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I posteggiatori abusivi che chiedono soldi in cambio della custodia dell'automobile commettono reato
Corte
di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza n.41462/2004 del 25 ottobre 2004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 10/7/2003 il tribunale di Bologna dichiarava C. C. non punibile
in ordine all’imputazione di truffa, contestata per avere egli, con artifici e
raggiri consistiti nel presentarsi come parcheggiatore autorizzato e nel
rilasciare ricevuta di avvenuto pagamento, indotto in errore la persona offesa
che si determinava a corrispondergli il compenso di £ diecimila.
Osservava il Tribunale che, sulla base della giurisprudenza costituzionale, il
principio di no offensività deve ispirare l’interpretazione della norma
incriminatrice, sicché il giudice di merito ha il dovere di apprezzare se la
condotta dell’agente sia priva di qualsiasi idoneità lesiva dei beni giuridici
tutelati; rilevava, quindi, che la condotta contestata appariva, nel concreto,
di modesta entità, tale da indurre a ritenerla, secondo il precetto dell’art.
49, secondo comma, c.p. [1], fuori dall’area del penalmente rilevante.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il procuratore
generale il quale denuncia violazione dell’art. 49 c.p.
Il ricorso è fondato.
Rileva il collegio, inanzi tutto, come erri il giudice di merito a richiamare il
principio di non offensività, potendosi eventualmente argomentare, nel caso di
specie, solo intorno a quello, diverso, di irrilevanza del fatto; ed invero,
come ha esattamente sottolineato il procuratore impugnante, è lo stesso
giudicante ad ammettere che, nella vicenda in esame, una lesione del bene
giuridico tutelato dalla norma si sia verificata, ancorché di modesta entità.
A prescindere dunque dalla considerazione, peraltro dirimente, che nel nostro
ordinamento il principio della necessaria offensività del fatto, cui il
tribunale si è ispirato, non è ancora vigente (tanto che la relativa
introduzione è stata prevista nello schema di legge- delega Magliaro, nel
progetto di riforma del codice penale redatto dalla Commissione Grosso e nel
progetto di revisione della seconda parte della Costituzione licenziato il
4/1/1997 dalla Commissione bicamerale), si deve osservare come del tutto
infondato si mostri comunque il richiamo effettuato in sentenza all’art. 49,
secondo comma, c.p., atteso che l’evento dannoso del reato (la deminutio
patrimoni) si è nella specie pacificamente verificato.
Solo di particolare tenuità del fatto dunque si ha da parlare, senza che
tuttavia se ne possa trarre conseguenza giuridica diversa dalla valutazione
della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.; ed invero la
possibilità di dichiarare improcedibili o non punibili situazioni in cui
elementi di marginalità potrebbero indurre a non considerare una condotta
penalmente rilevante nonostante la sua corrispondenza al modello tipico di reato
appartiene, allo stato della legislazione (ma si veda in proposito de iure
condendo l’art. 107 del citato progetto Grosso, nel teso finale come licenziato
dalla Commissione redigente il 26/5/2001), esclusivamente al processo minorile
(art. 27/1/2001), esclusivamente al processo minorile (art. 27.1 d.p.r. n. 448
del 1988) ed a quello dinanzi al giudice di pace (art. 34 D. Lgs. n. 274 del
2000), senza alcuna possibilità di estensione analogica della norma eccezionale.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio, secondo il
precetto dell’art. 569.4 c.p.p., alla Corte di appello di Bologna che si atterrà
ai principi suesposti.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di
appello di Bologna per nuovo giudizio.
Roma, 6/10/2004.
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2004.