Il pacchetto sicurezza e la "polizia" municipale
Altro importante novità di fine legislatura è il "pacchetto
sicurezza". Questa legge è decisamente
innovativa per l'attività operativa della polizia giudiziaria. Basti pensare
che con la semplice modifica di tre articoli del codice di procedura penale
(ormai irriconoscibilmente modificato da una serie di contemporanei
provvedimenti) - ovvero degli artt. 327, 348 e 354 - viene per esempio
sensibilmente modificata l'area dell'attività di indagine "ad
iniziativa" della polizia giudiziaria. Per quanto riguarda la polizia
municipale è interessante notare che pur essendo stato previsto, all'art. 16,
la possibilità di partecipazione dei responsabili della p.m. ai comitati
provinciali per la sicurezza (con un richiamo della p.m. anche all'art. 17 in
materia di piani coordinati di controllo del territorio), nulla si prevede, come
al solito, in merito all'accesso del personale di p.m. (che pur si vuole sempre
più coinvolgere in attività di p.s.) al C.e.D. della pubblica sicurezza.
Articolo 1.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 168 del codice penale è aggiunto il
seguente:
"La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è
stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di
cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata
concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura
penale".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale è
aggiunto il seguente:
"1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della
sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni
di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale".
Articolo 2.
1. Al primo comma dell'articolo 624 del codice penale, le parole da:
"reclusione" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
trecentomila a un milione".
2. Dopo l'articolo 624 del codice penale è inserito il seguente:
"Articolo 624-bis. - (Furto in abitazione e furto con strappo). -
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, mediante introduzione
in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora
o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e
con la multa da lire seicentomila a due milioni.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè
o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire
quattrocentomila a tre milioni se il reato è aggravato da una o più delle
circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o
più delle circostanze indicate all'articolo 61".
3. Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, dopo le parole: "la pena" sono inserite le seguenti:
"per il fatto previsto dall'articolo 624";
b) il numero 1) è soppresso;
c) al numero 4), le parole: ", ovvero strappando la cosa di mano o di
dosso alla persona" sono soppresse.
4. Dopo l'articolo 625 del codice penale è inserito il seguente:
"Articolo 625-bis. (Circostanze attenuanti) - Nei casi previsti dagli
articoli 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà
qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione
dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa
sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od
occultare".
Articolo 3.
1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente:
"2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza,
il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia
giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo".
Articolo 4.
1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo le
parole: "fatta eccezione" sono inserite le seguenti: "della
circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice
penale e".
Articolo 5.
1. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a
chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti
al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più
rapide le relative notizie".
Articolo 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 437 del codice di procedura penale, sono aggiunte,
in fine, le parole: "solamente per i motivi indicati all'articolo 606,
comma 1, lettere b), d) ed e)".
2. All'articolo 610 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di
inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente
della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La
cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data
dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al
comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità
rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata
l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte.
1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei
ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di
ordinamento giudiziario";
b) il comma 4 è abrogato;
c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.
3. Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale è abrogato.
4. Dopo l'articolo 169 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
"Articolo 169-bis. (Sezione della corte di cassazione per l'esame
dell'inammissibilità dei ricorsi). - 1. La sezione di cui al comma 1
dell'articolo 610 del codice è predeterminata con rotazione biennale dal
provvedimento tabellare riguardante la corte di cassazione".
5. Dopo l'articolo 624 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Articolo 624-bis. (Cessazione delle misure cautelari). - 1. La corte di
cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la
cessazione delle misure cautelari".
6. Dopo l'articolo 625 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Articolo 625-bis. - (Ricorso straordinario per errore materiale o di
fatto). - 1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la
correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti
pronunciati dalla corte di cassazione.
2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con
ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal
deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli
effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte
provvede, con ordinanza, alla sospensione.
3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di
cassazione, d'ufficio, in ogni momento.
4. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o,
quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine
previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche
d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in
camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta,
adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore".
Articolo 7.
1. Al comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura penale, sono aggiunte,
in fine, le parole: "che, anche dopo la comunicazione della notizia di
reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità
indicate nei successivi articoli".
