Nuove disposizioni in materia di circolazione di prova.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Circolare n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004
Si ripropone il testo della circolare n. A30/MOT
del 2 dicembre 1999, modificata.
Com'è noto, sulla Gazz. Uff. n. 25 del 30 gennaio 2002 è stato pubblicato il
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 (di seguito
denominato Regolamento), recante norme per la semplificazione del procedimento
di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.
Con tale provvedimento sono stati abrogati gli artt. 98, commi 1 e 2, e 100,
comma 6, del vigente codice della strada, nonché il riferimento, contenuto nel
comma 7 del medesimo art. 100, alle targhe di prova. Sono stati inoltre
abrogati, per quanto concerne il regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada, gli artt. 254 e 256, comma 3, i riferimenti alle targhe di
prova contenuti negli artt. 258, comma 1, 260, comma 1, e nell'appendice XIII al
titolo III, paragrafo O), punto 0.2, nonché le figure III 4/o, III 4/q e III 4/r
degli allegati al titolo III, le lettere l), m), n) e o) del paragrafo 1
dell'appendice XII al titolo III e le lettere b), d), i), ed l) del paragrafo 1,
punto 1.3 dell'appendice XIII al titolo III.
Ciò premesso, si rende noto che, in attuazione del Regolamento, sono stati
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2004 i seguenti
provvedimenti normativi:
- il decreto ministeriale 20 novembre 2003, n. 374 del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti il quale, a norma dell'art. 1, comma 3, del
Regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo di
validità dell'autorizzazione alla circolazione di prova;
- il decreto ministeriale 31 luglio 2003 del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti il quale, a norma dell'art. 2, comma 5, del Regolamento, determina la
maggiorazione dovuta all'erario nel caso di produzione delle targhe di prova da
parte dei soggetti esercenti, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264,
l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito
denominati studi di consulenza.
Appare pertanto necessario ridefinire l'intera procedura di rilascio delle
autorizzazioni alla circolazione di prova, alla luce delle intervenute modifiche
normative.
1. Premessa.
Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, i veicoli che circolano su strada per
esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni
o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento non devono
essere muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del
codice della strada, ma devono essere provvisti di un'autorizzazione per la
circolazione di prova.
2. Autorizzazione per la circolazione di prova.
2.1) - Soggetti ai quali può essere rilasciata
L'autorizzazione per la circolazione di prova può essere rilasciata, ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento:
- alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
- ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
- ai commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dalla
sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed
indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l'attività di commercio
viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite "on line");
- alle aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non
ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori
a 100 km;
- agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di ricerca che
conducono sperimentazioni su veicoli;
- alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
- alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di
veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o
dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai
sensi dell'articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada;
- ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;? ai
commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di
equipaggiamento (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con
le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le
quali l'attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di
vendite "on line");
- agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per
proprio conto.
L'elencazione è tassativa e non ammette deroghe.
2.2) - Richiesta e documentazione
Per ottenere l'autorizzazione per la circolazione di prova, gli interessati
devono presentare apposita domanda, compilata utilizzando il modello unificato
TT2119:
- all'Ufficio della Motorizzazione della provincia in cui è ubicata la sede
principale o la sede secondaria dell'impresa richiedente (non rilevano viceversa
le mere unità locali, non essendo possibile il rilascio delle autorizzazioni
alla circolazione di prova rispetto a queste ultime);
- ovvero, ad uno studio di consulenza che abbia ottenuto l'abilitazione di cui
al successivo al paragrafo 7).
Alla domanda devono essere allegati:
a) ricevuta di versamento di 5,16 euro sul conto corrente postale n. 9001;
b) ricevuta di versamento di 20,66 euro sul conto corrente postale n. 4028;
c) ricevuta di versamento, sul conto corrente postale n. 121012, dell'ammontare
precisato nel successivo paragrafo 4.1);
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione nel
registro delle imprese per la specifica attività esercitata, la sede principale
o secondaria per la quale viene richiesta l'autorizzazione alla circolazione di
prova, nonché la qualità di rappresentante, concessionario, commissionario ecc.,
secondo le istruzioni generali in materia di autocertificazione impartite con
circolare n. 1254/M352/2001 del 5 luglio 2001, quando dette qualità siano
certificabili dalla C.C.I.A.A.; in caso contrario, le predette qualità debbono
essere comprovate a mezzo di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
e) per gli Istituti universitari e gli Enti pubblici di ricerca è sufficiente
che sia indicata la norma in forza della quale l'Istituto o l'Ente è stato
istituito, nonché la relativa sede;
f) per gli Enti privati di ricerca, dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante la data di costituzione e l'attività svolta.
