LEGITTIMA DIFESA O DIFESA LEGITTIMATA?
di Giovanni Fontana (·)
Abstract
Si dice che la lingua italiana, nell’ambito del panorama linguistico occidentale, sia tra le più complesse.
Certamente, una lingua così ricca di vocaboli ed ancor più, di relativi significati, può essere indicata come una lingua adatta alla dialettica filosofica piuttosto che non, a quella commerciale.
Ebbene, nella società contemporanea non sono poche le occasioni in cui la scienza filosofica è confusa con quella economica; non sono rare le occasioni in cui un concetto ideale è palesemente ed impudentemente mercificato, sì da ottenere vantaggi non solo economici ma, piuttosto, di mero consenso.
Allora, è utile abbandonare le convenzioni, le consuetudini scontate, le abitudini fuorvianti, le stesse emozioni, per tornare a concentrarci sul significato delle parole giacché “le parole non le portano le cicogne” ([1]).
Parole particolarmente interessanti possono essere, nel nostro caso: difendere, legittimo e legittimare.
Importanti, giacché ci pare di capire che sulla base di una mera spinta emotiva − dunque, un moto dell’anima − taluno ha avuto l’iniziativa di “mercificare” (mi si passi il termine infelice, ma calzante) l’idea, magari per ottenere un maggior consenso sociale e quindi, politico.
Si parte da qui, insomma, per raggiunger il risultato di discutere − assieme − l’originario ed immodificato (sino ad oggi) testo dell’art. 52 del “codice Rocco”, e poi quello che sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come il nuovo art. 52 del “codice Castelli”.
CHE VUOL DIRE: DIFENDERE, LEGITTIMO, LEGITTIMARE?
Talvolta, vi sono dei termini di uso talmente comune, che la relativa definizione nell’ambito di un commento può apparire persino banale. Tra questi, quelli riportati nel titolo di questo paragrafo ([2]):
- difendere, proteggere dai pericoli, così che, la difesa è il risultato dell’azione del difendere;
- legittimo, conforme alla legge, riconosciuto dalla legge, così che la legittima difesa, altro non è che il risultato del difendere, quando tale azione è consentita dalla legge;
- legittimare, nel senso comune, riconoscere come lecito o valido anche ciò che in realtà non sia tale, giustificare. Ancora e con linguaggio tecnico-specialistico, comprovare come legittimo, rendere giuridicamente valido. Insomma, la possibilità di legittimare con una legge un’azione − nel nostro caso l’azione del difendersi − rende conforme alla legge ciò che prima della sua pubblicazione, la legge stessa non consentiva o, comunque, non prevedeva come fattispecie contraria all’ordinamento giuridico od in ogni caso degna di regolamentazione.
A margine di queste definizioni “da vocabolario”, val la pena di citare quelle tratte dal “dizionario morale” del Luigi Maria Sanguineti ([3]) secondo il quale, commentando il termine coartazione della volontà chiarisce che “gli uomini veramente saggi si astengono da ogni violenza (anche contro gli uomini malvagi quando stanno commettendo una malvagità): si limitano a cercare di vincere la loro durezza di cuore inviando loro buoni pensieri. E solo perché l’uomo «buono» (ma non saggio) non si trasformi in un ipocrita (venga, sì, ad astenersi da un’azione violenta, ma non da pensieri violenti) che gli è permesso di usare la forza per coartare una volontà «malvagia» al «bene».
All’art. 12 della “Dichiarazione fondamentale dei diritti dell’uomo” ([4]) si afferma poi che “nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione” e, ancora, che “ogni individuo ha diritto di essere tutelato dalla legge contro interferenze o lesioni”.
