fonte www.asaps.it
Da Palazzo
spada cambio di rotta sugli obiettori di coscienza. Non possono fare i vigili
urbani “in presenza di un regolamento comunale che imponga come normale il
servizio armato degli addetti di polizia municipale”.
Lo ha sancito il Consiglio di stato che, con la decisione n. 38997 del 29
dicembre 2009, ha respinto il ricorso di un obiettore di coscienza (che aveva
chiesto cioè il servizio civile alternativo in luogo di quello militare) che,
pur vincitore del posto da vigile urbano nel comune di Novi Velia, non aveva mai
potuto prendere servizio. Infatti la seconda classificata al concorso aveva
impugnato la graduatoria sostenendo che l’uomo era stato un obiettore di
coscienza. Questa tesi è stata accolta dal Consiglio di Stato che, in fondo alle
motivazioni ha affermato che “in presenza di un regolamento comunale che imponga
come normale il servizio armato degli addetti alla polizia municipale,
l’obiettore di coscienza incorre nella preclusione di cui all’art. 15 della
legge n. 230 del 1998”.
Insomma, dopo aver esaminato le norme in materia i giudici di Palazzo spada
hanno motivato che, “pur rientrando nella discrezionalità dell'Ente locale
l'individuazione dei servizi di polizia municipale che vanno svolti in forma
armata, vi è un obbligo per tutti gli addetti in possesso della qualifica di
pubblica sicurezza di portare le armi in dotazione durante l'espletamento del
servizio allorché il Prefetto ne faccia motivata richiesta.” Non solo. “Ne
consegue che, dovendo il vigile-agente di pubblica sicurezza. portare le armi
ove addetto a servizi da svolgere in forma armata, per specifica deliberazione
comunale o per esplicita richiesta del prefetto, non può acquisire detta
qualifica il soggetto in capo al quale sussiste, in base agli artt. 9 L. n.
772/72 e 15 L. n. 230/98, una totale e permanente preclusione all'utilizzo delle
armi,” come l’obiettore di coscienza.