Art. 1

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1990, n. 12


1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 5 marzo 1990 n. 12, č inserito il seguente articolo:

"ARTICOLO 14-bis

DECORAZIONI


1. Al personale addetto ai servizi di Polizia Municipale operante sul territorio regionale sono conferite, in relazione alla durata del servizio prestato, le decorazioni nell'ordine di seguito elencato:

 


2. I nastrini sono portati sulle uniformi di servizio sopra il taschino superiore sinistro della giacca dell'uniforme ordinaria estiva o invernale. Le medaglie sono portate nella stessa posizione dei nastrini sulla giacca dell'alta uniforme estiva o invernale.
3. Le decorazioni di lungo comando e di anzianitą di servizio sono assegnate dall'Amministrazione di appartenenza su segnalazione del Comando presso il quale l'operatore č in servizio, previo computo dei periodi di comando e/o servizio, anche cumulativo se riferito a servizi resi presso diversi enti locali.
4. La croce per meriti speciali č conferita dal Presidente della Regione. Le segnalazioni alla Presidenza della Giunta regionale possono pervenire entro il 31 dicembre di ciascun anno:

Art. 2

Istituzione della Giornata regionale per l'attribuzione delle onorificenze


1. Dopo l'articolo 14-bis della legge regionale 5 marzo 1990 n. 12, č inserito il seguente articolo:


"ARTICOLO 14-ter

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE ONORIFICENZE


1. Č istituita il 20 gennaio di ogni anno la Giornata regionale per l'attribuzione delle onorificenze agli appartenenti alla Polizia locale distintisi per meriti particolari.".