Modifiche al DPR 445/2000 a seguito approvazione Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati Personali"
DPR 445/2000 Testo unico disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Art. 15 bis. Notificazioni di atti e documenti,
comunicazioni ed avvisi
1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche
amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi
delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice
di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate
le informazioni strettamente necessarie a tale fine.
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Modifiche legge 890 in materia di notifiche a mezzo posta con decorrenza 1 gennaio 2004 a seguito approvazione D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati Personali"
Articolo 2
Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio
postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la
notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per
avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a
propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione
postale. Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto.
Articolo 8
Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di
firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il
destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il
che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di
ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome
ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità;
appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è
subito restituito mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di
rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla
data suddetta.
Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario,
rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente
postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per
mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è
depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso, in
busta chiusa, del deposito al destinatario mediante affissione alla porta
d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza
dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e
del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione
sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è
unito al piego.
Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato
nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia
curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale
e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al
mittente con l'indicazione «non ritirato».
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del
deposito.
Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale
il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo
dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal
suo incaricato, è subito spedito al mittente in raccomandazione.
La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego.
Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o
sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante
dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.
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Modifiche al c.p.p. con decorrenza 1 gennaio 2004 a seguito approvazione Decreto L.vo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati Personali"-
Art. 148 cpp -
Organi e forme delle notificazioni
1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono
eseguite dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che le notificazioni
siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del
presente titolo.
2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai
difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei.
L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo
originale.
2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può
disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni
della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime
modalità di cui al comma 2.
3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di
regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è
possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può
essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la
polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione
per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla
inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero
cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto.
4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha
valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale
dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati
dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le
notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito
consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le
indicazione strettamente necessarie.
Art. 157 cpp - Prima notificazione all'imputato non detenuto
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione
all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se
non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita
nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente
l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche
temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione
è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante
consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato
e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione
dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti
della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o
in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la
copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare
probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto
notificato
6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è
effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi
previsti dall'articolo 148, comma 3.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano
di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando
nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è
depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza
di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività
lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di
abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente
esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre
comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione
decorrono dal ricevimento della raccomandata.
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Modifiche al c.p.c. con decorrenza 1 gennaio 2004 a seguito approvazione Decreto L.vo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati Personali"-
Articolo 137 cpc - Notificazioni
Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale
giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del
cancelliere.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al
destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale
giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia
dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni
effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.
Articolo 138 cpc - Notificazioni a mani proprio
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna
della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione
oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della
circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà
atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Articolo 139 cpc - Notificazioni nella residenza, nella dimora o nel
domicilio
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve
essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa
di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale
giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla
casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non
palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata
al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando
anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale
giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a
mezzo di lettera raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può
essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di
dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in
quanto è possibile le disposizioni precedenti.
Articolo 140 cpc -Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o
rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario
deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi,
affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta
dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà
notizia per raccomandata con avviso di ricevimento
Articolo 142 cpc - Notificazione a persona non residente, nè dimorante, nè
domiciliata nella Repubblica
Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza,
dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un
procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al
destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra
copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli
affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui
risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle
Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.
200
Articolo 143 cpc - Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio
sconosciuti
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e
non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario
esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale
dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del
destinatario [e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio
giudiziario davanti al quale si procede] (Tra parentesi [] le parole soppresse)
Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita,
l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei
casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo
precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo
a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
Articolo 250 cpc - Intimazione ai testimoni
L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai
testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e
nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella
quale debbono essere sentiti.
L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita
in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in
busta chiusa e sigillata.
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Modifiche alla legge 689/81a seguito approvazione Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati Personali"
Legge 689/81
Art. 14 Contestazione e notificazione
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto
al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento
della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle
persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono
essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente
con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le
disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può
essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile,
anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del
medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non
siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del
pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo
comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la
persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine
prescritto.
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IL TESTO DEL
Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati Personali"
(file pdf)
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