Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 20 febbraio 2003 "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale
Come modificato con Decreto 11 aprile 2003 ( GU n. 97 del 28 aprile 2003 )
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2003

IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti terrestri
e per i sistemi informativi e statistici

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modifiche;

Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale;

Visto l'art. 203, comma 2, lettera ii) del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la facolta' di riconoscere nuove tipologie di autoveicoli dotati di attrezzature idonee per l'uso speciale;

Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale;

Decreta:

Art. 1
Classificazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale

Gli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, rientrano nella categoria degli autoveicoli definita all'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada, quali "autoveicoli per uso speciale della polizia locale" e sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature e apparecchiature permanentemente installate all'interno del veicolo e finalizzate allo svolgimento dei compiti d'istituto dei corpi o servizi di polizia locale.

Art. 2
Rispondenza a norme generali

Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali M od N, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.

 

Art. 3
Caratteristiche costruttive o di allestimento specifiche

Gli autoveicoli ad uso speciale della polizia locale, all'atto della richiesta di omologazione del tipo o dell'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, debbono essere dotati di:

attrezzature e/o apparecchiature e/o allestimenti di vario genere, permanentemente installati all'interno del veicolo e finalizzati allo svolgimento dei compiti di istituto dei corpi o servizi di polizia locale;

impianto elettrico, asservito alle apparecchiature, realizzato con adeguate protezioni, certificato dall'allestitore ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994;

materiali di rivestimento ignifughi o autoestinguenti, certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore; idoneo estintore.

Gli stessi autoveicoli, a richiesta del corpo o servizio di polizia locale, possono essere equipaggiati con:

dispositivo acustico supplementare di allarme e dispositivo supplementare di segnalazione a luce lampeggiante blu, previsti dall'art. 177 del nuovo codice della strada;

scritte, simboli, indicazioni o segni distintivi sulla carrozzeria per l'individuazione del corpo o servizio di polizia locale, in conformita' a quanto previsto da specifiche regolamentazioni regionali;

grigliature amovibili esterne di protezione dei finestrini laterali e posteriore, che garantiscano, comunque, il rispetto del campo di visibilita' posteriore del conducente.

 

Art. 4
Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale

Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione.

Gli stessi autoveicoli, qualora dismessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente:
al ripristino della loro conformitą al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati,
ovvero:
alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.

 

Roma, 20 febbraio 2003

Il capo del Dipartimento: Fumero