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I quadricicli (minicar): possono essere immatricolati come motoveicoli o ciclomotori
La direttiva comunitaria e il decreto ministeriale suddividono i ciclomotori ed i motocicli in
sette differenti categorie:
L1 – ciclomotori a 2 ruote;
L2 – ciclomotori a 3 ruote;
L3 – motoveicoli a 2 ruote (motocicli);
L4 – motoveicoli a 3 ruote non simmetriche (motocarrozzette o sidecar);
L5 – motoveicoli a 3 ruote simmetriche (tricicli);
L6 – ciclomotori a 4 ruote (quadricicli leggeri);
L7 – motoveicoli a 4 ruote (quadricicli diversi o non leggeri).
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Patente richiesta: categoria A1 (se immatricolati come motoveicoli) – certificato di idoneità (se immatricolati come ciclomotori) |
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Assicurazione: obbligatoria |
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Trasporto di persone: se motoveicolo consentito – se ciclomotore consentito solo se il trasporto del passeggero è previsto sul certificato di circolazione (si precisa però che il conducente deve essere maggiorenne, in quanto il minorenne deve circolare da solo con il quadriciclo) |
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Obbligo del casco durante la circolazione:
sono esentati dall’obbligo del casco i conducenti e i passeggeri di
motoveicoli e ciclomotori a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria
chiusa
à
vedi art. 171, comma 1-bis, lettera a), C.d.S. |
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I quadricicli classificati come motoveicoli: devono osservare le prescrizioni riportate nell’art. 175, comma 2, lettera b) del Codice della Strada che prevede il divieto di circolazione in autostrada se “di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1.300 kg”. |
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Pertanto, nonostante l’installazione dei dispositivi, l’utilizzo delle
cinture di sicurezza non è obbligatorio in quanto i ciclomotori
ed i motoveicoli sono espressamente classificati nellacategoria
internazionale L. |
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Revisione: obbligatoria secondo le istruzioni fornite dal calendario annuale del Ministero Trasporti |
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