2.3) - Esame della richiesta e della documentazione
Il diritto ad usufruire dell'autorizzazione alla circolazione di prova
scaturisce dal fatto che in capo al richiedente si realizzino le condizioni ed i
presupposti indicati ai paragrafi 1) e 2.1) e che ne venga fornita prova
attraverso l'esibizione della documentazione indicata al paragrafo 2.2).
È dunque sufficiente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il semplice
controllo documentale, fermo restando l'obbligo, per l'Ufficio provinciale della
Motorizzazione, di esperire i prescritti controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati.
Si segnala, inoltre, che non sussiste alcuna limitazione in ordine al numero
delle autorizzazioni rilasciabili in capo ad un medesimo soggetto e, pertanto,
non assume alcun rilievo l'accertamento preventivo del numero di dipendenti
occupati nell'ambito dell'azienda richiedente.
2.4) - Rilascio dell'autorizzazione
Le autorizzazioni sono rilasciate, utilizzando le procedure informatiche
illustrate nelle istruzioni contenute nel file "RPA-MAN-2.6.4" del CD già
trasmesso agli Uffici provinciali, sul modulo a striscia continua a due carte
(la prima per il richiedente, la seconda per gli atti) Mod. DTT 565I.
Pertanto, devono ritenersi fuori uso i moduli:
- MC 858/F - "Autorizzazione per la circolazione di prova degli autoveicoli,
motoveicoli, rimorchi e ciclomotori";
- MC 861 - "Autorizzazione per la circolazione di prova delle macchine agricole
soggette ad immatricolazione";
- MC 865 - "Autorizzazione per la circolazione di prova delle macchine
operatrici soggette a registrazione".
La procedura informatica predisposta consente:
- di non dover più trattare moduli diversi, per i diversi tipi di autoveicoli da
autorizzare per la circolazione di prova, semplificando le operazioni di
magazzino;
- di non dover riempire a mano i suddetti moduli, con le note conseguenze
derivanti dalla scarsa leggibilità, dalla possibilità di correzioni indebite e
di falsificazioni;
- di poter disporre di una base dati in linea, sempre disponibile ed
aggiornabile con estrema semplicità;
- di ridurre il carico operativo derivante dalle richieste di informazioni degli
organi di polizia, dal momento che i dati sulle autorizzazioni per la
circolazione di prova sono disponibili in linea per tutte le centrali operative
di tutte le specialità di polizia;
- di azzerare il carico operativo derivante dalla fornitura di dati semestrali
al Ministero dell'economia e delle finanze, dal momento che quest'ultima viene
realizzata direttamente ed automaticamente dal Centro elaborazione dati.
2.5) - Nuove modalità di fornitura dei dati di cui alla legge 28 dicembre 1995,
n. 549
Si conferma che l'ultimo aggiornamento che gli Uffici provinciali dovevano
trasmettere per posta, ai sensi della citata legge n. 549 del 1995, era quello
relativo alle targhe rilasciate o restituite nel corso del secondo semestre del
1999.
Gli aggiornamenti successivi, ad iniziare da quelli relativi al primo semestre
2000, s'intendono eseguiti con l'inserimento nell'archivio magnetico delle
posizioni per le quali si rilascia, si rinnova o si revoca l'autorizzazione.
Resta a carico del Centro elaborazione dati di questo Dipartimento provvedere ad
inoltrare telematicamente, al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati
inseriti in archivio dagli Uffici provinciali.
2.6) - Rinnovo
L'art. 1, comma 2, del Regolamento fissa in un anno la validità
dell'autorizzazione per la circolazione di prova (es. un'autorizzazione
rilasciata il 10 febbraio 2003 scade il 10 febbraio 2004).
L'autorizzazione è rinnovata previa verifica del permanere dei requisiti
richiesti per il primo rilascio. La richiesta di rinnovo è presentata con le
modalità previste al paragrafo 2.2), tranne il versamento sul conto corrente
postale 121012, che non è dovuto essendo il richiedente già in possesso della
targa di prova.