Articolo 8.
1. Il comma 3 dell'articolo 348 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente:
"3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria
compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370,
esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria
iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre
attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi
successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova".
Articolo 9.
1. Al comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, dopo la
parola: "tempestivamente," sono inserite le seguenti: "ovvero
non ha ancora assunto la direzione delle indagini,".
Articolo
10.
1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 380 del codice di procedura penale,
le parole da: "taluna" fino alla fine della lettera sono sostituite
dalle seguenti: "quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero
2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra
la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del
codice penale".
2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la
lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice
penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62,
primo comma, numero 4), del codice penale".
3. L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, è sostituito dal seguente:
-"Articolo 4. - 1. Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice
penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in
depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si procede d'ufficio
e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da
lire quattrocentomila a lire tre milioni.
2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o
dall'articolo 625, numeri 2), 3), 4), 5) e 7), del codice penale, la pena è
della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire due milioni a
lire sei milioni.
3. La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'articolo 624-bis
del codice penale aggravati ai sensi del comma 1.
4. La pena prevista al comma 3 è diminuita fino a due terzi quando il fatto
è di lieve entità".
Articolo
11.
1. Al comma 1 dell'articolo 384 del codice di procedura penale, dopo le
parole: "elementi che" sono inserite le seguenti: ", anche in
relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato,".
Articolo
12.
1. Al comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: "Quando l'arresto è stato eseguito
per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei
delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza,
l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280".
Articolo
13.
1. Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente:
"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata
applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non
luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena
dell'ammenda o con pena alternativa".
Articolo
14.
1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle
esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del
procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai
quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle
esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c)";
b) al comma 2, dopo le parole: "alla sanzione che" sono inserite le
seguenti: "sia stata o";
c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali
sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito
dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze
cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti
previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto
condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole".
Articolo
15.
1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, il
quarto comma è sostituito dai seguenti:
"Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente
condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in
tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar
e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica
individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la
potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di
sottrarsi ai controlli di polizia, nonchè programmi informatici ed altri
strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto
del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.
Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma è punito con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli
strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono
confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per
essere impiegati nei compiti di istituto";
b) all'articolo 7, e successive modificazioni, al secondo comma, sono
aggiunte, in fine, le parole: "o quando la persona sottoposta alla
sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla
misura";
c) all'articolo 7, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto
il seguente:
"Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle
prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per
violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente
del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto
l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi
richiesti con la proposta".
Articolo
16.
1. Il terzo comma dell'articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121, come
modificato dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, è sostituito dal
seguente:
"Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè
della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle
sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili
delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con
particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici
dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, e,
d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili
degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia
municipale".
Articolo
17.
1. Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per
la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani
coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici
della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi
pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con
la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale,
previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la
predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di
quartiere nei maggiori centri urbani, nonchè il potenziamento e il
coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso
pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.
2. Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di handicap, persone
anziane o altrimenti impedite, in seguito alle richieste di intervento da
questi inoltrate un appartenente alle forze dell'ordine si reca al domicilio
della vittima stessa anche al fine di stendere e ricevere la relativa
denuncia. Le modalità di attuazione del servizio sono stabilite con
protocolli di intesa tra comuni e prefetture.
3. Ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o
reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o
esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i
controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente
alle attività soggette ad autorizzazione disciplinata dallo stesso testo
unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro
dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della
giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro per gli
affari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Relativamente alle attività sottoposte ai controlli di prevenzione di cui
al comma 3, il prefetto, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica,
può richiedere all'organo competente per il rilascio del provvedimento
autorizzatorio, che provvede in base alle disposizioni di legge o di
regolamento in vigore, la sospensione o la revoca del provvedimento stesso,
ovvero la cessazione dell'attività esercitata in assenza di questo. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
5. La relazione di cui all'articolo 113 della legge 1º aprile 1981, n. 121,
comprende anche tutti i dati relativi alle iniziative di cui al presente
articolo, suddivisi su base provinciale. Il Senato della Repubblica e la
Camera dei deputati definiscono modalità per l'esame di tale relazione.
