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Decoro delle strade
- E’ stato introdotto l’articolo 34-bis che punisce con la sanzione
amministrativa da euro 500 a euro 1.000 (euro 500 entro il 60° giorno
dalla contestazione o notifica
del verbale) chiunque insozza le strade pubbliche mediante getto di
rifiuti o di oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
Guida in stato di ebbrezza o per uso di sostante stupefacenti
- E’ raddoppiato il periodo di sospensione della patente di guida per il
conducente travato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a
1,5 g/l, qualora il veicolo col quale è stato commesso il reato sia di
proprietà di persona estranea ai fatti;
- Stessa sorte tocca al conducente di veicolo non proprietario, che sia
trovato positivo all’uso di sostante stupefacenti.
- Tutte le ammende previste per il reato di guida in stato di ebbrezza o
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti aumentano da un terzo alla metà
se il reato è commesso dopo le ore 22,00 e prima delle 07,00.
- Una quota pari al 20% delle ammende comminate con la sentenza di
condanna andrà ad incentivare il Fondo contro l’incidentalità notturna.
Assicurazione RCA
-Viene introdotto l’obbligo del confisca amministrativa per il veicolo,
di proprietà del conducente, trovato a circolare con i documenti
assicurativi falsi o contraffatti. E’ colpito, invece, dalla sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida per un anno,
colui che ha contraffatto o alterato i documenti assicurativi.
Circolazione dei ciclomotori
Con l’introduzione dell’articolo 219-bis, si estendono al certificato di
idoneità alla guida le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione e
revoca del documento.
Analogamente, colui che guidi il ciclomotore in vigenza di un
provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del certificato di
idoneità, è punito con le stesse sanzioni amministrative stabilite per
il titolare di patente di guida che circoli nonostante abbia avuto il
documento ritirato, sospeso o revocato.
Al certificato di idoneità alla guida, infine, sono state estese le
disposizioni che regolano la decurtazione del punteggio.
Anche il titolare di patente che si trova alla guida di un ciclomotore,
dopo la pubblicazione della legge sulla G.U., sarà soggetto al ritiro,
sospensione, revoca o decurtazione del punteggio, se commette, alla
guida di questo veicolo a due ruote, violazioni che comportino
l’applicazione di tali sanzioni amministrative accessorie.
C’è da precisare che, nonostante la rubrica di questo nuovo articolo
riguardi il «Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità
alla guida», il secondo comma di questa nuova disposizione,
richiamando genericamente “il conducente titolare di patente” che
commette violazioni per le quali sono previste sanzioni accessorie
applicabili anche quando ci si trovi alla guida di un veicolo per il
quale non sia richiesta la patente stessa, fanno ritenere – salvo
successiva interpretazione autentica – che tali disposizioni siano
applicabili anche nei confronti dei ciclisti.
Revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità
alla guida, per i delinquenti abituali,
professionale o per tendenza
Con la riformulazione dell’articolo 120 del Codice della Strada, vengono
dettate nuove disposizioni che regolano il diniego al conseguimento
della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale
per la guida dei motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida.
Incremento delle sanzioni amministrative di alcune violazioni del C.d.S.
e destinazione al Fondo contro l’incidentalità notturna
Anche per le violazioni alle norme generiche sulla velocità, al
superamento dei limiti di velocità; sulla precedenza; all’inosservanza
della segnaletica orizzontale e delle segnalazioni semaforiche; alla
distanza di sicurezza; al cambiamento di direzione o di corsia e altre
manovre, sulle autostrade e sulle autostrade extraurbane principali,
circolare contromano o invertire il senso di marcia, effettuare la
retromarcia, circolare sulle corsia di emergenza, violare le norme che
regolano la sosta di emergenza od omettere di far uso delle luci di
posizione durante la sosta e la fermata di notte o in caso di scarsa
visibilità e, infine, violare le disposizioni che disciplinano l’uso del
libretto individuale di controllo ovvero non rispettare i tempi di guida
e di riposo con veicoli per trasporti professionali non muniti di
cronotachigrafo, le rispettive sanzioni pecuniarie sono aumentate di un
terzo se commesse dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00, e tale
incremento, là dove le violazioni stesse siano accertate da dipendenti
dello Stato, va anch’esso ad incrementare il Fondo contro
l’incidentalità notturna.
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