Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi.
Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 - Art. 32
(in G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003 - Suppl. Ord. n. 157)
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269 - Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
Art. 32
(Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per
l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché
per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali)
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in
conseguenza del condono, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa è disposta nelle more dell’adeguamento della disciplina
regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle
autonomie locali sul governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo
abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d’intesa con le
regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini
dell’applicazione della presente normativa e per il coordinamento con le leggi
28 febbraio 1985, n.47, e successive modifiche e integrazioni, e con l’art.39
della legge 23 dicembre 1994, n.724, e successive modifiche e integrazioni.
6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche
di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall’abusivismo edilizio,
attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 è destinata una somma di 10 milioni
di euro per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d.Lgs 28 agosto 1997, n.281, sono
individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.
7. Al comma 1 dell’ articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille
abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non
adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi.
In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni di cui
alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti
all’adozione di strumenti urbanistici."
8. All’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto
il seguente comma:
" 2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il
termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la
regione assegna agli enti che non vi abbiano provveduto un ulteriore termine di
tre mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata al Sindaco, diffida il
consiglio ad adempiere nei successivi trenta giorni. Trascorso infruttuosamente
quest’ultimo termine, la regione ne dà comunicazione al Prefetto. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli
altri organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici.".
9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la
partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti
territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con
riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il
recupero delle risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 20
milioni di euro per l’anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs 28
agosto 1997, n.281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse
nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale. Su
tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i
soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in
riferimento a quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio
1985, n.47, come sostituito dal comma 42.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del
territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20
milioni di euro per l’anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma.
Su tali aree, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa
con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di
interventi e le relative modalità di attuazione.
11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la
riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II
del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, è destinata una somma di 10 milioni di euro
per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con
decreto del Ministro peri i beni e le attività culturali, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs 28 agosto 1997, n.281, tale
somma è assegnata alle regioni per l’esecuzione di interventi di ripristino e di
riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le
aree comprese nel programma.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l’importo massimo di
50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di
rotazione per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui
all’articolo 27, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, anche avvalendosi
delle modalità di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n.662, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli
interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall’autorità
giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le
anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione
del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni,
secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di
mancato pagamento spontaneo del credito, l’amministrazione comunale provvede
alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n.46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle
modalità stabilite, il Ministro dell’interno provvede al reintregro alla Cassa
depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio
dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al
fenomeno dell’abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all’Osservatorio nazionale
dell’abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di
costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione
della relazione al Parlamento di cui alla legge 21 giugno 1985, n.298. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il
Ministro dell’interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione,
archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui
all’articolo 31, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Per le suddette
attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l’anno 2004 e di 0,4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti
parte del demanio statale, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria da parte dell’ente locale competente è subordinato al rilascio della
disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell’Agenzia del
demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell’area
appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l’opera ovvero
a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell’opera sul suolo
appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello
Stato alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il
riconoscimento al diritto al mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al
demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro
il 31 marzo 2004, alla filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente
competente, corredata dell’attestazione del pagamento all’erario della somma
dovuta a titolo di indennità per l’occupazione pregressa delle aree, determinata
applicando i parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione,
per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale
domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all’illecito
edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve
essere allegata copia della denuncia in catasto dell’immobile e del relativo
frazionamento.
16. La disponibilità alla cessione dell’area appartenente al patrimonio
disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul suolo
appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa
dalla filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31
dicembre 2004.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28
febbraio 1985, n.47, la disponibilità alla cessione dell’area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul
suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è
subordinata al parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del
vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile
dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della
filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente previa
presentazione da parte dell’interessato del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria rilasciato dall’ente locale competente, ovvero della documentazione
attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del
titolo edilizio in sanatoria sulla quale e’ intervenuto il silenzio assenso con
l’attestazione dell’avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni
previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è
determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B ed e’ corrisposto in
due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31
dicembre 2005.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell’opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è
rilasciato a cura della filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente
competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione
di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni
venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i
canoni annui di cui all’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494.
22. Dal 1° gennaio 2004 i canoni per la concessione d’uso sono rideterminati
nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n.342, rivalutate del trecento per
cento.
23. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 6 del citato decreto del Ministro
di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle
regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.
24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree
demaniali è autorizzata una spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni di
euro per l’anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006. L’Agenzia del demanio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione
delle aree demaniali. Il programma è approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n.47, e
successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate
dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, e successive modificazioni
e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive
che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato
ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della
costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le
suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate
nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori
a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui
all’allegato 1:
numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando
quanto previsto alla lettera e) del comma 27, nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli
immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
n.47;
numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della
legge 28 febbraio 1985, n.47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per
l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di
sanatoria, qualora:
siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza
definitiva, per i delitti di cui all’art.416 bis, 648 bis e 648 ter del codice
penale o da terzi per suo conto;
non sia possibile effettuare interventi per l’adeguamento antisismico, rispetto
alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274, pubblicata nel
supplemento ordinario alla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003;
non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell’area di proprietà
dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di
cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.47, ed al presente decreto;
siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di
leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde
acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree
protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della
esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici;
siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente
rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490;
fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n.353, e
indipendentemente dall’approvazione del piano regionale di cui la comma 1
dell’articolo 3 della citata legge n.353 del 2000, il comune subordina il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere
non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco. Agli effetti dell’esclusione dalla sanatoria è sufficiente
l’acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri
del Ministero dell’interno, che le aree interessate dall’abuso edilizio siano
state, nell’ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;
siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio
marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della
sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima, quali
identificate ai sensi del secondo comma dell’articolo 59 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data
di entrata in vigore dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, e
successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da
intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.47, e al predetto articolo
39.
Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona
imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del
codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva
di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere
conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se
interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati.
Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel
certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il
richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui
all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni e
integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli
articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, autorizzato dal giudice competente ad
alienare taluno di detti beni, puo’ essere autorizzato, altresì, dal medesimo
giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di
sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del
terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria di cui al comma 28.
Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta
limitazione ai diritti dei terzi.
La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con l’attestazione
del pagamento dell'oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, è
presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004,
unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione
di cui al comma 35.
Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo
relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono
prevederne, tra l’altro, un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per
cento della misura determinata nella tabella C allegata, ai fini
dell’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la
promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni
di abusivismo edilizio, nonché per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo
23 della legge 28 febbraio 1985, n.47.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto
dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n.47. Con legge
regionale gli oneri di concessione relativi alla opere abusive oggetto di
sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le
amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli
oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli
interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli
enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell’ambito delle zone
perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione
primaria, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109,
e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche
dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall’importo complessivo quanto
già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla
tabella D allegata. Con legge regionale, ai sensi dell’articolo 29 della legge
28 febbraio 1985, n.47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate
le relative modalità di attuazione.
La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n.15, e successive modificazioni e integrazioni, con allegata
documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per
le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei
lavori relativo;
qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle
dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico
abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle
opere eseguite;
ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
La presentazione nei termini della domanda di definizione dell’illecito
edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei
mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, produce gli effetti di cui
all’articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il
suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al
rimborso spettante.
Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione
di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini
dell’imposta comunale degli immobili di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n.504,
nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, entro il 30
settembre 2004, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data
senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a titolo
abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta
non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente
inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono
assoggettate alle sanzioni richiamate all’articolo 40 della legge 28 febbraio
1985, n.47, e all’articolo 48 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
La misura dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, nonché le
relative modalità di versamento, sono disciplinate nell’allegato 1.
Ai fini della determinazione dell’oblazione non si applica quanto previsto dai
commi 13, 14 15 e 16 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724.
Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e
oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati
dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai
fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere
determinato dall’Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e
oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui
all’articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai
sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio
1985, n.47, e successive modificazioni, e dell’articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n.724, e successive modificazioni, il trenta per cento delle
somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione, ai sensi dell’articolo 35,
comma 14, della citata legge n.47 del 1985, e successive modificazioni, è
devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle
finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.
All’articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da
parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità
tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento,
alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento
della sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla coesione degli
abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione
delle aree interessate dall’abusivismo edilizio."
L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.
1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a
vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle
suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il
rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la
violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni
riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non
eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere
insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n.64, e successive modificazioni,
e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, quando possano essere collaudate secondo il
disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad
edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni
delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del D.M. 1° aprile 1968, n.1404, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18
della legge 13 giugno 1991, n.190, e successive modificazioni, sempre che le
opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le
disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto
previsto dall’articolo 20, comma 6, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Il motivato
dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla
tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il
rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti
pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del
suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è
subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere
onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti,
l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del
suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti
pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla
richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata
alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle
pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto
all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi
regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell’Agenzia del demanio
competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della
presente legge e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, con
riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione
aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita, così
come definito dall'ISTAT, al momento della determinazione di detto valore.
L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di
superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente
proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra
determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'art.
21 della legge 17 agosto 1942, n.1150, il rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà
dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'Agenzia
del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si
applicano le sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n.380".
44. All’articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, comma 2, dopo le parole:
"l’inizio" sono inserite le seguenti: "o l’esecuzione".
45. All’articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, comma 2, dopo le parole: "
18 aprile 1962, n.167 e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite
le seguenti: ",nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
46. All’articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, comma 2, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per le opere abusivamente realizzate su immobili
dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o
dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7
del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, o su beni di interesse archeologico, nonché
per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di
inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del
d.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, il Soprintendente, su richiesta della regione,
del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il
termine di 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, procede alla demolizione,
anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n.662".
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380,
sono incrementate del cento per cento.
48. All’articolo 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, comma 2, le parole: "terzo
mese" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
49. All’articolo 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, comma 1, dopo le parole:
"atti tra vivi" sono inserite le seguenti:",nonché mortis causa".
Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede con quota parte
delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.