Articolo
18.
1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire
che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto
della criminalità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, adotta uno o più specifici programmi di utilizzazione, da parte dei
prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di
contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la
sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed
altri di interesse pubblico. Tale personale è posto a disposizione dei
prefetti dalle autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º
aprile 1981, n. 121.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato nazionale
per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di
stato maggiore della Forza armata interessata. I programmi hanno la durata
massima di sei mesi, rinnovabile, e definiscono i contingenti massimi di
personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna provincia e le
direttive di impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti e
delle risorse disponibili. I programmi sono trasmessi, prima dell'inizio della
loro attuazione, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per
l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in
cui le Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono sospesi o
modificati per essere adeguati al parere. Con le stesse modalità si procede
in caso di rinnovo dei programmi.
Articolo
19.
1. Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 i militari delle Forze
armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere
in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate,
possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e
mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire
l'intervento di agenti delle forze dell'ordine. In nessun caso i militari
impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia
giudiziaria.
Articolo
20.
1. Al personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui
all'articolo 18, e con riferimento al periodo di effettivo impiego nell'ambito
di tali programmi, è attribuita una indennità onnicomprensiva determinata
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per tale
personale militare la predetta indennità, aggiuntiva al trattamento
stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento
economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
Articolo
21.
1. Ai fini di cui all'articolo 6 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le Forze
di polizia conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del
Dipartimento della pubblica sicurezza, istituito dall'articolo 8 della
medesima legge, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività
di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative.
2. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della giustizia, stabilisce, ad integrazione di quanto già disposto dal
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1982, n. 378, e successive modificazioni, le modalità tecniche con le quali
deve essere assicurata l'immissione uniforme negli archivi del Centro
elaborazione dati del contenuto di atti, informative e documenti prodotti
dalle Forze di polizia e dei dati essenziali delle altre notizie qualificate
di reato. Il regolamento stabilisce altresì le modalità con le quali
assicurare che, fermo restando il disposto dell'articolo 326 del codice penale
e dell'articolo 12 della legge 1º aprile 1981, n. 121, la consultazione dei
dati e delle informazioni conferiti al Centro elaborazione dati del
Dipartimento della pubblica sicurezza avvenga con modalità tali da rendere
certe, anche mediante l'uso di firme digitali e chiavi biometriche, le identità
di coloro che hanno originato l'atto, che hanno provveduto all'inserimento e
che comunque vi hanno avuto accesso.
3. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza può
attivare connessioni con altri centri di elaborazione dati, pubblici e
privati, i quali sono tenuti ad assicurare, al personale autorizzato ed
esclusivamente a fini investigativi, l'accesso ai soli dati contrattuali utili
per la completa identificazione dei titolari di rapporti con enti e società
di gestione di pubblici servizi e per la conoscenza di dati essenziali sulla
tipologia di servizio prestato.
4. Ferme le disposizioni di cui al titolo II del citato regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982, nei limiti in cui
i dati immessi debbano restare segreti ai sensi degli articoli 114 e 329 del
codice di procedura penale, la consultazione del contenuto delle informazioni
e dei documenti secretati è riservata ad ufficiali di polizia giudiziaria
individuati, con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Direttore
generale della pubblica sicurezza, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo
forestale dello Stato, che siano assegnati ai servizi di polizia giudiziaria
di cui all'articolo 56 del codice di procedura penale o che prestino servizio
presso la Direzione investigativa antimafia o la Direzione centrale per i
servizi antidroga ovvero presso gli uffici centrali della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri che svolgono istituzionalmente attività
investigativa per il contrasto dell'eversione e del terrorismo.
5. I nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria autorizzati ad accedere
ai dati secretati sono tempestivamente comunicati dal Dipartimento della
pubblica sicurezza alle procure della Repubblica presso i tribunali
territorialmente competenti.
6. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 1º aprile 1981,
n. 121.
Articolo
22.
1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è fissata nella
misura massima di lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.