Art. 1
Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1990, n. 12
1. Dopo l'articolo 14 della legge
regionale 5 marzo 1990 n. 12, č inserito il seguente articolo:
"ARTICOLO 14-bis
DECORAZIONI
1. Al personale addetto ai servizi di
Polizia Municipale operante sul territorio regionale sono conferite, in
relazione alla durata del servizio prestato, le decorazioni nell'ordine di
seguito elencato:
a) medaglia e
nastrino di lungo comando, diversificato in tre fogge rispettivamente per
dieci, quindici e venti anni di comando presso i servizi di Polizia
Municipale, come descritti negli allegati "A" ed "A1";
b) medaglia e nastrino di anzianitą di
servizio, diversificato in tre fogge rispettivamente per sedici, venticinque e
quaranta anni di servizio presso i servizi di Polizia Municipale, come
descritti negli allegati "B" e "B1";
c) croce e nastrino per meriti speciali
per gli operatori della Polizia Municipale distintisi in servizio per azioni
encomiabili sul piano sociale o professionale connotate da particolari doti di
alto valore, come descritti negli allegati "C" e "C1";
d) medaglia e nastrino per eventi
particolari, identificati con apposito atto del Presidente della Giunta
Regionale.
2. I nastrini sono portati sulle uniformi
di servizio sopra il taschino superiore sinistro della giacca dell'uniforme
ordinaria estiva o invernale. Le medaglie sono portate nella stessa posizione
dei nastrini sulla giacca dell'alta uniforme estiva o invernale.
3. Le decorazioni di lungo comando e di
anzianitą di servizio sono assegnate dall'Amministrazione di appartenenza su
segnalazione del Comando presso il quale l'operatore č in servizio, previo
computo dei periodi di comando e/o servizio, anche cumulativo se riferito a
servizi resi presso diversi enti locali.
4. La croce per meriti speciali č
conferita dal Presidente della Regione. Le segnalazioni alla Presidenza della
Giunta regionale possono pervenire entro il 31 dicembre di ciascun anno:
a)
dall'Amministrazione di appartenenza;
b) dalle Associazioni professionali di
categoria;
c) dalle Associazioni sindacali e di
categoria;
d) da almeno cinquanta operatori di
Polizia locale;
e) da almeno cinquecento cittadini.".
Art. 2
Istituzione della Giornata regionale per l'attribuzione delle onorificenze
1. Dopo l'articolo 14-bis della legge
regionale 5 marzo 1990 n. 12, č inserito il seguente articolo:
"ARTICOLO 14-ter
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE ONORIFICENZE
1. Č istituita il 20 gennaio di ogni anno
la Giornata regionale per l'attribuzione delle onorificenze agli appartenenti
alla Polizia locale distintisi per meriti particolari.".
La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.