"Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio"

(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 24 gennaio 2006, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)

ART. 1.
(Diritto all'autotutela in un privato domicilio).

1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

"Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

fonte www.asaps.it

NOVITA' IN MERITO ALLA LEGITTIMA DIFESA

ROMA - Con 244 sì e 175 no l'Aula della Camera ha definitivamente approvato la legge sulla legittima difesa. In base al testo approvato sarà possibile ricorrere alle armi per difendere la propria incolumità o i propri beni nella propria casa. L'Unione ha votato compatta contro il provvedimento, fortemente voluto dalla Lega. Dopo la votazione, effettuata a scrutinio segreto, ci sono stati applausi soprattutto dai banchi occupati dai deputati della Lega.

LEGITTIMA DIFESA: ECCO COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE
Chi, trovandosi in casa propria o nel luogo di lavoro, si sente aggredito o minacciato, o crede minacciati e aggrediti i beni che gli appartengono, può reagire come crede, utilizzando le armi "legittimamente detenute" ed anche uccidendo, perché la sua reazione sarà sempre considerata "proporzionata": in sintesi, è quanto prevede la legge sulla legittima difesa che è stata approvata definitivamente dalla Camera.

IN CASA REAZIONE SEMPRE PROPORZIONATA: Il testo stabilisce che il rapporto di proporzione esista sempre se qualcuno che si trova in casa propria o nel posto dove lavora "usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo" per difendere non solo la "propria o altrui incolumità", ma anche i beni "propri o altrui". E questo quando "non vi è desistenza e vi é pericolo di aggressione".

SPARISCE L'ECCESSO DI DIFESA, NON SOLO IN CASA: Questo tipo di difesa, che non conoscerà più "l'eccesso" per il quale fino ad ora si poteva venire condannati. Essa potrà essere esercitata anche in ogni altro luogo "ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".