Monopattini elettrici: Il
parere del Ministero dell'Interno datato 14 ottobre 2002
Fonte: Prefetura di Rimini
"In proposito si fa
presente che il veicolo in questione non trova attualmente una precisa
collocazione nell'ordinamento giuridico italiano, poiché risulta essere un
acceleratore di velocità - sia pur dotato di un motore elettrico ausiliario - la
cui circolazione sulla strada è vietata dall'art. 190, comma 8, del codice della
strada.
Non rientra neppure tra i veicoli con caratteristiche atipiche di cui all'art.
59 del codice della strada, perché non risulta adottato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti il decreto, che individui la categoria in cui
collocare il mezzo, nonché i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione.
Tenuto altresì conto che l'art. 3, comma 1 punto 39), definisce la pista
ciclabile come la parte della strada riservata esclusivamente alla circolazione
dei velocipedi, si ritiene che tali sistemi non possono essere ammessi a
circolare sulle aree ad uso pubblico, ma solo in aree private r dove non trovano
applicazione le norme del Codice della Strada.
Per tali considerazioni il monopattino elettrico non può essere assimilato al
ciclomotore, e pertanto al conducente di tale veicolo dovrà essere contestata la
violazione di cui all'alt. 190 del c.d.s..
Il risarcimento degli eventuali danni a cose o a persone, derivanti dall'uso su
strada dello stesso, segue la disciplina giuridica della responsabilità
extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e ss. del codice civile"