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CAMERA DEI DEPUTATI
I Commissione - Giovedì 15 settembre 2005
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO, QUALE BASE DI DISCUSSIONE,DAL RELATORE DEL COMITATO RISTRETTO DELLA 1^ COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Rivisitazione dell’art.57 C.P.P.;
dgli artt. 9 e 16 della legge 121/81;
dell’art. 5 della legge 65/86
Ordinamento della polizia locale (C. 2 d'iniziativa popolare, C. 3 d'iniziativa popolare, C. 5 d'iniziativa popolare, C. 558 Molinari, C. 1288 Lusetti, C. 1292 Tidei, C. 2034 Ascierto, C. 2139 Buemi, C. 2169 Buontempo, C. 2431 Tucci, C. 2951 Marone, C. 3198 Di Teodoro, C. 3434 Ricciotti, C. 4560 Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, C. 4893 Saia e C. 5541 Cè).
TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE
Disposizioni in materia di polizia locale
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 57 del
codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente: «b-bis)
gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale»;
b) alla lettera b) del comma 2, le parole: «, nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni
quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia
locale».
Art. 2.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65).
1.
Alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole : «possono, previa
deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le
armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini
e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio,
purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui
all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «portano, senza licenza, le
armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini
e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio».
b) all'articolo 5, comma 5, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5-bis
della presente legge»;
c) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis. - (Armi in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale
ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza). - 1.
L'arma in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale ai quali è
conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza è la pistola
semi-automatica o la pistola a rotazione, i cui modelli devono essere scelti fra
quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui
all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. Il modello, il tipo ed il calibro delle armi di cui al comma 1
sono determinati con regolamento dell'ente di appartenenza, che non può
prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo,
diverso per il personale femminile.
3. Gli agenti di polizia locale possono comunque essere dotati:
a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di
feste o funzioni pubbliche;
b) di un'arma lunga comune da sparo;
c) di ausili tattico difensivi a basso deterrente visivo;
d) del bastone estensibile;
e) dello spray antiaggressione a base di peperoncino naturale.»;
d) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. - (Area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi
di polizia locale). - 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale dei corpi di polizia locale è stipulato nell'ambito di un'apposita
area di contrattazione, alla quale sono ammesse le organizzazioni sindacali del
medesimo personale aventi una rappresentatività non inferiore al 5 per cento,
considerando a tale fine il dato associativo espresso dalla percentuale delle
deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle
deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato».
Art. 3.
(Modifiche alla legge 1o aprile 1981, n. 121).
1. Alla legge 1o
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 9, dopo le parole: «agli ufficiali di
polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia,» sono inserite le
seguenti: «agli ufficiali di polizia locale,»;
b) al primo comma dell'articolo 16 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'alinea, le parole: «i rispettivi ordinamenti e dipendenze» sono
sostituite dalle seguenti: «i rispettivi ordinamenti statali o locali e
dipendenze statali o locali»;
2) alla lettera b), dopo le parole «guardia di finanza», sono aggiunte le
seguenti «e la polizia locale».