Monopattini elettrici - Microciclomotori elettrici Velocipedi elettrici a pedalata assistita
a cura di Franco Medri*
Fonte www.asaps.it
L'articolo 46 del Codice
della Strada definisce i veicoli come tutte le macchine di qualsiasi specie che,
guidate dall'uomo, circolano sulle strade; inoltre non rientrano in questa
definizione quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da
motore, che devono presentare caratteristiche costruttive tali da non
determinare il superamento di particolari limiti di cui:
1. lunghezza massima 1,10 m
2. larghezza massima 0,50 m
3. altezza massima 1,35 m
4. sedile monoposto
5. massa in ordine di marcia 40 kg
6. potenza massima del motore 1 kw
7. velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore
Nota: i punti 1 e 2 sono soggetti a prescrizioni - vedi articolo 196
Regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice della Strada.
I monopattini elettrici sono contemplati nell'articolo 190 comma 8° del
Codice della Strada con la definizione "acceleratori di andatura" .
Una comunicazione del Ministero dell'Interno indirizzata all'Ufficio
Territoriale del Governo di Rimini in merito alla classificazione giuridica dei
monopattini elettrici, datata 14 ottobre 2002, rileva che il veicolo in
questione non trova attualmente una precisa collocazione nell'ordinamento
giuridico italiano, poiché risulta essere un acceleratore di velocità (sia pure
dotato di un motore elettrico ausiliario) la cui circolazione sulla strada è
vietata.
Inoltre tenuto conto che il Codice della Strada definisce la pista ciclabile
come la parte della strada riservata esclusivamente alla circolazione dei
velocipedi, la stessa circolare ritiene che tali acceleratori di velocità non
possono essere ammessi a circolare sulle aree ad uso pubblico, ma solo in aree
private dove non trovano applicazione le norme del Codice della Strada.
Una ulteriore comunicazione del Ministero dell'Interno datata 10 luglio 2003 ha
confermato la mancata classificazione dei monopattini elettrici tra i veicoli,
come definiti dal Codice della strada, "trattandosi di acceleratori di velocità
ai sensi dell'articolo 190 del C.d.S. e come tali esclusi dalla possibilità di
essere utilizzati sia sulla carreggiata stradale (articolo 190 comma 8), sia sul
marciapiede (articolo 190, comma 9), in questo caso solo se tale uso possa
creare situazioni di pericolo per gli altri pedoni".
PRESCRIZIONI: I monopattini elettrici che per ragioni costruttive siano
idonei a superare la velocità di 6 km/h rientrano nell'ambito della applicazione
della direttiva 2002/24/CE concernente l'omologazione dei veicoli a due e tre
ruote.
Così pure per i microciclomotori elettrici, la circolare ministeriale del
Dipartimento Trasporti Terrestri di Roma n. 300/A/1/46049/104/5 ha
esaustivamente argomentato quanto segue:
• ai sensi del disposto del D. M. 31 gennaio 2003 di recepimento della Direttiva
2002/24/CE i veicoli a motore a due o tre ruote aventi una velocità massima -
per costruzione - superiore a 6 km/h e che non siano velocipedi a pedalata
assistita, né costruiti per uso di bambini o invalidi, sono da ricomprendersi a
seconda delle prestazioni e delle caratteristiche costruttive tra i ciclomotori
o tra i motoveicoli;
• perciò sussiste per i predetti veicoli l'obbligo della procedura di
omologazione ( D.M. 2 maggio 2001 n. 277 ) e la loro circolazione è consentita
subordinatamente al ricorrere dei requisiti individuati negli articoli
rispettivamente 97 (formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori) e
93 ( formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi) del Codice della Strada;
• inoltre si ritiene che i microciclomotori elettrici non possano essere
ricompresi tra gli acceleratori di andatura previsti dall'articolo 190/8° del
Codice della Strada trattandosi di veicoli non funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare che caratterizza tali mezzi.
Un'altra peculiarità riguarda
i velocipedi a motore che anche se ad alimentazione elettrica e
disinseribile, rientrano nella categoria dei ciclomotori e pertanto sono
soggetti alle medesime verifiche tecniche previste per tale categoria, oltre
l'obbligo del casco per il conducente con la relativa copertura assicurativa del
veicolo in questione.
La circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione datata 15 dicembre
1997 precisa che diversa è l'ipotesi dei velocipedi con pedalata assistita
elettricamente in cui l'azione propulsiva fornita dal motore (solamente di
tipo elettrico) interviene esclusivamente quando la coppia muscolare applicata
ai pedali è diversa da zero e comunque si interrompe non appena il veicolo
supera la velocità di 25 km/h.
In questo caso il veicolo rientra tra i velocipedi e pertanto non deve essere
sottoposto ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione o ad
omologazione per essere ammesso alla circolazione.
La modifica dell'articolo 50 del Codice della Strada ha introdotto nella
fattispecie dei velocipedi proprio le biciclette a pedalata assistita, dotate di
un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25
kw e la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando
il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
NOTA: Il Ministero dell'Interno con una circolare del 10 luglio
2003 ha precisato che soltanto "entro i limiti fissati dall'articolo 50 del
Codice della Strada il mezzo, classificato velocipede, è disciplinato
dall'articolo 68 C.d.S. (caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi
di equipaggiamento dei velocipedi) per quanto riguarda le caratteristiche
funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento di cui deve disporre, e
dall'articolo 182 C.d.S. per quanto riguarda i comportamenti dei conducenti di
velocipede durante la circolazione su strada".
Laddove invece superato uno di tali limiti il veicolo non può che essere
classificato tra i ciclomotori.
OSSERVAZIONI
La modalità di funzionamento è la vera differenza che esiste tra la bicicletta
elettrica e la bicicletta a pedalata assistita, ovvero:
• la bicicletta elettrica è dotata di un acceleratore che distribuisce
potenza indipendentemente dall'azione della pedalata (è classificata
CICLOMOTORE);
• la bicicletta a pedalata assistita è dotata di un motore elettrico dove
la sua azione propulsiva interviene elusivamente quando siano già stati azionati
i pedali e si interrompe se il ciclista smette di pedalare (è classificata
VELOCIPEDE).
ATTENZIONE: Alcune tipologie di biciclette a pedalata assistita
presentano tra le componenti costruttive del veicolo, oltre ad un acceleratore,
un dispositivo commutatore che permette di intercambiare la caratteristica della
pedalata assistita con la funzionalità tipica del ciclomotore; infatti
nonostante il conducente non proceda a pedalare, tramite l'acceleratore si
trasmette energia potenziale al velocipede che comincia a muoversi regolarmente
fino a portarsi ad una velocità approssimativa compresa tra i 20 e 25 km/h.
Ma questa caratteristica è palesemente in violazione al dettato prescrittivo
dell'articolo 50 del Codice della Strada (l'erogazione di potenza nominale
continua cessa se il ciclista smette di pedalare e non si distribuisce se il
ciclista non pedala), laddove è evidente che la funzionalità sopradescritta è
esclusivamente quella di un ciclomotore; pertanto tali velocipedi "a pedalata
assistita" e nello stesso tempo "elettrici con acceleratore", per circolare sono
soggetti alla normativa prevista per i ciclomotori.
Opportuno sarà segnalare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
coloro che effettuano campagne pubblicitarie per questa fattispecie di
velocipedi definiti a pedalata assistita, ma che si possono identificare (con
questa caratteristica) come "velocipedi elettrici", nonché chi li
commercializza.
* Ispettore Capo della Polizia Stradale.