IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del
codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie
disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del
28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del
codice alle
direttive comunitarie materie del regolamento; Visto il titolo IV del codice
della strada «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;
Vista la direttiva n.
91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L237 del 24 agosto 1991, recepita con il
decreto ministeriale 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193
del 19 agosto 1994, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 14 novembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1997 e dal
decreto ministeriale 29 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999;
Vista la direttiva n. 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L235 del 17 settembre 1996, recepita con decreto ministeriale 16 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998;
Vista la direttiva del Consiglio 97/26/CE del 2 giugno 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L150 del 7 giugno 1997 recepita con decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999;
Visto il decreto
ministeriale del 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
15 luglio 1996, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16 ottobre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998;
Vista la direttiva 2000/56/CE della Commissione del 14 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L237 del 21 settembre 2000;
Considerata la
necessita' di adeguare le procedure nazionali in
materia di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessita' di
allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonche' il
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
Considerata altresi' la necessita' di provvedere, in un unico decreto, i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia e di recepire la direttiva 2000/56/CE;
Adotta
il seguente decreto:
Disposizioni
comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento
della direttiva 2000/56/CE
Art. 1.
1. Si istituisce, la patente italiana di guida, secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I.
2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione
europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida
italiane.
3 Allorche' il
titolare di una patente di guida in corso di
validita', rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia
la residenza normale, di cui al successivo art. 10, ad esso si
applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validita'
della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di
iscrizioni, sulla patente, delle menzioni indispensabili alla
gestione della medesima.
Art. 2.
1. La sigla distintiva
delle patenti rilasciate nel territorio
della Repubblica italiana, figura, sulla patente, in un rettangolo
blu e circondata da dodici stelle gialle.
2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di
falsificazione delle patenti di guida.
3. Eventuali
modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica,
al modello di patente previsto nell'allegato I, potranno essere
apportate dallo Stato italiano sulla base di disposizioni
comunitarie.
4. Fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio nella materia, il modello di cui all'allegato I non puo' contenere dispositivi elettronici informatici.
Art. 3.
I. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:
categoria A:
motocicli, con o senza sidecar;
categoria B:
a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonche' autoveicoli la cui massa massima
autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello
del conducente, non e' superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria
puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg;
b) complessi composti
da una motrice della categoria B e da un
rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve
superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non
deve eccedere la massa a vuoto della motrice;
categoria B+E:
complessi di veicoli
composti di una motrice della categoria B
e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;
categoria C:
autoveicoli diversi da
quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli
autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa
massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria C+E:
complessi di veicoli
composti da una motrice rientrante nella
categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi
750 kg;
categoria D:
autoveicoli destinati
al trasporto di persone, il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto.
Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria D+E:
complessi di veicoli
composti da una motrice rientrante nella
categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera
750 kg.
Nell'ambito della categoria A e' rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:
a) per «veicolo a
motore», ogni veicolo munito di un motore di
propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei
veicoli che circolano su rotaie;
b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino, munito di un
motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una
velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;
c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con
cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocita'
massima per costruzione superiore a 45 km/h;
d) per «quadriciclo»
veicolo a motore a quattro ruote munito di
un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i motori ad
accensione comandata (o la cui potenza massima netta e' superiore a 4 kW per gli
altri tipi di motore), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg
per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie
per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o
uguale a 15 kw. La
velocita' massima per costruzione e' superiore a 45 km/h;
e) per «autoveicolo»,
un veicolo a motore, che non sia un motociclo, destinato normalmente al
trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli
utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche
i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non
circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
f) per «trattore
agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente
almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacita' di traino:
specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine,
attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o
forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose
o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose
e' solo accessoria.
3. Ai portatori di handicap gia' titolari di patenti di guida ovvero agli
aspiranti conducenti si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5, del
codice della strada. I veicoli utilizzati in sede d'esame pratico per il
conseguimento della patente di guida da parte di candidati disabili, possono
essere esclusi dall'obbligo
dei doppi comandi.
Art. 4.
1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente e' abilitato a condurre.
2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per
taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle
capacita' e dei comportamenti di cui all'art. 7 verra' effettuata a bordo di
tali veicoli.
Art. 5.
1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C o D puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le
categorie B+E, C+E, D+E puo' essere
rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente
rispettivamente delle categorie B, C o D.
2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue:
a) la patente valida per le categorie C+E o D+E e' valida anche per guidare complessi della categoria B+E;
b) la patente valida per la categoria C+E e' valida anche per la categoria D+E se il suo titolare e' gia' in possesso di patente per la categoria D;
c) la patente della categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2003 abilita a condurre anche i veicoli per la cui guida e' richiesta la categoria C; la patente di categoria D rilasciata dal 1° ottobre 2003 non consente di condurre i veicoli per la cui guida e' richiesta la patente di categoria C.
