(ANSA) - ROMA - La Consulta, in particolare, ha dichiarato illegittimo l'art. 126 bis comma 2 del codice della strada nella parte in cui prevede che, in caso di mancata identificazione del trasgressore, i punti devono esser tolti al proprietario del veicolo, salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, il nome e la patente di chi guidava in quel momento l'auto. La Corte Costituzionale ha stabilito infatti che se non vi e' l'identificazione del guidatore, resta l' obbligo per il proprietario di fornire, entro 30 giorni, il nome e il numero della patente di chi ha commesso la violazione, ma se cio' non avviene a carico del proprietario dell'auto scatta solo la sanzione pecuniaria, e non quella accessoria della decurtazione dei punti. (ANSA)
Al proprietario dell'auto non possono essere tolti i punti della patente se l'infrazione è stata commessa da un'altra persona alla guida del mezzo, la Corte Costituzionale precisa che la sanzione pecuniaria resta: "Nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente e del conducente, trova applicazione anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada"