Modifiche ed integrazioni al codice della strada
.
(Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed
integrazioni al codice della strada)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
@fpcgilpa
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni
integrative e correttive del Nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1,
comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2002, n. 168;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare le norme del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della sua entrata in vigore,
con l'obiettivo di pervenire ad un più elevato livello di sicurezza già nei
prossimi esodi estivi caratterizzati da un massiccio incremento della
circolazione nelle strade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della
giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 01
(Modifiche alle disposizioni generali)
1.
All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente:
"F-bis. Itinerari ciclopedonali";
b) al comma 3, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente:
"F-bis. ITINERARIO CICLOPEDONALE: strada locale, urbana, extraurbana o
vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e
caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della
strada".
2.
All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
b)
"2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione
dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i
veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie,
nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro
e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari
situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita
segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali";
c)
al comma 1, dopo il numero 34), è inserito il
seguente:
d)
"34-bis) PARCHEGGIO SCAMBIATORE: parcheggio situato
in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del
trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità";
e)
c) al comma 1, dopo il numero 53), è inserito il
seguente:
f)
"53-bis) UTENTE DEBOLE DELLA STRADA: pedoni,
disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una
tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle
strade".
Articolo 02.
(Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati)
1.
Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "La violazione del divieto di circolazione
nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e
nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10".
2.
Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto
il seguente:
"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano
abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad
esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a
euro 2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si
applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme
percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
@fpcgilpa
Articolo 03.
(Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni non
autorizzate in velocità)
1.
Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 9, il comma 8-bis è abrogato;
b)
dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità
con veicoli a motore e partecipazione alle gare).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza,
promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in
velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi
dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a
chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
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2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di
una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici
anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da
tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le
manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare
o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione
partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con
la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se
dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali
gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di
condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti,
salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li
abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art. 9-ter. (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore).
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in
velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad
un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di
una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci
anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da
due a cinque anni.
3.All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se
dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali
gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di
condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti,
salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li
abbia affidati a questo scopo";
c)
al comma 4 dell'articolo 79 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro
10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli
articoli 9-bis e 9-ter";
d)
al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono
premesse le parole: "Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e
9-ter,"; il secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono
soppressi.
Articolo 1
(Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia
stradale, le norme per la costruzione e la tutela delle strade, le norme sui
veicoli e le norme di equipaggiamento dei veicoli)
1.
Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
@fpcgilpa
a)
dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) ai
Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di
competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli
accordi tra gli enti locali;";
b)
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) al
Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in
relazione ai compiti di istituto".
1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i
conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11,
comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in
condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il
rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei
provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di
polizia stradale di cui al comma 1".
1-ter. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "nel presente articolo"
sono inserite le seguenti: ", eccetto quelli di cui al comma 3-bis,".
2.
Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: "solo per le strade esistenti" sono
sostituite dalle seguenti: "solo per specifiche situazioni";
b)
le parole: "l'adeguamento" sono sostituite dalle
seguenti: "il rispetto".
2-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma
7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore
della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza
gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione".
2-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di
localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi
locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione
nella lingua italiana".
2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse
storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei
seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo,
Storico FMI".
2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ai sensi del comma 4"
sono soppresse.
3.
All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i
seguenti:
"2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso
speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere
equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le
caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto
previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi
adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno
carico superiore a 7t., devono essere equipaggiati con dispositivi atti a
ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere
dal 1º gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10".
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di
rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi
dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo
2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare
fino a tre rimorchi.
fpcgilpa
Articolo 2.
(Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli)
01.
Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "destinato
a tale uso" sono inserite le seguenti: "ovvero, pur essendo munito di
autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con
conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di
cui all'autorizzazione,".
02.
Dopo il comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di
cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni
di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione
e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI".
03.
Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con
conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le
sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della
sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto
è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due
volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della
patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o
revocata la licenza".
04.
Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare
alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro
280".
05.
All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo le parole: "Carta provvisoria di circolazione", è
inserita la seguente: ", duplicato";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto
dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il
proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il
coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264".
06.
Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "a soggetti
terzi" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264";
1.