Le richieste di rinnovo possono essere presentate prima della scadenza, a tutela
degli interessi del richiedente che desideri evitare interruzioni
nell'utilizzazione dell'autorizzazione. In ogni caso, tuttavia, il nuovo termine
di validità dell'autorizzazione comincia a decorrere dalla data di stampa della
autorizzazione rinnovata.
Tenuto conto, inoltre, che le imposizioni fiscali gravanti sul possesso delle
targhe di prova hanno a riferimento l'anno solare, ed in assenza di specifiche
prescrizioni regolamentari in ordine ai termini entro i quali, successivamente
alla scadenza annuale, gli interessati sono tenuti a richiedere il rinnovo
dell'autorizzazione alla circolazione di prova, si dispone che:
- per le autorizzazioni in scadenza entro il 30 novembre, le richieste di
rinnovo possono essere presentate sino al 31 dicembre dello stesso anno;
- per le autorizzazioni in scadenza entro il 31 dicembre, le richieste di
rinnovo possono essere presentate sino al 31 gennaio dell'anno successivo.
Resta in ogni caso fermo che:
- trascorsi inutilmente i predetti termini, gli interessati potranno
esclusivamente proporre istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione,
previa restituzione di quella scaduta e contestuale distruzione della relativa
targa;
- successivamente alla scadenza annuale e nelle more del rinnovo è preclusa la
possibilità di utilizzare l'autorizzazione (scaduta e non ancora rinnovata) e la
relativa targa.
Verificata la domanda e la documentazione, l'Ufficio provinciale della
Motorizzazione, ovvero lo studio di consulenza abilitato, provvede al rinnovo
dell'autorizzazione stampandone gli estremi su un nuovo modulo DTT 565I, in
sostituzione del precedente che viene ritirato.
2.7) - Aggiornamento
L'autorizzazione alla circolazione di prova è aggiornata ogni qualvolta vi sia
un mutamento riferito al soggetto intestatario (es. variazione di sede,
variazione della ragione sociale, ecc.), purché sia tale da non comportare
l'estinzione del soggetto stesso e la costituzione di un nuovo ente, nel qual
caso si rende necessario il rilascio di una nuova autorizzazione in capo al
nuovo soggetto e la revoca dell'autorizzazione già rilasciata in capo al
soggetto estinto.
A titolo di mera esemplificazione, mentre la trasformazione societaria non
comporta la creazione di un nuovo soggetto giuridico (poiché in tal caso la
società abbandona semplicemente il tipo sociale cui apparteneva - es. società a
responsabilità limitata - assumendo un nuovo tipo sociale - es. società per
azioni - ma senza per ciò introdurre soluzioni di continuità), la fusione
societaria implica necessariamente l'estinzione della società che viene
incorporata o che si unisce ad altre per la creazione di un nuovo soggetto
giuridico.
Ai soli fini fiscali, appare inoltre opportuno che sull'autorizzazione alla
circolazione di prova rilasciata al nuovo soggetto venga annotato, nelle righe
descrittive, che la stessa sostituisce l'autorizzazione già rilasciata in capo
al soggetto estinto, indicando il relativo numero di targa di prova e la data
dell'ultimo rinnovo.
2.8) - Revoca
La revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova è disposta dall'Ufficio
provinciale della Motorizzazione, con provvedimento motivato, nel caso in cui
venga meno una delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa è
stata rilasciata.
In proposito, si sottolinea che detta revoca non possiede carattere
sanzionatorio poiché non viene disposta in presenza della commissione di
illeciti.
Occorre infatti osservare che, per le irregolarità nell'uso delle autorizzazioni
alla circolazione di prova, l'art. 1, comma 5, del Regolamento pone rinvio alle
sanzioni contenute nell'art. 98, commi 3 e 4, del codice della strada, il quale
prevede, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, ma non la revoca dell'autorizzazione.
Deve escludersi, quindi, la possibilità di adozione di un provvedimento di
revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova inteso come provvedimento
sanzionatorio e pertanto motivato con riferimento alle irregolarità accertate
dagli organi di controllo.
A seguito dell'adozione del provvedimento di revoca, l'interessato è tenuto alla
restituzione dell'autorizzazione presso l'Ufficio provinciale competente ed alla
contestuale distruzione della relativa targa.
2.9) - Restituzione volontaria
L'intestatario dell'autorizzazione alla circolazione di prova può, in ogni
momento, chiedere la cessazione della stessa, mediante istanza in bollo da
presentare al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione unitamente
all'autorizzazione.
In tal caso, l'intestatario è anche tenuto a distruggere la relativa targa.
L'Ufficio della Motorizzazione, preso atto della richiesta, provvede ad annotare
la cessazione della targa di prova nel sistema informatico.
3. Uso dell'autorizzazione.
I veicoli muniti dell'autorizzazione e della targa per la circolazione di prova,
anche se in riparazione o non ancora carrozzati, possono circolare su tutto il
territorio nazionale, in qualsiasi ora e giorno della settimana, a condizione
che vengano impiegati per gli scopi consentiti: prove tecniche, sperimentali o
costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di
allestimento.
A norma dell'art. 1, comma 4, del Regolamento, l'autorizzazione è utilizzabile
per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo
dello stesso.
Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un
soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare
dell'autorizzazione stessa, purché tale rapporto sia attestato da idonea
documentazione ed il collaboratore sia munito di delega.
Sul veicolo in circolazione di prova può prendere posto anche il personale
addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici, ovvero gli
eventuali acquirenti, se il veicolo viene fatto circolare a scopo di
dimostrazione per la vendita.
Con gli autoveicoli ed i rimorchi per trasporto di cose, nuovi di fabbrica,
muniti di targa prova rilasciata alla fabbrica costruttrice di tali veicoli sia
pure attraverso il suo legale rappresentante in Italia, ovvero ad un
concessionario munito di regolare mandato della casa costruttrice del veicolo o
del suo rappresentante in Italia, può essere trasportato, durante la
circolazione effettuata a scopo di prova tecnica, un carico utile di proprietà
della fabbrica stessa in luogo di zavorra.
A tali fini, sulle relative autorizzazioni viene riportata, a richiesta, la
seguente annotazione: «Qualora la targa di prova venga applicata ad un veicolo
per il trasporto di cose, nuovo di fabbrica, prodotto dalla fabbrica ..........
e che circoli a scopo di prova tecnica, tale veicolo può trasportare, in luogo
di zavorra, un carico utile di proprietà del titolare della presente
autorizzazione», utilizzando le righe descrittive della maschera "TGPV".
L'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai
concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di
veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da
essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti.
4. Targhe di prova.
L'art. 2, comma 3, del Regolamento ha introdotto una rilevante semplificazione
in tema di targhe di prova, riducendole ad una sola tipologia, rappresentata
graficamente nell'allegato al Regolamento stesso, a fronte delle quattro sinora
previste (per autoveicoli e rimorchi, ciclomotori e motocicli, macchine
agricole, macchine operatrici).
Tuttavia, ai fini fiscali, appare rilevante che l'interessato indichi, all'atto
della richiesta di autorizzazione alla circolazione di prova, per quale
tipologia di veicoli intende utilizzare la targa di prova, tenuto conto
dell'attività svolta dallo stesso (es. fabbrica o commercio di soli motocicli o
di soli autoveicoli, ecc.)
Detta indicazione è riportata sull'autorizzazione alla circolazione di prova.
La targa è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera
"P" e da cinque caratteri alfanumerici e corrisponde, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del Regolamento, al numero dell'autorizzazione alla circolazione di
prova. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera
"P" è nero.
La targa è trasferibile da veicolo a veicolo, unitamente alla autorizzazione per
la circolazione di prova.
4.1) - Produzione delle targhe di prova
L'ulteriore ed innovativa semplificazione introdotta dal Regolamento e dai
relativi decreti attuativi consiste nell'affidamento della produzione delle
targhe di prova anche agli studi di consulenza che abbiano i requisiti indicati
al paragrafo 7. Tali soggetti, una volta abilitati, producono le targhe di prova
utilizzando apparecchiature appositamente omologate dalla Direzione generale
della Motorizzazione (cfr. circolare n. 2006/404 del 13 novembre 2001 in tema di
omologazione delle apparecchiature).
Nulla è variato, invece, in tema di approvvigionamento delle targhe di prova
destinate al fabbisogno degli Uffici provinciali, al quale continua a provvedere
l'Istituto Poligrafico dello Stato.
Il prezzo di vendita delle targhe di prova prodotte dall'Istituto Poligrafico
dello Stato è fissato in 14,94 euro, derivante dalla somma del "costo di
produzione" e della "quota di maggiorazione" prevista dall'art. 101, comma 1,
del codice della strada; il relativo ammontare deve essere versato sul conto
corrente postale n. 121012 intestato alla Sezione Tesoreria dello Stato di
Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.