L’art. 2 (Diritto alla vita) della “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” ([5]), stabilisce, infuine, al comma secondo, che “la morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:
a) per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
b) per eseguire un arresto legale o per impedire l’evasione di una persona legittimamente detenuta;
c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
E’ chiaro, che indipendentemente da quanto prevede il diritto interno di ogni Stato, le singole azioni a difesa della persona sono da ritenere legittime − dunque, conformi alla legge − se ed in quanto la legge medesima sia conforme a quanto previsto da quelle Convenzioni sui diritti fondamentali dell’uomo, cui lo Stato di diritto ha inteso conformarsi.
Non a caso, in ragione di quanto previsto dalle citate Convenzioni, la violenza di un uomo su di un altro uomo è da considerare legittima, allorquando sia minacciata in concreto la vita della persona che usa violenza per difendersi e quando, l’uso della forza sia resa necessaria per coartare una volontà malvagia, al bene.
LA DIFESA LEGITTIMA NEL TESTO DELL’ART. 52 DEL “CODICE ROCCO”
L’art. 52 del codice penale ([6]), recitava, testualmente:
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
L’articolo dappoco citato rientra tra le c.d. scriminanti previste dal codice penale e ciò comporta che nella ipotesi in cui il fatto per cui si procede (es. omicidio), l’esistenza in concreto di questa esimente, dà luogo ad una causa di non punibilità e quindi, l’autore materiale del reato non è punibile. Resta evidente che tale scriminante è invocabile solo in sede processuale, giacché in difetto di causa, l’autore materiale del reato resta punibile.
Infatti, prevede e continua a prevedere l’art. 55 del citato codice che:
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Ne deriva che i presupposti essenziali della legittima difesa – invocabile per la difesa di diritti personali come patrimoniali - sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima; mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa.
Il c.d. eccesso colposo, dunque sottintende, a sua volta, i presupposti della scriminante col superamento dei limiti a quest'ultima collegati; per stabilire se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima identificare i requisiti comuni alle due figura giuridiche, poi il requisito che le differenzia: accertata la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio-temporale e personale, occorre procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta reattiva volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante ([7]).
Principio che la legge e la giurisprudenza continuano a mantenere nell’attuale assetto ordinamentale e che, come vedremo, continuerà a mantenere anche successivamente alla pubblicazione del nuovo testo integrato dell’art. 52 c.p., in corso di pubblicazione in G.U.
Lo diciamo con forza, giacché l’apporto mediatico di taluni interpreti di comodo del nuovo articolo 52 del codice penale tende ad indurre che dalla pubblicazione di quel testo ci si potrà difendere da soli e che grazie a detta norma, saranno superate le vicissitudini del processo per colui che si è difeso.
Tutto si può dire, fuor che questo: il processo ci sarà ed è giusto che ci sia, giacché nessun uomo ha il diritto di uccidere un altro uomo − financo lo Stato − se non dimostrando tale esigenza dinanzi ad altri uomini che possono giudicare obiettivamente tale deplorevole azione.
LA DIFESA LEGITTIMATA DAL NUOVO ART. 52 DEL “CODICE CASTELLI”
Ci siamo permessi di citare due guardasigilli, giacché il giurista Rocco ebbe a coniare il testo dell’art. 52 della legge penale monarchica, quando il Ministro Castelli, ha avuto l’attuale entusiasmo di garantire, a fine legislatura repubblicana, la pubblicazione del rinnovato art. 52 dello stesso codice, che così andrà a recitare:
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614 ([8]), primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Tale disposizione, salutata da una parte del Governo come la risposta dello Stato alle istanze di alcuni cittadini attinti dalla violenza altrui (in particolare, piccoli imprenditori o possidenti del nord Italia) ed anche, sembra, da un sindacato di polizia ([9]), come risolutrice di talune vicissitudini riconducibili a talune tipologie di indagini (quelle sostanzialmente stigmatizzate dagli organi dell’informazione, come situazioni di ingiustizia sostanziale dove, a fronte della reazione del privato, lo Stato non assicura adeguata protezione), ha definito i confini della scriminante di cui si discute, con preciso riferimento alla ipotesi di violazione di domicilio.