All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
0a) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. A decorrere dal 1º luglio 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai
maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida";
a) al comma 8 nel primo periodo la parola: "motocarrozzette" è sostituita
dalle seguenti: "tricicli, quadricicli"; il secondo e il terzo periodo sono
soppressi;
b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o
a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D
speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata
dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal
comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10";
b-bis) al comma 13-bis, le parole: "Chiunque, non essendo titolare di
patente" sono sostituite dalle seguenti: "Il minore che, non munito di
patente".
2.
Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati
dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma
dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui
sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti
fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi".
3.
All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di
motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non
superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la
guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla
guida di cui all'articolo 116.";
b) al comma 3 le parole: "Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D
guida un autoveicolo" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque, munito di
patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non
superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D,
guida un veicolo".@fpcgilpa
4.
All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 116, comma
8," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 116, commi 8 e
8-bis,";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non
comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è
altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi
2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi
medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei
requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o
dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di
convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero;
riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà
confermare la patente ai sensi del comma 5.";
c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
5.
Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto
definitivo".
6.
Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
"2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma
1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi
di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato
all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti
terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita
all'interessato".
7.
All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in
Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti
all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o
acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano,
comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono
immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a
condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un
domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno
dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264";
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione
accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente
all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi
dell'articolo 93".
7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai
sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie
immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai
servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato".
7-ter. L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 139. (Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di
compiti di polizia stradale).
1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo
svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera
a), dell'articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità
è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti
istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il
rilascio della patente di cui al comma 1".
Articolo 3.
(Modifiche alle norme di comportamento)
fpcgilpa
1.
All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 11 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti:"alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20";
b) al comma 12 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20" sono sostituite dalle seguenti:"alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro
1.083,60".
2.
Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti:"alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20".
3.
All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 3 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in
una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI".
4.
All'articolo 148 decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 15 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10";
b) al comma 15, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Quando lo stesso
soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di
cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI";
c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: "alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite
dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20";
d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: "la sanzione amministrativa
è del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20" sono sostituite
dalle seguenti: "la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da
euro 270,90 a euro 1.083,60";
e) al comma 16 il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Dalle violazioni
di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del
divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei
mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della
patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a
sei mesi".
5.
All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che
servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del
veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;";
b) al comma 1 la lettera p) è sostituita dalla seguente:
"p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce
retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di
veicoli;";
c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
"p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a
segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti
destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la
circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo
anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di
curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a
fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per
mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione
luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo
supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui
all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il
dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti
in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla
rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti
solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada,
sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio
di scorta tecnica".
6.
All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad
eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano
FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di
posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della
targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i
motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri
abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di
questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le
luci di marcia diurna";
b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono abrogati.
7.
All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere
ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di
forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia
dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci
di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In
aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i
proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di
profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le
brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione,
devono essere usati i proiettori anabbaglianti";
b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: "nei casi indicati dall'articolo
152, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "nei casi indicati dal comma
1";
c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: "in deroga al comma 1, punto
b)" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga al comma 1,";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei
ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di
segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a
meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica
o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il
veicolo si trova sulle corsie di emergenza";
e) al comma 6 le parole: "nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152,
comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "nelle ore e nei casi indicati nel
comma 1,".
8.
Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Durante la sosta, il veicolo deve avere il
motore spento".
8-bis. Al comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "del comma 1" sono
inserite le seguenti: "e delle lettere d), g) e h) del comma 2".
8-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio
1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in
sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o
l'operatività delle strutture portuali".
9.
Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono inseriti
i seguenti:
"4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di
presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati
dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile
il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di
approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto
divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza
avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza
o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle".
@fpcgilpa
9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai
commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che
trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione
dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di
segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle
cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose,
ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei
veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle
merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione
II, del titolo VI";
b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai
commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei
conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di
trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le
altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al
comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20".
10.
All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato
nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a
diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per
l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei
ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151";
b) al comma 3 la parola: "motocicli" è sostituita dalle seguenti: "veicoli
di cui comma 1";
c) nel comma 6 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10".
11.