Il prezzo di vendita delle targhe di prova prodotte dagli studi di consulenza
abilitati è libero. Ad esso si aggiunge il versamento, a mezzo dello stesso
conto corrente postale n. 121012, della sola "quota di maggiorazione" pari a
5,50 euro.
Di conseguenza, all'atto della richiesta di autorizzazione alla circolazione di
prova da effettuarsi con le modalità descritte al paragrafo 2.2), deve essere
esibita la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 121012:
- della somma di 14,94 euro, se la targa viene fornita dall'Ufficio provinciale
della Motorizzazione;
- della somma di 5,50 euro, se la targa viene prodotta da uno Studio di
consulenza.
5. Riconoscimento reciproco delle targhe prova con altri Stati.
L'Austria, con legge federale del 30 dicembre 1982, ha previsto, tra l'altro,
che i veicoli muniti di targa prova italiana sono ammessi alla circolazione in
Austria. In considerazione di ciò è stato consentito ai veicoli muniti di targa
prova austriaca il transito sul territorio italiano.
L'Italia e la Germania hanno stipulato un accordo bilaterale, entrato in vigore
il 1° gennaio 1994, per l'ammissione alla circolazione, ciascuna nel proprio
territorio, di veicoli in prova, muniti di documenti rilasciati dall'altro Paese
(S.O.G.U. n. 87 del 15 aprile 1994).
Analogo accordo è stato stipulato, con decorrenza 1° maggio 1995, con la
Repubblica di San Marino (S.O.G.U. n. 164 del 15 luglio 1995).
6. Smarrimento, sottrazione e distruzione della targa e della relativa
autorizzazione alla circolazione di prova.
L'art. 3 del Regolamento prevede che il titolare dell'autorizzazione:
a) in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione:
- ne faccia denuncia, entro 48 ore, agli organi di polizia e provveda alla
distruzione della relativa targa;
- richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, sulla base della ricevuta di
resa denuncia, e si munisca di una nuova targa;
b) in caso di deterioramento dell'autorizzazione:
- provveda a distruggere la relativa targa;
- richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, restituendo al contempo
quella deteriorata, e si munisca di una nuova targa;
c) in caso di smarrimento o sottrazione della targa:
- ne faccia denuncia, entro 48 ore, agli organi di polizia;
- richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, sulla base della ricevuta di
resa denuncia e della restituzione della precedente autorizzazione e si munisca
di una nuova targa;
d) in caso di distruzione o di deterioramento della targa:
- provveda a munirsi di un nuovo esemplare, previa distruzione della targa
deteriorata.
Nei casi previsti alle precedenti lett. b) e c), l'autorizzazione è restituita
all'Ufficio della Motorizzazione (che ne annota la cessazione nel sistema
informatico) o allo Studio di consulenza presso il quale viene presentata la
richiesta di rilascio di nuova autorizzazione.
In quest'ultimo caso, lo Studio di consulenza allega l'autorizzazione restituita
dall'utente alla documentazione relativa al rilascio della nuova autorizzazione,
che deve essere consegnata all'Ufficio della Motorizzazione secondo le modalità
illustrate nel successivo punto 7.3).
Se successivamente alla richiesta di rilascio della nuova autorizzazione il
titolare rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o
sottratta, provvede alla sua distruzione.
Ai soli fini fiscali, in tutti i casi in cui è previsto il rilascio di una nuova
autorizzazione, nelle righe descrittive di quest'ultima sono annotati gli
estremi dell'autorizzazione cessata.
7. Modalità di attivazione degli Studi di consulenza al rilascio delle
autorizzazioni alla circolazione di prova ed alla stampa delle relative targhe.
7.1) - Attivazione degli Studi di consulenza
Gli Studi di consulenza che intendono svolgere le attività relative al rilascio
e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova e quelle relative
alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova, presentano apposita
istanza (in bollo) all'Ufficio provinciale della Motorizzazione nel cui ambito
territoriale hanno la propria sede, secondo lo schema riprodotto in allegato 1.
