MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale,
di Frontiera e dell'Immigrazione
Prot. n. 300/A/1/43773/101/3/3/8
Roma, 1° luglio 2003
OGGETTO: Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 . Disposizioni per l'applicazione della
disciplina della patente a punti.
Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore le
disposizioni dell'articolo 126-bis del codice della strada introdotto dal
decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, modificato dal decreto-legge 27.6.2003, n.
151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 149 del 30.6.2003,
che disciplinano la patente a punti.
Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare e risponde all'esigenza di
tutelare con più incisività la sicurezza stradale, integra efficacemente il
sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie attualmente in vigore.
A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è riconosciuto un
numero iniziale di punti pari a 20. La perdita totale di tale punteggio, a
seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel tempo, determina l'obbligo
di revisione della patente, cioè la ripetizione dell'esame teorico e della prova
pratica, al fine di confermare la permanenza nel conducente dell'abilità alla
guida e della conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
La procedura di decurtazione del punteggio e la successiva fase di verifica
dell'idoneità alla guida sono attribuite alla competenza del Dipartimento dei
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici (DTTSIS) del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso il quale è istituita
l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai sensi dell'art. 225 CDS, con
il compito anche di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e
di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi come previsto dal comma 2
dell'art. 126-bis CDS.
Quanto sopra premesso, allo scopo di renderne uniforme l'applicazione, sono di
seguito disciplinati gli adempimenti specifici per gli operatori di polizia
nella fase dell'accertamento dell'illecito e per gli Uffici dai quali essi
dipendono per i contenuti e le modalità della comunicazione dell'illecito
all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
1. Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio.
La tabella allegata all'articolo 126-bis CDS, come modificata dall'art. 7, c. 10
del DL 27.6.2003, n. 151 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale
n. 149 del 30.6.2003) elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna delle quali è
prevista la decurtazione di un determinato punteggio.
Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate in Italia, nonché
quelle dei cittadini dell'Unione Europea che abbiano stabilito la propria
residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento
dell'originario documento di guida: sul piano operativo queste patenti recano
gli estremi dell'operazioni di riconoscimento su un'etichetta adesiva applicata
sul documento di guida, rilasciata dal DTTSIS. Tale disciplina non interessa i
conducenti di veicoli titolari di patente di guida extracomunitaria o di patente
comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria residenza in Italia e
non abbia chiesto il c.d. riconoscimento della patente in Italia.
La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla
guida di veicoli, per i quali è prescritta la titolarità di patente,
conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia.
A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la
perdita di 5 punti se realizzato alla guida di un'autovettura o di un motociclo
o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato
con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare
di patente di guida.
2. Adempimenti per gli operatori di polizia.
Il nuovo meccanismo della patente a punti impone agli operatori di polizia di
comunicare al trasgressore che la violazione commessa comporta la decurtazione
di punteggio, riportando la relativa annotazione nel verbale di contestazione
con l'indicazione del punteggio previsto.
A tale riguardo può essere utilizzata la seguente dizione: "La violazione
dell'art. ... CDS determina la decurtazione di n. ... punti". Qualora con un
solo verbale siano contestate più violazioni che prevedono decurtazione di
punteggio, per ciascuna di esse l'entità dei punti previsti dovrà essere
indicata separatamente.
Secondo la previsione dell'art. 126-bis, comma 2, la sottrazione dei punti è
possibile solo quando il conducente, quale responsabile della violazione, sia
stato identificato inequivocabilmente.
La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a
quella prevista nella tabella allegata all'articolo 126-bis CDS, quando è
commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 5 anni dal rilascio
della patente.
3. Comunicazione delle violazioni all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida.
Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art. 126-bis, l'organo da cui
dipende l'agente accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, deve dare notizia all'Anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida dell'accertamento delle violazioni che comportano perdita
di punteggio. Tale attività, anche per i verbali redatti da personale della
Polizia di Stato in servizio presso uffici diversi, è svolta in provincia dalla
Sezione di Polizia stradale, che cura il registro cronologico di cui all'art.
383, comma 3 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.
La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione sia
stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini per
la proposizione dei medesimi.
Pertanto in assenza di notizie certe circa l'esito dei procedimenti
amministrativi o giurisdizionali da parte del conducente o dell'obbligato in
solido, l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore non deve disporre
l'inoltro della citata comunicazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida.
Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate più violazioni che
hanno determinato la decurtazione di punteggio, la comunicazione all'Anagrafe
deve avvenire per ciascuna di esse, anche in tempi differiti, in ragione dello
stato del procedimento amministrativo che riguarda le singole ipotesi, per
alcune delle quali potrebbe essere intervenuto il pagamento in misura ridotta,
mentre per altre il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio
amministrativo o giurisdizionale.
Per effetto delle disposizioni del richiamato DL n. 151/03 la comunicazione deve
essere effettuata solo per via telematica secondo i tracciati record e le
modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.
L'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare
l'alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12 CDS. In questa prima fase di attuazione, per consentire comunque
l'avvio del nuovo sistema, la sezione Polizia Stradale e i propri reparti
dipendenti provvederanno a ricevere gli elementi essenziali della comunicazione
da parte di quegli organi di polizia stradale ancora privi del collegamento
telematico con il DTTSIS.
4. Recupero dei punti sottratti a seguito della contestazione di illeciti.
Il legislatore ha previsto che il conducente che mantenga un comportamento
corretto, senza alcuna contestazione di violazioni che comportano la detrazione
di punti nell'arco di tre anni consecutivi dall'ultimo fatto accertato, recupera
l'intero punteggio di 20 punti (art. 126-bis, c. 5).
L'art. 126-bis, c. 4, ha inoltre previsto che la frequenza di appositi corsi di
aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consenta
all'interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i titolari di certificato
di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, che frequentino
specifici corsi di aggiornamento.
5. Sospensione della patente a seguito dell'obbligo di revisione.
Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il DTTSIS
notifica nei modi previsti dall'art. 201, c. 3, CDS il provvedimento di
revisione della patente. Qualora l'interessato non si sottoponga agli
accertamenti dell'idoneità tecnica prescritti dall'art. 128 CDS entro i 30
giorni successivi alla data di notifica la patente di guida è sospesa a tempo
indeterminato.
Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di cui
all'art. 12 CDS, che provvedono anche al materiale ritiro del documento,
rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua conservazione.
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Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di
voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia
Municipale e Provinciale.