3. I tricicli ed i quadricicli a motore, cosi come definiti dall'art. 3, comma
2, possono essere guidati con una patente della categoria A o A1.
4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza non superiore a 11 kW. possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente di guida categoria B.
Art. 6.
1. In materia di eta' minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:
a) 16 anni: per la sottocategoria A1;
b) 18 anni: per la
categoria A, salvo quanto previsto al comma 2,
per le categorie B, B+E; per le categorie C e C+E fatte salve le
disposizioni previste per la guida di taluni autoveicoli dal
regolamento (CEE) n. 3820/85, sez. III, art. 5 del Consiglio, del
20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni
in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
c) 21 anni: per le
categorie D e D+E, fatte salve le disposizioni
previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento CEE n.
3820/85.
2. L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), e' subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni. Questa condizione preliminare non e' richiesta se il candidato e' di eta' non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacita' e dei comportamenti.
Art. 7.
1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato, inoltre:
a) al superamento di una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti,
di una prova di controllo delle cognizioni nonche' al soddisfacimento di norme
mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un
periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la
patente di guida.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' derogare alle disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato, previo accordo con la Commissione.
3. In materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della
commissione, si possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le
disposizioni della normativa italiana.
4. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea.
Art. 8.
1. Nell'allegato I al
presente decreto sono riportati i codici
comunitari armonizzati, elaborati dalla Commissione europea con
l'assistenza del «comitato per le patenti di guida»
Art. 9.
1. Il titolare di una patente di guida in corso di validita' rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea, puo' ottenere in sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica, da parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in corso di validita'.
2. Fatto salvo il
rispetto del principio di territorialita' delle leggi penali e dei regolamenti
di polizia, al residente in Italia, titolare di una patente di guida rilasciata
da un altro Stato membro della Comunita' europea, si applicano le disposizioni
italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro
della patente di guida e, se necessario, si puo' procedere, a tal fine, alla
sostituzione della patente.
3. Dopo la
sostituzione, e' fatto obbligo di restituire la patente originaria allo Stato
membro della Comunita' europea che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.
4, Ad una persona che,
in Italia, sia oggetto di uno dei provvedimenti citati al comma 2, puo' essere
negata la validita' di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro della
Comunita' europea. Puo' rifiutarsi, altresi', il rilascio di una patente di
guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un
altro Stato membro della Comunita' europea.
5. Il duplicato di una
patente di guida, rilasciata da uno Stato
membro della Comunita' europea, in seguito a smarrimento o furto puo'
essere ottenuto in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza
normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla
duplicazione in base alle informazioni in loro possesso o, se del
caso, in base ad un attestato delle autorita' competenti dello Stato
membro che ha rilasciato la patente originaria.
6. La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese
non appartenente alla Comunita' europea con una patente di guida di
modello comunitario deve essere indicata sulla patente stessa, anche
ad ogni rinnovo o duplicazione successiva. Tale conversione puo'
essere effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese terzo e'
stata consegnata all'organo che procede alla conversione. Nel caso in
cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un
altro Stato membro della Comunita' europea con la patente
comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non si
applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2.
Art. 10.
1. Ai fini
dell'applicazione del presente decreto, per «residenza normale» si intende il
luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque
giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una
persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che
rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.
2. Tuttavia, per
residenza normale di una persona i cui interessi
professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli
interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente
in luoghi diversi che si trovino in due o piu' Stati membri, si
intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali,
a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non
e' necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro
per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di
corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della
residenza normale.
Art. 11.
1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
decreto ministeriale 8 agosto 1994;
decreto ministeriale 26 giugno 1996;
decreto ministeriale 14 novembre 1997;
decreto ministeriale 16 luglio 1998;
decreto ministeriale 18 ottobre 1998;
decreto ministeriale 23 febbraio 1999;
decreto ministeriale 29 marzo 1999.
Art. 12.
1. Le equipollenze tra le categorie delle patenti di guida rilasciate anteriormente alla data del 1° luglio 1996 e le categorie di cui all'art. 3 sono indicate nella tabella di cui all'allegato IV al presente decreto.
Art. 13.
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 14.
Il presente decreto,
unitamente agli allegati I, II, III e IV e
alla nota, che ne formano parte integrante sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
tutti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 settembre 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2004
Ufficio di controllo
atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 169
Allegato I
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Allegato II (In fase di caricamento)
Allegato III (In fase di caricamento)
Allegato IV (In fase di caricamente)