L'Ufficio provinciale della Motorizzazione consente il collegamento con il
Centro elaborazione dati della Motorizzazione per l'utilizzazione delle
procedure informatiche allo scopo predisposte, consegna una copia delle
istruzioni ad uso degli Studi di consulenza contenute nel file "RPAMAN-2.6.4" e
assegna un quantitativo di moduli in bianco sufficiente a coprire il fabbisogno
mensile dell'impresa richiedente, dopo aver verificato che quest'ultima:
a) risulti regolarmente autorizzata dalla Provincia all'esercizio dell'attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
b) sia abilitata alla procedura "prenotamotorizzazione";
c) usufruisca di un collegamento telematico con il Centro elaborazione dati
della Motorizzazione privo di concentratori intermedi;
d) sia dotata di idonea stampante per la produzione delle autorizzazioni alla
circolazione di prova e di apparecchiatura omologata, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, del Regolamento, per la produzione delle targhe di prova.
A tale ultimo riguardo, si fa presente che, al momento, risulta omologata, con
certificato del 17 giugno 2002, l'apparecchiatura della ditta FABRICAUTO -
modello FA78 - nonché, con certificato del 13 gennaio 2003, l'apparecchiatura
della ditta Erich UTSCH AG - modello ECO 25 . Si fa riserva di comunicare gli
estremi di omologazione delle apparecchiature che saranno successivamente
omologate.
Al fine dell'attivazione del collegamento con il Centro elaborazione dati della
Motorizzazione per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo
predisposte, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione inserisce il codice "SI"
nel campo "abilitazione targhe di prova", il valore "SU" nel campo "funzione" ed
il codice agenzia nel campo "codice utenza" della maschera "UTAG" con le
modalità indicate nelle istruzioni ad uso degli Uffici provinciali contenute nel
file "RPA-MAN-2.6.4". Ricevute tali informazioni, il Centro elaborazione dati
della motorizzazione provvede a configurare ed a rendere operativo lo Studio di
consulenza.
Una volta abilitato, lo studio di consulenza espone, all'esterno dei locali dove
ha la sede, l'insegna allegata al decreto ministeriale n. 374 del 2003 del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
L'Ufficio provinciale della Motorizzazione provvede, ai sensi dell'art. 2, comma
9 del predetto decreto ministeriale, ad effettuare le verifiche necessarie per
assicurare la corretta applicazione delle procedure previste dal Regolamento,
anche mediante ispezioni presso le imprese di consulenza automobilistica
abilitate.
7.2) - Presa in carico e rendicontazione dei Moduli DTT 565I
Dell'avvenuta consegna dei moduli DTT 565I è redatto apposito verbale, copia del
quale è consegnato allo studio di consulenza. In detto verbale sono indicati la
data dell'avvenuta consegna, il numero dei moduli consegnati e le generalità
della persona che li ha materialmente ricevuti. Il funzionario responsabile
sottoscrive il verbale unitamente alla persona che ha ricevuto i moduli e vi
appone il timbro dell'Ufficio.
La presa in carico e l'utilizzo dei moduli sono annotati, a cura dello studio di
consulenza, in apposito registro cartaceo, rilegato e recante pagine numerate.
L'Ufficio provinciale della Motorizzazione appone sull'ultimo foglio del
registro la seguente dicitura: «Il presente registro dello Studio di
consulenza......... consta di numero... pagine», seguita dalla data, dalla firma
del funzionario responsabile e dal timbro dell'Ufficio.
Nel predetto registro, un fac-simile del quale è riprodotto in Allegato 2, sono
indicati la data di ritiro dei moduli, il numero di moduli ritirati, il numero
di moduli utilizzati ogni giorno, distinguendo i moduli correttamente utilizzati
da quelli scartati per errori di stampa o per qualunque altra causa.
La contabilizzazione progressiva dei moduli utilizzati o scartati è impostata in
senso decrescente, in modo da riportare a zero i moduli presi in consegna,
secondo l'esemplificazione riportata in Allegato 3.
I moduli scartati sono distrutti, a cura dello studio di consulenza, non prima
di un anno decorrente dalla data di consegna.
7.3) - Modalità di rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di prova e
della relativa targa da parte degli Studi di consulenza
Alla ricezione di ciascuna istanza, lo studio di consulenza abilitato accerta
l'identità del richiedente e ne acquisisce la fotocopia del documento di
identità, verifica l'idoneità e la completezza della domanda e della
documentazione, l'avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti e
trasmette telematicamente le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati
della Motorizzazione.
Quest'ultimo, effettuati i controlli e gli aggiornamenti d'archivio, consente
allo Studio di consulenza di stampare immediatamente il documento richiesto.