All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di
ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere
regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati,
secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti";
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i
passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di
sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi
atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo
le disposizioni del regolamento";
c) al comma 2 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10";
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il
fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI".
12.
All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 8 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10";
b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il
conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI";
c) al comma 9 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 19,95 a euro 81,90" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55".
13.
Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a
euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10".
14.
All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 4 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20";
b) al comma 5 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20";
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con
tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove
dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta
menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello
stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere
la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato
di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il
ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida.
Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti
ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo
accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede
dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle
condizioni richieste dal presente articolo".
15.
All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 3 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20";
c) al comma 4 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20";
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
fpcgilpa
"4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con
tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove
dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione
nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene
altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la
circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di
non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il
ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida.
Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti
ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo
accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede
dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle
condizioni richieste dal presente articolo".
16.
All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Cronotachigrafo e limitatore di
velocità";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive
modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con
le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso.
Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli
devono essere dotati altresì di limitatore di velocità";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di
velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di
velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non
funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria è
raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del
limitatore di velocità";
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o
di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di
velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con
limitatore di velocità o di cronotachigrafo manomesso oppure non
funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 687,75 a euro 2754,15";
e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o
il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non
funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche
scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso
la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione,
possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei
dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della
funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni
caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido";
f) al comma 7 le parole: "la circolazione di veicolo con cronotachigrafo
mancante, manomesso o non funzionante" sono sostituite dalle seguenti: "la
circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo
mancante, manomesso o non funzionante";
g) al comma 9 le parole: "Alla violazione di cui al comma 2" sono sostituite
dalle seguenti: "Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis";
h) al comma 9 è aggiunto , in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la
violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di
velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del
capo I, sezione II del titolo VI".
17.
All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i veicoli
adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a
locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del
medesimo";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di
circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto
ed un documento di riconoscimento".
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla violazione di
cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal
quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza
del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione
dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei
documenti".
18.
Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20".
19.
All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando
l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione,
previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede
alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso
l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi
esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo
previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari
all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta
demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce
la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del
veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni
caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico
passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso
di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando
l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai
sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno
sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e
custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha
accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente
diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non
è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta,
l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al
prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi
dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo
213".
Articolo 4
(Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni)
1.
All'articolo 201 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Nel
caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del
veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo
134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita
quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato
dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti
obbligati sia identificato successivamente alla commissione della
violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro
centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre
indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui
la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro
identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere
effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la
contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono
notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del
proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di
rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella
loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo
successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di
accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo
utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e
circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è
avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli
interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b),
f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di
polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente omologate";
c) al comma 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nelle
medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di
revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione
della carta di circolazione".
c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
@fpcgilpa
"5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di
sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a
traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla
circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal
pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il
veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato
con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede
interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto
intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere,
tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del
veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava
in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità,
il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi
dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla
notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196,
comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto
intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica".
1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al
prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso,
per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui
appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal
ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione".
1-ter. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo
accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta
giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e
dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis.
Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore
utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso".
1-quater. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "emette, entro sessanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "adotta, entro centoventi giorni
decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore,
secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203".
1-quinquies. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del
presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della
considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi
detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso
si intende accolto.
fpcgilpa
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il
termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al
ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino
alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del
ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il
ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare
giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza
ulteriori formalità".
1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, le parole: "L'ordinanza-ingiunzione di
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle
forme previste dall'articolo 201" sono sostituite dalle seguenti:
"L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione,
nelle forme previste dall'articolo 201".
1-septies. Dopo l'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace).
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203,
il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non
sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è
consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il
territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di
sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato
dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le
deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni
accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la
cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una
somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta
dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è
restituita al ricorrente.
4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente
presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione
dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente
eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la
somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal
ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto
prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua è restituita al
ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo
esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace
che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del
ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella
determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una
sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la
violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla
patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi
di cui all'articolo 205".
1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare
la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore
laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito
dall'articolo 208".
2.