In buona sostanza, il nostro legislatore, mantenendo invariato l’assetto ordinamentale previgente e quindi il sistema processuale che lo caratterizzata (in definitiva, quello che dava − come tuttora dà vita − al processo di chi, reagendo ad una offesa ingiusta, usa violenza od uccide il suo aggressore) ha stabilito che in ipotesi di violazione del domicilio − ivi compresa, estensivamente, ogni attività privata, ove è esercitata in concreto un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale − il giudice, deve legittimare l’azione della persona colta nell’atto di difendersi, usando violenza per respingere un comportamento altrui, tendente a minacciare la propria o altrui incolumità, nonché, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e non vi è pericolo d’aggressione.
Insomma, quello che non prevedono i diritti fondamentali dell’uomo e cioè la violenza contro un altro uomo, se non nei casi in cui è minacciata direttamente ed in concreto la persona, sembra prevedere oggi la scriminante prevista dal nuovo art. 52 c.p.: ciò che rileva, infatti, per il giudice, è l’esistenza di una mera minaccia alle persone, in genere, ed ai beni delle persone, in genere ovvero, la mancanza di desistenza dall’azione aggressiva. E’ ben evidente, quindi, che quella valutazione precedentemente rimessa al giudice ed attinente l’evoluzione (per noi l’involuzione) del fatto, è oggi presupposta da questo legislatore.
Per par conditio, va chiarito che non è vero quanto affermato da alcuni oppositori del Governo in ordine alla novità dell’applicabilità della scriminante anche alle ipotesi in cui sono minacciati i beni della persona, posto che già la precedente legge riconosceva tale scriminante quando risultavano minacciati anche i diritti patrimoniali: certamente, oggi, non sembra vi sia più necessità di giustificare il fatto in ordine alla concreta sussistenza della proporzione tra il danno che si potrebbe subire e la reazione posta in essere. Non da meno, quel testo di legge prevedeva comunque che quel comportamento costituisse l'unico mezzo per impedire l'aggressione al patrimonio e non rappresentasse, invece, l'attuazione di una ritorsione: valutazione, quella, ieri rimessa al giudice ed oggi presupposta dal legislatore ([10]).
In questo caso, l’ultroneo elemento di valutazione del giudice è l’effettiva mancata desistenza dall’agire dell’aggressore che, in certo qual modo, potrebbe essere facilmente artefatta da chi abbia lo scopo di fare apparire diverso dalla realtà, quanto appare in concreto ([11]).
Non so neppure di che cosa potrebbe esultare quel sindacato di polizia che ha affermato che con questa legge il lavoro delle forze dell’ordine sarà reso più semplice. Non è, piuttosto, una sorta di abbandono dei cittadini al se stessi, giacché i diritti fondamentali dell’uomo prevedono che sia lo Stato a tutelare la loro incolumità?
CONCLUSIONI
Convinto che la legge sia l’espressione linguistica di un popolo e che la norma, grazie all’agire del giudice, altro non rappresenti se non il valore etico della legge, l’attualizzazione di un principio al tempo corrente, temo che questa legge possa indurre i cittadini a porre in essere dei comportamenti inadeguati e di evidente inciviltà giuridica.
Di più temo, che i giudici poco abbiano da fare per contrastare un fenomeno che, alla lunga, rischia di ripercuotersi su quegli stessi cittadini che abbiano agito sulla spinta di un impeto emotivo, ben convinti di poter fare giustizia da sé, in quanto esasperati dalla violenza e dalla sensazione di assenza di Stato: anzi, dalla sensazione che contro la violenza lo stesso Stato legittimi l’uso delle armi nell’ambito del domicilio.
Legittimare, lo abbiamo detto, significa riconoscere come lecito o valido anche ciò che in realtà non sia tale, giustificare.