Stampato il documento, lo Studio di consulenza produce la relativa targa di
prova con l'apparecchiatura omologata di cui è dotata e consegna immediatamente
documento e targa al richiedente.
Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo studio di consulenza chiede
al Centro elaborazione dati della Motorizzazione, utilizzando le apposite
procedure informatiche, di stampare l'elenco dei documenti emessi nella
giornata. Il Centro elaborazione dati della Motorizzazione provvede ad inviare
copia del suddetto elenco all'Ufficio provinciale della Motorizzazione
competente per territorio.
Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo
successivo, l'elenco dei documenti emessi dallo studio di consulenza, corredato
dalle istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi
compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente, è consegnato al
competente Ufficio provinciale della Motorizzazione. Quest'ultimo controlla che
l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle
istanze e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.
In caso di accertata irregolarità della domanda o della documentazione, o nel
caso in cui la relativa consegna avvenga oltre il termine previsto, l'Ufficio
provinciale della Motorizzazione cancella il documento irregolarmente emesso
dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione.
Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, lo
studio di consulenza restituisce il documento irregolarmente emesso all'Ufficio
provinciale della Motorizzazione che provvede alla sua distruzione.
Ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi
all'accertata irregolarità del documento, l'Ufficio provinciale della
Motorizzazione sospende l'operatività del collegamento telematico con il Centro
elaborazione dati della Motorizzazione fino alla restituzione del documento
irregolarmente emesso e segnala l'accaduto alla competente Provincia, al fine
della eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 9
della legge n. 264 del 1991, nonché agli organi di polizia affinché possano
provvedere al il ritiro del documento.
Il collegamento telematico è sospeso, per la prima volta, per un periodo non
superiore a un mese; per la seconda volta, per un periodo non superiore a tre
mesi e, per la terza volta, per un periodo non inferiore ad un anno.
Durante il periodo di sospensione del collegamento telematico, lo Studio di
consulenza non può esporre, all'esterno dei locali ove ha sede, l'insegna il cui
prototipo è allegato al decreto ministeriale n. 374 del 2003 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
Va evidenziato, infine, che gli Studi di consulenza, nell'ottemperare
all'obbligo di restituzione dei documenti irregolari, non possono comunque
ritenersi responsabili della mancata restituzione derivante da fatti imputabili
ai titolari dei documenti stessi (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna,
ecc.).
Pertanto, la sospensione del collegamento non può essere legittimamente disposta
nei confronti degli operatori che dimostrino documentalmente di aver adottato
ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.: fax,
telegrammi, raccomandate A.R., segnalazioni agli organi di polizia, ecc.).
8. Entrata in vigore. Disposizioni transitorie.
Le disposizioni contenute nella presente circolare entrano in vigore il 15 marzo
2004.
A decorrere dalla medesima saranno attivate le procedure informatiche di
gestione e le procedure informatiche di abilitazione degli Studi di consulenza.
Nelle more, gli Studi di consulenza in possesso dei requisiti previsti possono,
sin d'ora, inoltrare richiesta di abilitazione all'Ufficio provinciale della
Motorizzazione competente per territorio.
Le autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate o rinnovate prima
dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni mantengono la loro validità
fino alla scadenza annuale. Pertanto, le nuove autorizzazioni e le nuove targhe
sono rilasciate:
- dalla data di entrata in vigore della presente circolare, per i primi rilasci;
- dalla data di scadenza dell'autorizzazione, per i rinnovi.
Alle domande di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, i richiedenti devono perciò allegare, oltre
la documentazione prevista al punto 2.6), anche le targhe di prova vecchio tipo
di cui sono in possesso, per la sostituzione con targhe nuovo tipo. Le targhe
vecchio tipo, ritirate all'atto del rinnovo sono distrutte a cura degli Uffici
della Motorizzazione secondo le modalità in uso e nel sistema informatico ne è
annotata la cessazione.
Ai soli fini fiscali, nelle righe descrittive delle nuove autorizzazioni sono
annotati gli estremi delle autorizzazioni sostituite.
9. Abrogazioni.
Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono abrogate la
circolare n. A30/MOT del 2 dicembre 1999 e la circolare n. 478/M363 del 18
febbraio 2002, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente.
La presente circolare sarà pubblicata sul sito Internet
www.infrastrutturetrasporti.it.
Il Capo del Dipartimento
Dott. Ing. Amedeo Fumero