Legge 17 ottobre 2005, n.210
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
Testo del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, coordinato con la legge di conversione 17 ottobre 2005, n. 210, recante: «Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive».
(Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2005, n.242)
Art. 1.
1. Alla legge 13 dicembre 1989,
n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al
presente comma puo' essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si
svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorita'
degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che
si svolgono in Italia";
2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prescrizione di cui
al comma 2 e' comunque applicata quando risulta, anche sulla base di
documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato
ha violato il divieto di cui al comma 1";
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stesse disposizioni
si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di
accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle
competenti Autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea";
4) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi
in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o
verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice puo' disporre
il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in
un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni";
b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pena e' aumentata
se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena e' aumentata fino alla meta'
se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o
la cancellazione della manifestazione sportiva";
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena e' della
reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato
regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della
manifestazione sportiva";
c) dopo l'articolo 6-ter e' inserito il seguente:
"Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei
luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). -
1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice
penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso
e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il
rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni
sportive, purche' riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e' punito
con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono
possedere i requisiti morali di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di
accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni
di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e
successive modificazioni, il questore che ha adottato il provvedimento ha la
facolta' di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si
svolgono all'estero, specificamente indicate.
3. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni
sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari
a 10.000 posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento di
competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A a condizione
che: a) si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una
popolazione inferiore a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una squadra
calcistica, avente sede o radicamento territoriale nel medesimo comune, promossa
al predetto campionato per la prima volta negli ultimi venti anni; b) per le
caratteristiche dell'incontro vengano emessi non piu' di 8.000 biglietti di
accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di
9.000. Nel caso in cui le competenti autorita' di pubblica sicurezza e
l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano
motivi di turbamento dell'ordine pubblico, la stessa squadra e' tenuta a
disputare la gara in un comune diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato
alle competizioni calcistiche del campionato di serie A.
4. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1-quinquies sono aggiunti i
seguenti:
"Art. 1-sexies. -
1. Chiunque, non appartenente alle societa' appositamente incaricate, vende i
titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in
quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che
partecipano o assistono alla manifestazione medesima, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione puo' essere
aumentata fino alla meta' del massimo per il contravventore che ceda o metta in
vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato
dalla societa' appositamente incaricata per la commercializzazione dei
tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto
e le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui
al comma 1.
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal
prefetto del luogo in cui e' avvenuto il fatto.
Art. 1-septies -
1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si
svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per
quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento
d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida
approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui
all'art. 1-octies.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 1-quinquies, comma 7, entra negli
impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene,
quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento
dall'impianto ed e' accertata anche sulla base di documentazione
videofotografica o di altri elementi oggettivi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione puo' essere aumentata
fino alla meta' del massimo qualora il contravventore risulti gia' sanzionato
per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se
l'infrazione si e' verificata in un diverso impianto sportivo.
3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui
al comma 2.
4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal
prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.
Art. 1-octies. -
1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure
in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di
manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno e' istituito, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al
quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi
in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli
impianti sportivi;
b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed
attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;
c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli
impianti sportivi;
d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza
e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni,
rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti
statali e non statali;
e) definire le misure che possono essere adottate dalle societa' sportive per
garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica
incolumita';
f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed
intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni
e le attivita' culturali, sono stabilite le linee operative e le attivita'
strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonche'
l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la composizione
dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico
nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive
Leghe.
3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla
trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti
pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto
della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti
dell'Osservatorio non spettano compensi ne' rimborsi spese".
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con
il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, nonche' in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti
e associazioni private interessate, predispone, nell'ambito delle risorse
destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge
18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed
approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle
manifestazioni sportive, in coerenza con le finalita' dell'educazione alla
convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni
scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano
dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente comma il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si avvale di un comitato
tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro. All'istituzione e al
funzionamento del comitato si provvede nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del comitato non spettano
compensi ne' rimborsi spese.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.