Stato, nè è a conoscenza delle
notizie tecniche relative alle categorie rilasciate negli Stati citati, al fine
di valutare le equipollenze con le categorie previste dalle direttive vigenti in
materia. Pertanto, in via provvisoria e finchè non perverranno diverse
indicazioni a riguardo dalle Istituzioni comunitarie, codesti Uffici
Provinciali, addetti alle operazioni concernenti le conversioni delle patenti,
potranno richiedere al conducente che presenterà l’istanza di conversione,
registrazione o duplicato del documento di guida, un’attestazione di autenticità
e/o una traduzione del documento stesso, nei casi in cui vi siano dubbi sulla
categoria da rilasciare ovvero sulla veridicità dei dati in esso riportati. Si
sottolinea la necessità di richiedere l’attestazione di autenticità e/o la
traduzione esclusivamente quando sia oggettivamente impossibile procedere in
quanto la patente è di difficile lettura ed esame. Si fa riserva di fornire
ulteriori istruzioni.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Sergio DONDOLINI