All'articolo 207 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2 il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo le parole:
" o del rilascio del documento fideiussorio" sono soppresse; nell'ultimo
periodo le parole: "l'una e l'altro sono versati" sono sostituite dalle
seguenti: "la cauzione è versata";
b) al comma 2-bis dopo le parole: "Stato membro dell'Unione europea" sono
inserite le seguenti: "o aderente all'Accordo sullo spazio economico
europeo";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis
viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia
stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non
superiore a sessanta giorni".
c-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in
possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte
dell'Unione europea";
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, le parole: "certificato di idoneità tecnica"
sono sostituite dalle seguenti: "certificato di circolazione"; al medesimo comma
1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di fermo amministrativo di
veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione è ritirata e custodita,
per tutto il periodo di durata del fermo, presso l'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione".
2-ter. Al comma 2 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, le parole: "il veicolo è restituito
all'avente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "il veicolo è affidato in
custodia all'avente diritto".
2-quater. Il comma 8 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva
l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in
capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la custodia del
veicolo in un deposito autorizzato".
3.
All'articolo 219 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione
accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una
delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni
successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa
violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette
l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura,
anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione.
Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente
articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1,
nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo";
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che
sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il
provvedimento di cui al comma 2".
@fpcgilpa
3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente
un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere
delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati
ottenuti".
Articolo 5.
(Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1.
L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 186. - (Guida sotto l'influenza dell'alcool).
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda
da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per l'irrogazione
della pena è competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso
soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente
di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di
condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II,
sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente,
si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non
possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare
fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa
e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali
garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite
dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti
ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso
apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito
positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di
alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi
di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà
di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal
regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su
richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1
e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli
organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma
sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il
conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con
le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve
avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si
sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via
cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della
visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il
prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino
all'esito della visita medica di cui al comma 8".
Articolo 6
(Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1.
L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 187 - (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti).
1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite
dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi
portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo
ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti
dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o
mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le
strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini
dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le
medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con
le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli
accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono
contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo
186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli
accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei
fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui
all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto
sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della
commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui
al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente
fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con
le modalità indicate dal regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata
con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non
costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186,
comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo,
dell'articolo 186.
8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il
conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le
sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2".
Articolo 6-bis.
(Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche sulle autostrade)
1.
Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici
con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.
fpcgilpa
Articolo 6-ter.
(Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero)
1.
Per i titolari di patente rilasciata da uno
Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che
commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è istituita
presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca
dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei
conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi
i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo
decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo
stesso CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992.
2.
Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso
nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è
inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un
periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto
nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove
il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo
compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei
mesi.
3.
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di
nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle
norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.
Articolo 7.
@fpcgilpa
(Disposizioni finali e transitorie)
1.
Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1º luglio 2004.
2.
All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: "e delle autoscuole di cui
all'articolo 123" sono sostituite dalle seguenti: ", delle autoscuole di
cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264.".
3.
All'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 126-bis,
del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: "a seguito della
violazione" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della comunicazione
all'anagrafe di cui sopra della violazione";
a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle
norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici
punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui
è prevista la sospensione o la revoca della patente";
b) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "La
comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario
del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla
richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il
proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale
rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro
lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario
del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione
prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per
i trasporti terrestri avviene per via telematica";
c) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per i
titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di
patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti.";
c-bis) al comma 5, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti:
"due anni"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i titolari
di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due
anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due
punti, fino a un massimo di dieci punti".
4.
Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, sono abrogati.
5.
All'articolo 18 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: "1º gennaio 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "1º luglio 2004".
5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 3,
del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2004.
6.
Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6,
dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo
periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno
effetto dal 1º settembre 2003.
7.
Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo
3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2004.
8.
Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo
3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2004.fpcgilpa
8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.
9.
Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20
giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2002, n. 168, le parole: "di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso
decreto legislativo, e successive modificazioni," sono sostituite dalle
seguenti: "di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto
legislativo, e successive modificazioni,".
10.
La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante
i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla
tabella allegata al presente decreto.
Articolo 8.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATI
Nuova tabella dei punteggi previsti all'art. 126/bis
Tabella dei nuovi importi per infrazione al CdS