Questa legge, piuttosto, l’apporto e la forza mediatica di certi commentatori della legge alla ricerca di un generale consenso, sembra avere legittimato un’azione deplorevole, che i trattati sull’etica e sui diritti dell’uomo sembrano aborrire.
Ciò ch’è più grave, sembra che gli stessi giudici siano stati depauperati di un potere − che è pubblica funzione, in termini di diritto pubblico − proprio, quello giudiziario, appunto: forse il timore del giudizio penale o forse l’esigenza di indurre i cittadini a ritenere che quel giudizio sia superfluo, se non controproducente; forse la necessità di parificare il valore del patrimonio a quello della vita della persona; forse tutto ciò, può fare apparire legittimato ciò che fino a ieri, nell’espressione linguistica del popolo, appariva come da valutare nella sua legittimità da parte di un giudice.
Certo è che se questo linguaggio del popolo − dunque, la legge − prenderà forza nelle coscienze dei cittadini, senza che i giudici possano più esercitare la loro funzione equitatrice, ben presto questo popolo subirà la barbarie della paura.
Diceva il Vico che la storia si ripete.
La paura determinò la lotta alle streghe ed i roghi pubblici.
Non vorremmo che la paura odierna ed una dilagante xenofobia, in assenza di Stato, seguendo la logica vichiana determinasse la nuova lotta alle streghe.
Auspichiamo, piuttosto, che in un Paese come l’Italia, culla del diritto, si rafforzi il potere dello Stato democratico: un potere, questo, che non passa per l’asprezza della pena, se non nella capacità di sentire i bisogni dei cittadini e di rispondere ai loro bisogni, garantendo pienamente i propri diritti; senza delegare ai singoli ciò che appartiene ed è bene e giusto che appartenga al popolo italiano, in nome di quale si esprimono i giudici.
· Ufficiale della Polizia Municipale, attestato tecnico del segnalamento al Politecnico di Milano; iscritto all’albo dei docenti della Scuola di Polizia Locale dell’Emilia Romagna e dell’Istituto Superiore Operatori di Polizia Locale e referente A.S.A.P.S. nel comune di Forte dei Marmi.
[1] Inciso, quest’ultimo, tratto dall’omonimo libro i Roberto Secchioni.
[2] Le definizioni sono tratte dal Dizionario Italiano a cura di Tullio De Mauro, Ed. Paravia.
[3] Giuffré Editore Milano, 2003.
[4] Approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948.
[5] Adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva per l’Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 ed in vigore dal 26 ottobre 1955. La Convenzione, tra l’altro esordisce all’art. 1 stabilendo che le parti contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà difiniti al titolo primo della Convenzione, tra cui il diritto alla vita.
[6] Il testo, immodificato, è ancora quello approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 e pubblicato nella G.U. 26 ottobre 1930, n. 251, S.O.
[7] Cass. Pen., Sez. I, 24 settembre 1997, n. 4781
[8] L’art. 614 del c.p., prevede il delitto di “violazione di domicilio” che così recita:
[I]. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni (1).
[II]. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
[IV]. La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
[9] Trasmissione “Porta a Porta” condotta dal giornalista Bruno Vespa.
[10] Cassa. Pen., Sez. V, 14 marzo 2003, n. 20727
[11] Per praticità espositiva, penso alla persona che invita in casa propria il vicino con il quale ha una lite in corso e che quindi lo uccida, semplicemente dimostrando che si trovava in casa propria in violazione del suo domicilio, senza desistere da un comportamento, artatamente contraffatto. Ancora, si può pensare alla pattuglia che si introduce all’interno di un’abitazione dove risuona un allarme e dove casualmente, è presente il proprietario solo dappoco arrivato sul posto e che per questo è particolarmente agitato e reagendo inconsultamente, esplode dei colpi d’arma da fuoco agli agenti intervenuti, uccidendoli: beh, che farà costui, confesserà l’errore o magari, ricostruirà i fatti secondo la logica processuale a lui più favorevole?