Modalita' e caratteristiche del sigillo da apporre sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo
Ministero
dell'Interno - Decreto 1 marzo 2004
Gazzetta
Ufficiale 25-03-2004, n. 71, Serie Generale
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto l'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), di seguito indicato «codice della strada», che demanda al
Ministero dell'interno il coordinamento dei servizi di polizia stradale da
chiunque espletati;
Visti gli articoli 213 e 214 del codice della strada;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, di seguito indicato come «regolamento di esecuzione del codice
della strada»;
Considerato che l'art. 214, comma 1 del codice della strada, come modificato
dall'art. 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge
24 novembre 2003, n. 326, prescrive che sul veicolo sottoposto alla sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo deve essere collocato un
sigillo, le cui caratteristiche e modalita' di applicazione sono fissate con
decreto del Ministero dell'interno;
Decreta:
Art. 1. - Caratteristiche del sigillo apposto sui veicoli sottoposti a fermo
amministrativo
1. Il sigillo, che deve essere collocato sui veicoli sottoposti alla sanzione
accessoria del fermo amministrativo, e' costituito da un pannello in materiale
plastico o metallico o da un foglio di carta recante l'iscrizione: «Veicolo
sottoposto a fermo» con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha
disposto, conformemente ai modelli A e B, allegati al presente decreto. Il
sigillo, realizzato in un unico pezzo, deve essere riprodotto o anche solo
rivestito da materiale che presenti caratteristiche merceologiche adeguate che
ne consentano la sua esposizione agli agenti atmosferici, per tutta la durata
presumibile dello stato di fermo, senza che vengano a determinarsi significative
variazioni di leggibilità delle iscrizioni impresse.
2. Il sigillo deve essere fissato solidamente al veicolo in modo tale che non
sia possibile la sua rimozione, la sua separazione dal veicolo o il suo
occultamento, senza violarne l'integrita' in modo irreversibile ed evidente.
3. Il sigillo deve recare in modo ben visibile l'indicazione dell'ufficio o del
comando che lo ha apposto, nonche' l'emblema della Repubblica italiana o lo
stemma dell'amministrazione dalla quale l'organo accertatore dipende. L'altezza
dei caratteri con i quali e' composta l'iscrizione contenente tali dati
identificativi non puo' essere inferiore a 4 mm.
Art. 2. - Modalita' di apposizione e rimozione dei sigilli
1. I sigilli sono apposti dall'organo di polizia stradale che ha accertato
l'illecito amministrativo al quale consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo ovvero da altro organo di polizia stradale, tra
quelli indicati dall'art. 12, commi 1 e 2, del codice della strada,
appositamente delegato a compiere l'operazione.
2. Su ogni veicolo sottoposto a fermo amministrativo devono essere apposti
almeno due sigilli: uno nella parte anteriore ed uno nella parte laterale in
corrispondenza o in prossimita' del posto di guida. Sui ciclomotori, sui
rimorchi, sui motocicli ovvero sulle macchine agricole ed operatrici puo' essere
apposto un solo sigillo nella parte anteriore.
3. In ogni caso, i pannelli devono essere apposti, senza pregiudizio per la
sicurezza della circolazione, per la visuale del conducente, per la sua liberta'
di movimento nonche' della possibilita' di azionare i comandi di guida, su parti
del veicolo che ne consentano, in ogni momento, la chiara leggibilita'. Sui
veicoli dotati di carrozzeria chiusa e superfici vetrate, i sigilli, ove
possibile, devono essere collocati all'interno del veicolo, preferibilmente sul
vetro laterale anteriore o posteriore ovvero sul lunotto posteriore.
4. Al termine del periodo di fermo amministrativo, i sigilli devono essere
rimossi a cura dell'organo di polizia stradale che li ha apposti, ovvero, anche
su richiesta della persona a cui il veicolo e' affidato in custodia, da altro
organo di polizia stradale tra quelli indicati dall'art. 12, comma 1, del codice
della strada appositamente delegato, competente rispetto al luogo in cui il
veicolo e' stato custodito per tutta la durata del fermo amministrativo.
5. Della rimozione dei sigilli deve essere redatto apposito verbale con la
descrizione dello stato e dell'integrita' degli stessi al momento della
rimozione. Se la rimozione e' compiuta da organo di polizia stradale diverso da
quello che li aveva apposti, il verbale di rimozione deve essere trasmesso,
senza ritardo, a quell'ufficio o comando.
Art. 3. - Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.