LEGGE REGIONALE UMBRIA
"Disciplina in materia di polizia locale".
(approvata con deliberazione Cons. regle n. 450 del 18 gennaio 2005)

(Art. 5)

“3. Le polizie locali, comunque organizzate, non possono essere considerate strutture intermedie in un settore amministrativo o tecnico più ampio, né essere poste alle dipendenze di un dirigente di settore, di area o di unità operativa diversa.
Salva diversa disposizione del regolamento del comune, il Comandante è inquadrato nella categoria apicale dell'ente da cui dipende e deve appartenere alla polizia locale.”

“4. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo occasionalmente, in casi di comprovata necessità e urgenza, a svolgere attività e compiti diversi ,da quelli previsti dalla presente legge.”

(Art. 9)

2. Gli enti in cui sono costituite strutture di polizia locale,entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si dotano di un regolamento per l'applicazionedell'articolo 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 al fine di destinare quota parte dei proventi derivanti da sanzioni alla costituzione di fondi per la previdenza e l'assistenza del personale della polizia locale.

3. I servizi di vigilanza esterna devono essere svolti da almeno due unità.

4. Gli enti che, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono di non armare la polizia locale, non possono impiegare il personale in servizi di vigilanza esterna.