Fonte www.asaps.it
Limitazione della possibilità di traino dei veicoli attraverso l'annotazione sulla carta di circolazione.
La circolare U.d.G. A.P.C.
n. 18 del 27/02/2001 ha finora disciplinato le richieste, da parte di
proprietari di autoveicoli per il trasporto di cose, di autolimitazione della
possibilità di traino, prevedendo sulla licenza o sulla autorizzazione, che sono
parte integrante della carta di circolazione, la seguente annotazione: "il
veicolo di cui alla presente licenza o autorizzazione non è autorizzato al
traino di rimorchi".
Tale annotazione si è resa necessaria in quanto l'art. 61 delle legge 342 del
21.11.2000, contenente misure in materia fiscale, prevede il pagamento della
tassa automobilistica per gli autoveicoli commisurata alla massa rimorchiabile.
Trattandosi pertanto di una limitazione all'esercizio dell'attività di
trasporto, per gli uffici provinciali non è stata richiesta alcuna procedura di
controllo tecnico sul veicolo.
Le suddette modalità non prevedevano l'utilizzo di procedure informatiche
centralizzate e pertanto hanno richiesto una complessa gestione, da parte degli
uffici periferici, di raccolta e di trasmissione di dati, per l'inoltro agli
organi finanziari ai fini dei successivi adempimenti fiscali. Al fine di
semplificare la gestione delle suddette comunicazioni e nello stesso tempo
garantire la correttezza dell'aggiornamento dell'archivio centrale di
riferimento, sono state realizzate apposite procedure informatiche che saranno
disponibili a partire dal 21 dicembre 2004.
Pertanto, a partire dalla suddetta data, per le medesime finalità si procederà
esclusivamente all'aggiornamento della carta di circolazione mediante la stampa
di un tagliando da apporre, contestualmente al rilascio, sulla carta di
circolazione medesima, contenente la seguente dicitura: "Il veicolo non è
autorizzato al traino ai fini amministrativi". Tale aggiornamento potrà essere
effettuato sia dagli uffici provinciali della motorizzazione sia dagli studi di
consulenza automobilistica, abilitati all'uso della procedura
prenota-motorizzazione. Il manuale allegato, relativo alle nuove procedure
utilizzate dagli studi di consulenza, evidenzia come il tagliando possa essere
stampato on-line dallo studio di consulenza o prenotato presso l'ufficio
provinciale con le consuete modalità utilizzando la nuova mappa PDCC (causale
65). Per gli Uffici provinciali la mappa STD1 è stata implementata con la
causale 65, per consentire la stampa del tagliando in questione.
Il rilascio del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione in esame
è subordinato ai consueti versamenti di € 11,00 sul c/c 4028 e € 5,16 sul c/c
9001 oltre che alla presentazione della domanda alla quale deve essere allegata
fotocopia della carta di circolazione stessa.
Un eventuale ripristino della possibilità di traino, dovrà necessariamente
essere effettuato presso l'ufficio provinciale, attraverso l'emissione di un
duplicato della carta di circolazione previo aggiornamento dell'archivio.
L'utilizzo delle procedure informatizzate di aggiornamento della carta di
circolazione sopra descritte consentirà di gestire in tempo reale, negli archivi
informatici centralizzati di questo Dipartimento, l'informazione relativa alla
limitazione o al ripristino della possibilità di traino. Tale informazione sarà
inserita, il giorno successivo, nel flusso di dati da trasmettere all'archivio
delle tasse automobilistiche per gli aggiornamenti di competenza. Resta fermo
quanto previsto dalla circolare 144/C3 dell'Unità di Gestione MOT del 19.1.2001,
nei casi in cui l'interessato intenda procedere alla eliminazione della massa
rimorchiabile.
Per quanto riguarda gli autoveicoli adibiti al traino esclusivo di carrelli per
trasporto specifico di carri ferroviari, si procede all'aggiornamento della
carta di circolazione mediante l'emissione di un duplicato della carta di
circolazione medesima soltanto da parte dell'ufficio provinciale. Per
l'emissione di detto duplicato saranno utilizzate le modalità già previste per
la limitazione della possibilità di traino, valorizzando con tutte X il campo
"massa rimorchiabile" nella mappa SC12 e riportando sulle righe descrittive la
seguente dicitura: "Il trattore è autorizzato a trainare esclusivamente carrelli
per il trasporto specifico di carri ferroviari".
Si precisa che, sia nella suddetta ipotesi che nel caso si dovesse procedere al
rilascio di un duplicato di una carta di circolazione per la quale sia stato
emesso il tagliando che ne limita il traino, la procedura prevede la stampa
sulla carta stessa, accanto al codice (O.1), del valore della massa
rimorchiabile e nel riquadro 3 o 4, a seconda della lunghezza delle annotazioni,
della dicitura : "Il veicolo non è autorizzato al traino ai fini amministrativi"
.
La procedura è stata realizzata anche per poter gestire con il sistema
informatico eventuali annotazioni, relative alla limitazione della possibilità
di traino, riportate in precedenza sui documenti di circolazione, secondo le
modalità già previste dalle precedenti disposizioni. A tal fine potrà essere
inserito da parte degli studi di consulenza con la mappa PDCC (causale 65) e
dagli Uffici provinciali con mappa STD1 (causale 65) la data delle suddette
annotazioni che verrà riportata in stampa sul tagliando (in alto) insieme alla
data di emissione (in basso) e sarà trasmessa all'archivio delle tasse
automobilistiche per gli adempimenti di competenza.
I titolari di documenti di circolazione contenenti le limitazioni al traino
effettuate con le vecchie modalità, dovranno procedere all'aggiornamento della
carta di circolazione secondo le nuove disposizioni entro il 30 giugno 2005.
Sono abrogate le disposizioni contenute nella circolare U.d.G. A.P.C. n. 18 del
27/02/2001 e nelle note integrative della stessa
Il Direttore Generale
(ing. Sergio DONDOLINI)
Visto
Il Capo del Dipartimento
(ing. Amedeo FUMERO)