fonte www.asaps.it

 

 

Decoro delle strade


- E’ stato introdotto l’articolo 34-bis che punisce con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000 (euro 500 entro il 60° giorno dalla contestazione o notifica
del verbale) chiunque insozza le strade pubbliche mediante getto di rifiuti o di oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.

 

Guida in stato di ebbrezza o per uso di sostante stupefacenti


- E’ raddoppiato il periodo di sospensione della patente di guida per il conducente travato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, qualora il veicolo col quale è stato commesso il reato sia di proprietà di persona estranea ai fatti;


- Stessa sorte tocca al conducente di veicolo non proprietario, che sia trovato positivo all’uso di sostante stupefacenti.


- Tutte le ammende previste per il reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti aumentano da un terzo alla metà se il reato è commesso dopo le ore 22,00 e prima delle 07,00.


- Una quota pari al 20% delle ammende comminate con la sentenza di condanna andrà ad incentivare il Fondo contro l’incidentalità notturna.

 

Assicurazione RCA


-Viene introdotto l’obbligo del confisca amministrativa per il veicolo, di proprietà del conducente, trovato a circolare con i documenti assicurativi falsi o contraffatti. E’ colpito, invece, dalla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un anno, colui che ha contraffatto o alterato i documenti assicurativi.

 

Circolazione dei ciclomotori


Con l’introduzione dell’articolo 219-bis, si estendono al certificato di idoneità alla guida le sanzioni accessorie del ritiro,  sospensione e revoca del documento.

Analogamente, colui che guidi il ciclomotore in vigenza di un provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità, è punito con le stesse sanzioni amministrative stabilite per il titolare di patente di guida che circoli nonostante abbia avuto il documento ritirato, sospeso o revocato.

Al certificato di idoneità alla guida, infine, sono state estese le disposizioni che regolano la decurtazione del punteggio.

Anche il titolare di patente che si trova alla guida di un ciclomotore, dopo la pubblicazione della legge sulla G.U., sarà soggetto al ritiro, sospensione, revoca o decurtazione del punteggio, se commette, alla guida di questo veicolo a due ruote, violazioni che comportino l’applicazione di tali sanzioni amministrative accessorie.

C’è da precisare che, nonostante la rubrica di questo nuovo articolo riguardi il «Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida», il secondo comma di questa nuova disposizione, richiamando genericamente “il conducente titolare di patente” che commette violazioni per le quali sono previste sanzioni accessorie applicabili anche quando ci si trovi alla guida di un veicolo per il quale non sia richiesta la patente stessa, fanno ritenere – salvo successiva interpretazione autentica – che tali disposizioni siano applicabili anche nei confronti dei ciclisti.

 

Revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida, per i delinquenti abituali,

professionale o per tendenza


Con la riformulazione dell’articolo 120 del Codice della Strada, vengono dettate nuove disposizioni che regolano il diniego al conseguimento della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida dei motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida.

 

Incremento delle sanzioni amministrative di alcune violazioni del C.d.S.

e destinazione al Fondo contro l’incidentalità notturna


Anche per le violazioni alle norme generiche sulla velocità, al superamento dei limiti di velocità; sulla precedenza; all’inosservanza della segnaletica orizzontale e delle segnalazioni semaforiche; alla distanza di sicurezza; al cambiamento di direzione o di corsia e altre manovre, sulle autostrade e sulle autostrade extraurbane principali, circolare contromano o invertire il senso di marcia, effettuare la retromarcia, circolare sulle corsia di emergenza, violare le norme che regolano la sosta di emergenza od omettere di far uso delle luci di posizione durante la sosta e la fermata di notte o in caso di scarsa visibilità e, infine, violare le disposizioni che disciplinano l’uso del libretto individuale di controllo ovvero non rispettare i tempi di guida e di riposo con veicoli  per trasporti professionali non muniti di cronotachigrafo, le rispettive sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo se commesse dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00, e tale incremento, là dove le violazioni stesse siano accertate da dipendenti dello Stato, va anch’esso ad incrementare il Fondo contro l’incidentalità notturna.